COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Sezione II, ordinanza 16 settembre 2025 n. 25432 - Pres. Falaschi; Rel. Pirari; Ric. A.F.G.; Controric. A.T.

Litispendenza e continenza - Pendenza delle cause davanti ad uffici giudiziari diversi - Differenze. (Cpc, articoli 39, 90, 91 e 92)

IL PRINCIPIO

Gli istituti della litispendenza e della continenza (che regolano la competenza per territorio), operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell'articolo 39 del cpc, e si differenziano in quanto mentre la litispendenza presuppone la contemporanea pendenza innanzi a giudici diversi di due (o più) cause identiche nelle persone, nella causa petendi e nel petitum, la continenza di cause ricorre allorché due (o più) cause, pur identiche nelle persone e nella causa petendi, differiscano però solo nel petitum delle domande proposte, nel senso che l'una è contenuta nell'altra, per una maggiore estensione del petitum di quest'ultima.

Nota

La relazione di continenza ex articolo 39 del cpc sussiste, in particolare, non solo quando due cause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, abbiano identità di soggetti (identità non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e di causae petendi e differenza quantitativa di petitum (cosiddetta continenza in senso stretto, in tal senso Cassazione, Sezione unite, sentenza n. 20596/07), ma anche quando vi sia una coincidenza parziale di causae petendi, ovvero qualora le questioni dedotte in una causa costituiscano il presupposto logico - giuridico necessario per la definizione dell'altra, o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo le rispettive domande origine dal medesimo rapporto negoziale e risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicché la soluzione dell'una interferisce su quella dell'altra (cd. continenza per specularità) (Cassazione, sentenza n. 11888/23), oppure quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi (Cassazione, sentenza n. 19460/17). (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Sezione III, ordinanza 16 settembre 2025 n. 25382 - Pres. Travaglino; Rel. Simone; Ric. P.C.; Controric. ENAC

Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria e sequestro conservativo - Funzione conservativa cautelare - Sussiste. (Cc, articoli 2740 e 2900)

IL PRINCIPIO

L'azione surrogatoria, al pari dell'azione revocatoria e del sequestro conservativo, è strumento di conservazione della generica garanzia patrimoniale del debitore ex articolo 2740 del codice civile, riconosciuto al creditore nella fase intermedia fra la costituzione del rapporto obbligatorio e il momento dell'adempimento. In quanto tale, l'azione surrogatoria è diretta a salvaguardare l'effettiva possibilità per il creditore di soddisfarsi sul patrimonio del debitore, così svolgendo una funzione conservativa cautelare. Segnatamente, essa realizza tale risultato mediante un incremento del patrimonio del debitore o evitando un decremento a vantaggio di tutti i creditori di quest'ultimo. In quanto attributiva di un potere di sostituzione rispetto al debitore rimasto inerte, e non di una speciale azione giudiziaria nei confronti del terzo, la domanda ex articolo 2900 del codice civile è un rimedio di carattere eccezionale riconosciuto al creditore di natura sostitutiva nella tutela del patrimonio del debitore.

Nota

Per l'esercizio dell'azione surrogatoria "occorre un interesse specifico, determinato dal pregiudizio che può derivare alla ragione del creditore medesimo dal comportamento inerte o negligente del debitore. Tale interesse, per il principio generale dell'onere probatorio, deve essere provato da chi lo allega, non potendo la prova di essa ritenersi implicita nel solo fatto dell'esercizio dell'azione (si vedano le sentenze della Cassazione n. 1021/1967 e n. 2017/1971). Tale interesse del creditore all'esperimento dell'azione surrogatoria "sussiste ogni qual volta si delinei l'eventualità che il patrimonio del debitore, in conseguenza del suo comportamento inerte e negligente, non offra adeguate garanzie per il soddisfacimento del credito; non occorre, pertanto, al fine del riconoscimento di detto interesse, l'accertamento dell'effettivo stato di insolvenza del debitore, e cioè di un pregiudizio attuale e certo per il creditore, essendo sufficiente un pericolo di insolvenza, un nocumento eventuale e possibile" (si vedano le sentenze della Cassazione n. 2761/1977 e n. 741/1981). Dunque, se non è richiesto il previo esperimento di un'azione esecutiva da parte del surrogante, come pur sostenuto da autorevole dottrina, stante il carattere prospettico dell'espressione "per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni", non è possibile prescindere dal pericolo di insolvenza riferito al debitore surrogato. (M.Pis.)

