La legge della regione Lombardia 1 ottobre 2015 n. 27 non conferisce ai comuni alcun potere di controllo sulla stipula di contratti di locazione turistica al di fuori dell'esercizio di un'attività imprenditoriale. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 2928/2025
LA MASSIMA
Turismo - Contratti di locazione per finalità turistica - Attività imprenditoriale - Attività non imprenditoriale - Procedimento amministrativo - S.C.I.A. - C.I.A. - Vigilanza e controllo - Monitoraggio attività - Riparto potestà legislative - Stato- Regioni - Comuni.
La segnalazione di inizio attività (S.C.I.A.) di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevista dalla normativa statale (d.l. n. 145 del 2023, conv. in legge n. 191 del 2023) in materia di turismo è richiesta in presenza di un'attività di natura imprenditoriale e legittima, in caso di accertata difformità, l'esercizio da parte dell'amministrazione di poteri prescrittivi e inibitori. Le Regioni, nell'esercizio della propria potestà legislativa residuale, possono prevedere ulteriori adempimenti amministrativi purché rispettosi delle materie rimesse alla potestà legislativa esclusiva statale che, avendo natura trasversale, limitano l'estensione delle previsioni regionali. In questo quadro si inseriscono le locazioni di immobili per finalità turistica stipulate nell'ambito di un'attività non imprenditoriale che sono riconducibili al godimento indiretto degli immobili di cui un soggetto è proprietario. Sul piano amministrativo, pertanto, non possono configurarsi poteri inibitori o prescrittivi da parte dell'amministrazione che può invece imporre l'obbligo di una mera comunicazione di inizio attività (C.I.A.) a fini di monitoraggio. È dunque rispettosa del riparto di potestà legislativa costituzionale la legge della regione Lombardia 1 ottobre 2015, n. 27 che non conferisce ai comuni alcun potere di controllo sulla stipula dei contratti di locazione turistica al di fuori dell'esercizio di un'attività imprenditoriale, da ciò derivando l'illegittimità per violazione del principio di legalità e di tipicità di quei provvedimenti che inibiscono tali attività a seguito di comunicazione fornita dal privato. Resta invece comune a tutti gli immobili destinati ad attività turistica il rispetto dei requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza prescritti dalla normativa di settore.
Impugnazioni - Regolamenti - Regolamenti sopravvenuti - Impugnazione - Interesse attuale e concreto - Impugnazione immediata - Provvedimento applicativo.
In presenza di un regolamento sopravvenuto alla presentazione dell'istanza o alla comunicazione del privato si può configurare l'interesse all'impugnazione se le norme regolamentari successive producono una lesione attuale e concreta nella sfera giuridica del privato. In caso contrario, il regolamento va impugnato unitamente al provvedimento applicativo delle nuove previsioni.
Che l'Italia sia attrazione turistica d'eccellenza in Europa è un dato ormai consolidato. Che tale dato sia in costante crescita, specie nell'era del dopo COVID, poi, lo dicono le statistiche che segnano un aumento delle presenze turistiche.
Tali informazioni non solo giungono alle orecchie di chi svolge attività imprenditoriali nel mondo del turismo o a esso collegate, ma anche a tutti coloro che, pur non svolgendo attività imprenditoriale in tale settore, intendono sfruttare i propri beni immobili...


