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Può essere comune il tetto della villetta

La Cassazione (con ordinanza 10370/2021) ha spiegato che, per dimostrare che una parte che si presume privata (come il tetto di una villetta all’interno di un condominio orizzontale) sia invece comune, va data una prova “pesante”

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di Rosario Dolce

Nel condominio orizzontale è più difficile individuare le «parti comuni» di cui all'articolo 1117 del Codice civile. La Cassazione (con ordinanza 10370/2021) ha spiegato che, per dimostrare che una parte che si presume privata (come il tetto di una villetta all’interno di un condominio orizzontale) sia invece comune, va data una prova “pesante”. Per la Cassazione «La comproprietà di una o più cose, non incluse tra quelle elencate nell’art. 1117 c.c. (quale, nella specie, un tetto avente funzione di copertura di una sola delle unità immobiliari comprese in un condominio orizzontale), può essere attribuita a tutti i condòmini quale effetto dell’acquisto individuale operato con i rispettivi atti di una quota di tale bene, oppure in forza di un contratto costitutivo di comunione, ai sensi degli artt. 1350 n. 3 e 2643 n. 3, c.c., recante l’inequivoca manifestazione del consenso unanime dei condòmini (...) alla nuova situazione di contitolarità degli immobili individuati nella loro consistenza (...).».

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