ASSICURAZIONE

Sezione II, sentenza 16 settembre 2025 n. 25442 - Pres. Falaschi; Rel. Fortunato; Pm (diff.) Pepe; Ric. C.V.A. 38 B; Controric. M.C.

Responsabilità civile - Risarcimento - Tipologia di spese rimborsabili. (Cc, articoli 1117, 1917 e 2051)

In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno - difatti distinti: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute dall'assicurato per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex articolo 1917, comma 3, del Cc, che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, del Cc ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale. (M.Pis.)

AVVOCATO

Sezione II, ordinanza 17 settembre 2025 n. 25536 - Pres. Falaschi; Rel. Papa; Ric. C.C. spa; Controric. A.G.

Compenso - Aumento di un quarto nel caso di conciliazione giudiziale o transazione - Da aggiungersi a quello liquidabile per la fase decisionale - Ammissibilità. (Dm 55/2014, articolo 4)

L'articolo 4 del Dm n. 55 del 2014, laddove prevede di regola, in favore dell'avvocato che raggiunga la conciliazione giudiziale o la transazione della controversia, l'aumento fino a un quarto rispetto al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, si interpreta, alla luce del favor normativo verso la definizione conciliativa delle controversie, nel senso che all'avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso, rispetto a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino a un quarto, sicché va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento di esso fino a un quarto (di un quarto «secco», dopo l'entrata in vigore del Dm n. 147 del 2022, che ha modificato il Dm n. 55 del 2014). (M.Pis.)

CONDOMINIO

Sezione II, sentenza 16 settembre 2025 n. 25446 - Pres. Falaschi; Rel. Amato; Pm (non indicato) Troncone; Ric. M.R.; Controric. C.V.T.T.

Spese condominiali - Rendiconto - Registro di contabilità - Riepilogo - Mancata informazione di condomini - Annullabilità della delibera di approvazione - Sussiste. (Cc, articoli 1129, 1130, 1130-bis e 1135)

Il rendiconto condominiale, a norma dell'articolo 1130-bis del codice civile, deve specificare nel registro di contabilità le voci di entrata e di uscita, documentando gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario e alle relative manifestazioni finanziarie; nel riepilogo finanziario e nella nota sintetica esplicativa della gestione saranno riportati i dati inerenti alla situazione patrimoniale del condominio, con indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, avendo riguardo al risultato economico delle operazioni riferibili all'esercizio annuale, determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati. Allorché il rendiconto non sia composto da registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, e i condòmini non risultino perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del condominio quanto ad entrate, spese e fondi disponibili, può discendere - indipendentemente dal possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa - l'annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione. (M.Pis.)

CONTRATTO

Sezione II, ordinanza 16 settembre 2025 n. 25436 - Pres. Falaschi; Rel. Pirari; Ric. C.N.S.A.G.S. snc; Controric. A.L.

Di rimessaggio - Termine di prescrizione decennale - Salva diversa pattuizione delle parti in ordine alla corresponsione del compenso - Sussiste. (Cc, articoli 2756, 2761, 2946 e 2948)

Per individuare il termine di prescrizione applicabile occorre avere riguardo alla prestazione concretamente dedotta in giudizio, non alla natura, tipica o atipica, del contratto da cui la prestazione deriva, se non nei limiti in cui tale natura si riverberi sulla prestazione controversa, dovendo valutarsi il concreto atteggiarsi del rapporto intercorso tra le parti. Nel contratto di rimessaggio, la prestazione, che consiste nella custodia del bene, ha carattere unitario e continuativo e matura di giorno in giorno, analogamente a quanto accade per il sequestro giudiziario nell'ambito di un procedimento penale o per quello amministrativo con la conseguenza che il termine di prescrizione è quello ordinario decennale, decorrente da ogni singolo giorno, salva naturalmente diversa pattuizione delle parti in ordine alla periodicità nella corresponsione del compenso. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 23 settembre 2025 n. 25980 - Pres. Scarano; Rel. Moscarini; Ric. F.I.I. srl; Int. K.O.

