Civile

Quando è legittima la notifica con servizio gestito da un licenziatario privato

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a cura della redazione PlusPLus24 Diritto

Notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari - Servizio postale universale - Poste italiane - Servizio esclusivo - Abrogazione art.4 DLgs 261/1999 - Provvedimento ex art. 17 TU 1775/1933 - Notificazione a mezzo di gestore privato del servizio postale - Ammissibilità - Fondamento.
Il provvedimento di ordinanza-ingiunzione emanato dall'autorità amministrativa competente secondo le previsioni della L. 689/1981 ha natura di atto amministrativo e non già giudiziario, e che non concerne violazioni al codice della strada, risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 26 marzo 2019 n. 8416

Contenzioso tributario - Procedimento - Notifica del ricorso introduttivo a mezzo posta - Validità - Condizioni - Agenzia privata di recapito - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
La legge 124/2017 che ha disposto con decorrenza dal 10 settembre 2017 la soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane, quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, non ha efficacia retroattiva. Inoltre, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali per lo svolgimento dei servizi oggetto di riserva sulla base di regole predisposte dall'Agcom va confermato che «in tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria».
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 8 gennaio 2018 n. 234

Tributi (in generale) - 'Solve et repete' - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - In genere - Notifica del ricorso introduttivo a mezzo posta - Utilizzo di agenzia privata di recapito ai sensi della l. n. 124 del 2017 - Condizioni - Retroattitivà della norma - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
In tema di contenzioso tributario, l'art. 1 della l. n. 124 del 2017, abrogando l'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999, prevede che la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio possa essere effettuata mediante l'utilizzo di un'agenzia privata, a decorrere dal 10 settembre 2017, non avendo efficacia retroattiva in quanto norma non interpretativa, e presuppone il rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la conseguenza che la notifica non affidata alle Poste italiane s.p.a., effettuata antecedentemente, deve ritenersi inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 11 ottobre 2017 n. 23887

Impugnazioni - Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Notificazione - Inesistenza - Condizioni - Limiti.
L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base al principio di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nella sola ipotesi in cui venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, la stessa debba considerarsi ex lege eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 20 luglio 2016 n. 14916

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