Quote di s.r.l. dematerializzate: le nuove Massime del Consiglio Notarile di Milano
Un intervento di notevole rilievo sistematico e pratico che avvicina sempre più la disciplina delle quote di S.r.l. a quella delle azioni di S.p.A.
Il Consiglio Notarile di Milano, con le massime n. 214 e 215, è recentemente intervenuto per chiarire la portata della Legge Capitali che ha introdotto la possibilità per le S.r.l. di dematerializzare le proprie quote.
Si tratta di un intervento di notevole rilievo sistematico e pratico, che avvicina sempre più la disciplina delle quote di S.r.l. a quella delle azioni di S.p.A., aprendo scenari inediti per la circolazione e l’esercizio dei diritti sociali.
La dematerializzazione delle quote di s.r.l.
La Legge Capitali consente alle S.r.l. PMI di emettere quote assoggettate al regime della dematerializzazione.
Le quote, per poter essere dematerializzate, devono avere eguale valore e uguali diritti. Si tratta delle cosiddette quote “standardizzate”. Tali quote devono rappresentare quindi tutte la stessa porzione di capitale sociale e attribuire ai titolari i medesimi diritti sociali.
La massima n. 214 interviene proprio a chiarire i profili statutari: per accedere alla dematerializzazione è necessario che la società (i) adotti tale regime circolatorio e (ii) preveda nel proprio statuto quote standardizzate. Per fare ciò sarà necessario intervenire sullo statuto o nella fase della costituzione della società, oppure successivamente mediante l’adozione di una delibera assembleare.
Per accedere al regime di dematerializzazione, la società deve anzitutto adottare questo regime di circolazione delle partecipazioni. La massima chiarisce che sul punto non è sufficiente una decisione degli amministratori, in quanto non si tratta di un atto di gestione. È pertanto necessario un intervento dell’assemblea volto a modificare lo statuto della società per adeguarlo alla dematerializzazione.
L’adozione o la rimozione della clausola statutaria non attribuisce inoltre, secondo il Consiglio Notarile di Milano, ai soci dissenzienti alcun diritto di recesso. Il mutamento riguarda infatti la forma di circolazione delle quote, e non il contenuto dei diritti sociali né i limiti alla loro trasferibilità.
La scelta della dematerializzazione passa inoltre necessariamente per la “standardizzazione” delle quote, che devono avere tutte lo stesso valore e attribuire gli stessi diritti, formando una categoria.
Il Consiglio Notarile di Milano afferma che la “standardizzazione” può riguardare sia una parte delle quote della società, sia la totalità delle quote emesse da una S.r.l. PMI. Non è pertanto necessario che le quote dematerializzate attribuiscano “diritti diversi”, essendo sufficiente che le quote abbiano tutte il medesimo valore e attribuiscano i diritti previsti dalla legge.
La previsione della dematerializzazione avvicina pertanto la S.r.l. alla S.p.A. che adotta il regime scritturale di circolazione, riducendo moltissimo la distanza tipologica tra i due modelli societari.
Rapporto con la circolazione intermediata
Un passaggio di rilievo riguarda il rapporto con la disciplina della circolazione intermediata (art. 100-ter TUF). Le due forme possono coesistere: alcune quote possono essere dematerializzate, altre sottoposte alla circolazione intermediata, altre ancora regolate dal regime ordinario. Inoltre, le quote dematerializzate possono essere oggetto di offerte al pubblico tramite piattaforme di crowdfunding, esattamente come quelle intermediate.
Il libro soci obbligatorio
La modifica normativa apportata dalla Legge Capitali reintroduce anche l’obbligo di tenuta del libro soci per quelle società che adottino il regime di dematerializzazione.
La norma stabilisce che le società che adottano il regime scritturale hanno l’obbligo di tenuta del libro soci, tenendo conto anche del fatto che possono coesistere partecipazioni in regime di dematerializzazione e partecipazioni sottoposte al regime di circolazione previsto dal codice civile. La norma stessa precisa inoltre che il libro soci deve essere aggiornato con l’indicazione dei soci titolari di tutte le quote della società, siano essere dematerializzate o no.
Il Consiglio Notarile di Milano interviene con la finalità di chiarire la portata di questa novità normativa su due fronti.
Il primo è lo statuto: la massima precisa che non è necessaria una previsione statutaria. Le società che adottano il regime della dematerializzazione hanno l’obbligo della tenuta del libro soci a prescindere che lo statuto regoli il libro soci. È in ogni caso preferibile che lo statuto contenga le clausole sul punto.
Il secondo fronte è la funzione del libro soci, per il quale viene precisato che il libro soci non costituisce fonte di legittimazione all’esercizio ei diritti sociali, bensì meramente documentale e informativa. Serve a garantire trasparenza e rintracciabilità, soprattutto in presenza di un sistema di gestione accentrata che sottrae alla società la diretta conoscenza della propria compagine.
Pertanto, per le quote dematerializzate l’intera disciplina della legittimazione è rimessa a quanto previsto dal TUF, che consente ai titolari delle partecipazioni l’esercizio dei propri diritti sulla base di una comunicazione effettuata all’emittente.
Per tali partecipazioni non si applica l’articolo 2470 c.c. e l’aggiornamento del libro soci avviene a seguito delle comunicazioni effettuate alla società emittente da parte degli intermediari finanziari che si occupano dei trasferimenti.
Nel caso in cui, invece, coesistano le quote dematerializzate con quelle non dematerializzate, per queste ultime continua ad applicarsi l’art. 2470 c.c., sì che legittimazione resta ancorata al deposito nel registro delle imprese.
Anche in questa fattispecie le annotazioni nel libro soci hanno solo valore informativo.
Lo statuto può tuttavia prevedere, su base volontaria, che la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali sia ancorata all’iscrizione nel libro soci per tutte le partecipazioni sociali.
In linea di principio, pertanto, la dematerializzazione non incide sulle regole di funzionamento delle assemblee. Convocazione, quorum e modalità deliberative restano immutati. La società può non conoscere con esattezza l’identità dei soci in ogni momento, ma ciò non comporta deroghe al regime legale: resta in capo ai soci l’onere di comunicare variazioni tramite gli intermediari.
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Notaio Giovannella Condò, dott. Tommaso Mazzola – Milano Notai