Simulazione - Interposizione fittizia di persona - Partecipazione all'accordo anche da parte del terzo contraente - Conseguenze. (Cc, articoli 1414, 1415, 1416, 1417, 2727, 2728, 2729 e 2697)

L'interposizione fittizia di persona postula la imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato a esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione a essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona". La mera consapevolezza da parte del terzo degli accordi tra interponente e interposto, senza la sua adesione all'accordo simulatorio, non è sufficiente a integrare la fattispecie di interposizione fittizia.

FALLIMENTO

Sezione III; ordinanza 18 settembre 2025 n. 25605 - Pres. Scarano; Rel. Simone; Ric. L.O.; Controric. F.I.G.S.C. srl

Effetti del fallimento - Azione revocatoria ordinaria - Trasformazione a seguito del fallimento - Presupposto oggettivo. (Legge fallimentare, articoli 24, 66, 67; Cc, articolo 2901)

L'innesto dell'azione revocatoria ordinaria in una procedura fallimentare ne determina la trasformazione da strumento di tutela individuale del singolo creditore a strumento di tutela collettiva della massa, comportando, pur nel silenzio della legge, un diverso atteggiarsi sia dei presupposti sia degli effetti dell'azione. In particolare muta il presupposto oggettivo, che va individuato nella lesione della garanzia patrimoniale offerta dai beni del debitore al momento del compimento dell'atto e ancora esistente a quello della proposizione dell'azione. Lesione, in termini di insufficienza di tali beni a consentire il soddisfacimento delle ragioni creditorie, da verificarsi con riferimento all'insieme dei creditori. Ancora, la dichiarazione di inefficacia dell'atto si estende nei confronti dell'intera massa dei creditori, anteriori o posteriori all'atto, nonché determina direttamente, come per la revocatoria fallimentare, il recupero del bene al patrimonio oggetto dell'esecuzione fallimentare. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione III, ordinanza 16 settembre 2025 n. 25399 - Pres. Travaglino; Rel. Dell'Utri; Ric. F.C.; Controric. E.B.

Impugnazioni civili - Appello - Impugnazione per revocazione della sentenza - Termine per la proposizione del ricorso in cassazione - Breve - Decorrenza dal ricorso per revocazione - Sussiste. (Cpc, articoli 395 e 398)

In caso di impugnazione per revocazione di una sentenza d'appello, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza è quello breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione dell'atto con il quale l'interessato ha proposto la revocazione; tale termine può essere sospeso, ai sensi dell'articolo 398, comma 4, del cpc, dal giudice d'appello al quale la parte che ha proposto la revocazione può avanzare la corrispondente istanza, sì che il termine per proporre ricorso per cassazione tornerà a decorrere al termine del giudizio di revocazione. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 17 settembre 2025 n. 25551 - Pres. Falaschi; Rel. Papa; Ric. E.R.R.I. P.A.; Controric. A.C.L.I.

Impugnazioni civili - Revocazione delle sentenze di cassazione ex articolo 395 n. 5 del cpc per contrasto di giudicati - Inammissibilità. (Cpc, articoli 391-bis e 395)

Avverso le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione non è ammissibile l'impugnazione per revocazione per contrasto di giudicati, ai sensi dell'articolo 395, n. 5, del codice di procedura civile perché tale ipotesi non è espressamente contemplata nella disciplina anteriore al Dlgs n. 40 del 2006 (applicabile nella specie), né in quella successiva (articoli 391-bis e 391-ter del codice di procedura civile), secondo una scelta discrezionale del legislatore, non in contrasto con alcun principio e norma costituzionale: il diritto di difesa e altri diritti costituzionalmente garantiti non risultano, invero, violati dalla disciplina delle condizioni e dei limiti entro i quali può essere fatto valere il giudicato, la cui stabilità rappresenta un valore costituzionale condivisibile anche alla luce della circostanza che l'ammissibilità di tale impugnazione sarebbe logicamente e giuridicamente incompatibile con la natura delle sentenze di mera legittimità, che danno luogo soltanto al giudicato in senso formale e non a quello sostanziale. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 16 settembre 2025 n. 25369 - Pres. Travaglino; Rel. Condello; Ric. C.C.; Controric. C.M.

