IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Ipotesi di "doppia conforme" - Contenuto. (Cpc, articolo 348 ter)
IL PRINCIPIO
Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'articolo 348 ter, commi 4 e 5, del cpc, con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex articolo 360, comma 1, n. 5, del cpc, non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.
Con la decisione in esame, la Corte, in tema di appalto di opere pubbliche, ha precisato che i lavori addizionali effettuati dall'appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex articolo 342, comma 2, della legge n. 2248 del 1865, allegato F) possano, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate. Inoltre, l'appaltatore che abbia eseguito variazioni introdotte per iniziativa unilaterale non ha diritto ad alcun compenso per dette variazioni, neppure a titolo di indebito arricchimento della Pa committente. (M.Pis.)
MUTUO
Contratto reale - Perfezionamento - Disponibilità giuridica della res da parte del mutuatario - Necessità. (Legge fallimentare, articolo 66; Cc, articoli 1325, 1344, 1418, 1813 e 2901)
IL PRINCIPIO
Il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona cioè con la consegna (traditio) della cosa data a mutuo (res), la quale però, per essere tale, deve essere idonea a consentire il conseguimento della "disponibilità giuridica" della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare, anche senza la sua consegna materiale, l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante