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Richiesta di liquidazione delle spese relative alla procedura di sospensione dell'esecuzione - Ammissibilità. (Cpc, articoli 372 e 373)

Con esclusione del caso di accoglimento del ricorso con rinvio al giudice di merito, nel giudizio di legittimità può essere chiesta alla Corte di cassazione anche la liquidazione delle spese sostenute, davanti al giudice di appello, per lo svolgimento della procedura di sospensione dell'esecuzione della sentenza ai sensi dell'articolo 373 del codice di procedura civile; affinché sia rispettato il principio del contraddittorio, tale richiesta è esaminabile a condizione che l'interessato produca, ai sensi dell'articolo 372, secondo comma, del Cpc, una specifica e documentata istanza, comprensiva dei relativi atti, in modo da offrire alla controparte la possibilità di interloquire sul punto. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 18 settembre 2025 n. 25611 - Pres. Scarano; Rel. Tassone; Ric. M.G.; Int. A.A.M.

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Violazione dell'articolo 2729 del codice civile - Presupposti. (Cc, articoli 2727 e 2729)

La denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione dell'articolo 2729 del codice civile, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3, del cpc, può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma. (M.Pis.)

LAVORO E FORMAZIONE

Sezione lavoro, ordinanza 24 settembre 2025 n. 26003 - Pres. Doronzo; Rel. Riverso; Ric. V.L.; Controric. U. spa

Diritti e obblighi dei datori e dei prestatori di lavoro - Contestazione disciplinare - Principio dell'immediatezza - Necessità. (Cc, articolo 2106)

Il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, la cui "ratio" riflette l'esigenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, non consente all'imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo non solo da rendere difficile la difesa del dipendente ma anche di perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 23 settembre 2025 n. 25921 - Pres. Rubino; Rel. Positano; Ric. A.M. sas; Controric. A.A. spa

Diritti e obblighi dei datori e dei prestatori di lavoro - Diritto del datore di lavoro al risarcimento del danno per la mancata prestazione lavorativa del prestatore per un illecito - Ammissibilità. (Cc, articoli 1227 e 2697)

Va, infatti, riconosciuto il diritto del datore di lavoro al risarcimento dei danni direttamente cagionatigli dalla privazione delle energie lavorative del dipendente rimasto leso a causa di un errore costituente fatto illecito, posto che l'assenza del lavoratore priva l'imprenditore delle forze che quel prestatore, in quel certo periodo, sarebbe stato vincolato a prestare esclusivamente in favore dell'azienda alla quale è legato dal rapporto di lavoro. L'impossibilità della prestazione lavorativa determina un pregiudizio irreparabile, perché il datore di lavoro non può evitare di pagare le quote di retribuzione a suo carico, di cercare un sostituto e pagargli il suo corrispettivo per lo svolgimento di quelle mansioni, di subire dei contraccolpi economici alla sua attività nel caso in cui il dipendente sia in concreto insostituibile. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 24 settembre 2025 n. 26035 - Pres. Doronzo; Rel. Cinque; Ric. M. srl; Controric. P.M.

Licenziamento - Per giustificato motivo oggettivo - Soppressione del posto di lavoro - Repechage - Obbligo del datore di lavoro di fornire una diversa formazione al lavoratore - Esclusione. (Legge 604/66, articoli 3 e 5; Legge 300/70, articolo 18; Cc, articoli 1175 e 1375)

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a seguito della soppressione del posto di lavoro, ai fini dell'obbligo del repêchage, non vengono in rilievo tutte le mansioni inferiori dell'organigramma aziendale ma solo quelle che siano compatibili con le competenze professionali del lavoratore, ovvero quelle che siano state effettivamente già svolte, contestualmente o in precedenza, senza che sia previsto un obbligo del datore di lavoro di fornire un'ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 24 settembre 2025 n. 26021 - Pres. Doronzo; Rel. Riverso

Sicurezza lavoro - Obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro - Responsabilità in caso di infortunio del lavoratore - Conseguenze. (Cc, articolo 2087)

Per quanto attiene l'obbligo di vigilanza, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione d cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee a impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa. (M.Pis.)

MINORI

Sezione I, sentenza 23 settembre 2025 n. 25974 - Pres. Giusti; Rel. Tricomi; Pm (conf.) De Renzis

Diritti e tutela - Interesse del minore a evitare l'esposizione a situazioni pregiudizievoli - In caso di clima familiare connotato da tensioni - Conseguenze. (Convenzione Aja del 1980, articolo 13)

In assenza di misure di tutela da parte del giudice del Paese di origine del minore, prevale l'interesse superiore di quest'ultimo a evitare l'esposizione a situazioni pregiudizievoli, determinate da un clima familiare connotato da tensioni ed il rientro immediato del minore deve essere evitato qualora comporti un grave pregiudizio al minore stesso, con la precisazione che, perché sia pronunciato il provvedimento negativo del rimpatrio, la sussistenza del rischio grave del danno fisico o psichico a cui il minore sarebbe esposto esige la prova specifica del rischio grave che il bambino possa venire a trovarsi in una situazione intollerabile. (M.Pis.)

NOTIFICAZIONI

Sezione III, ordinanza 16 settembre 2025 n. 25449 - Pres. Scarano; Rel. Ambrosi; Ric. G.F.; Controric. O.F. srl

Civili - Notifica della sentenza a uno solo dei difensori della parte - Rilevanza ai fini dell'impugnazione - Idoneità. (Cpc, articolo 325)

La notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare di cui all'articolo 325 del Cpc in quanto ciascuno dei difensori, quali procuratori costituiti, devono considerarsi legittimati a ricevere la notificazione la quale, una volta perfezionata è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. (M.Pis.)

OBBLIGAZIONI

Sezione II, ordinanza 16 settembre 2025 n, 25430 - Pres. Falaschi; Rel. Pirari; Ric. D.C.A.; Controric. C.N.

Adempimento - Pagamento con effetti estintivi dell'obbligazione - Effettuato con assegni o cambiali - Onere probatorio in capo al debitore - Sussiste. (Cc, articoli 1244, 2697 e 2729)

In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, sicché tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 17 settembre 2025 n. 25496 - Pres. Travaglino; Rel. Gorgoni; Ric. P. srl; Int. C.F. spa

Cessione di credito - Notifica al debitore ceduto - Atto a forma libera - Ammissibile anche con la citazione in giudizio - Sussiste. (Cc, articoli 1189 e 1264)

La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'articolo 1264 del Cc, non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio dall'altro, che non è prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio dal cessionario. La notificazione della cessione può essere fatta anche mediante comunicazione scritta (eventualmente citazione in giudizio) con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio. (M.Pis.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione lavoro, ordinanza 17 settembre 2025 n. 25529 - Pres. Tria; Rel. Garri; Ric. F.C.I.S.A.M.; Controric. M.A.

Domanda giudiziale - Diversa qualificazione giuridica dei fatti operata dal giudice - Correlazione con i principi di cui all'articolo 112 del Cpc - Necessità. (Cpc, articoli 112 e 113)

In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'articolo 113, comma 1, del Cpc, importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra petizione, di cui all'articolo 112 del Cpc, in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 19 settembre 2025 n. 25716 - Pres. Tricomi; Rel. Dal Moro; Ric. C.E.G.B.F; Controric. B.P.P.

Parti - Dichiarazione di morte di una parte dichiarata dal difensore in conclusionale - Prima della scadenza dei termini - Interruzione del giudizio. (Cpc, articoli 190, 300 e 303)

Nel caso in cui l'evento della morte della parte costituita in giudizio sia dichiarata dal suo procuratore in comparsa conclusionale e prima, quindi, della scadenza dei termini assegnati ai sensi dell'articolo 190 del Cpc, il giudice è tenuto a dare atto dell'interruzione del giudizio ai sensi dell'articolo 300, comma 1, del Cpc e della necessità della sua riassunzione tempestiva, in virtù dell'articolo 303 del Cpc, al fine di non incorrere nella declaratoria di estinzione. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Sezione III, ordinanza 25 settembre 2025 n. 26082 - Pres. Rubino; Rel. Positano; Ric. M.F.; Controric. A. spa

Danno - Cagionato da cose in custodia - Responsabilità - Presupposti. (Cc, articoli 2043 e 2051)

In tema di risarcimento del danno, con riferimento alla responsabilità per danno cagionato da cose in custodia dall'ente proprietario di strade demaniali, configurandosi il rapporto di custodia di cui al citato articolo 2051 del codice civile come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne "il potere di governo" (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa), solo l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, che configura la responsabilità del custode come oggettiva. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 24 settembre 2025 n. 25987 - Pres. Rubino; Rel. Tatangelo; Ric. R.S.; Controric. R.M.

Danno - Da circolazione stradale - Ricostruzione della dinamica dell'incidente - Giudizio di fatto sottratto al giudice di legittimità - Sussiste - Limiti. (Cc, articoli 2052, 2054 e 2697)

In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 18 settembre 2025 n. 25627 - Pres. Scrima; Rel. Cricenti; Ric. P.S.; Controric. G.I. spa

Danno - Risarcimento - Sospensione del procedimento civile se proposto dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado - Necessità. (Cpp, articoli 75 e 652)

il giudizio civile di danno (deve) essere sospeso soltanto allorché l'azione civile, ex articolo 75 del Cpp, sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto. Se invece il giudizio civile è iniziato prima della sentenza penale di primo grado, non va sospeso, proprio perché non c'è interferenza, ossia proprio perché il giudizio civile è autonomo, ed essendo anteriore, non può essere influenzato dal giudicato penale: il giudizio civile, in quel caso, ha esito autonomo rispetto a quello penale, da cui non è pregiudicato. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Sezione III, ordinanza 16 settembre 2025 n. 25451 - Pres. Scarano; Rel. Ambrosi; Ric. M.C.S.; Controric. C.F.

Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Eventus damni - Ammissibile anche in caso di variazione qualitativa del patrimonio del debitore. (Cc, articoli 2668, 2697, 2727, 2729, 2901 e 2902)

Ai fini dell'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà ed incertezza nell'azione coattiva del credito, potendo il detto profilo consistere in una variazione non solo quantitativa ma anche qualitativa del patrimonio del debitore. A tal fine l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore, dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 23 settembre 2025 n. 25983 - Pres. Scarano; Rel. Moscarini; Ric. T. srl; Controric. L.I.

Conservazione della garanzia patrimoniale -Azione revocatoria - Necessità delle collusione tra debitore e terzo acquirente - Esclusione. (Cc, articoli 2727, 2729 e 2901)

Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito. (M.Pis.)

SPESE DI GIUDIZIO

Sezione III, sentenza 19 settembre 2025 n. 25664 - Pres. De Stefano; Rel. Saija; Pm (diff.) Soldi; Ric. M.F.; Int. A.D.E.R.

Spese di giudizio civili - Appello - Mancato compimento di attività istruttoria - Liquidazione compenso - Determinazione. (Dm 55/14, articoli 4 e 28; Cc, articolo 2233; Cpc, articolo 91)

In tema di liquidazione delle spese processuali in base al Dm n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'articolo 350 del Cpc ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 16 settembre 2025 n. 25409 - Pres. Travaglino; Rel. Cricenti; Ric. P.Z.; Int. A.A. spa

Spese di giudizio civili - Liquidazione distinta delle spese e degli onorari per ogni grado del giudizio - Necessità. (Cpc, articolo 91; Dm 55/14, articolo 4)

In tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado del giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, di conseguenza, le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese. (M.Pis.)

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Sezione II, ordinanza 16 settembre 2025 n. 25434 - Pres. Falaschi; Rel. Pirari; Ric. I.M.A.; Int. I.T.T.

Eredità - Recupero da parte dell'erede dei beni in possesso di un terzo - Petizione ereditaria ex articolo 533 del codice civile - Legittimazione. (Cc, articoli 345, 553, 556, 474 e 1102)

Il recupero, da parte dell'erede, dei beni ereditari di cui sia nel possesso un terzo, sia in qualità di erede, sia senza titolo, avviene con l'esercizio dell'azione di petizione ereditaria ex articolo 533 del codice civile, la quale, oltre ad avere natura reale e non contrattuale, è fondata sull'allegazione della qualità di erede con la finalità di conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete. La legittimazione della predetta azione spetta dal lato attivo e passivo soltanto, rispettivamente, a colui che adduce la sua qualità di erede e a colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione. (M.Pis.)

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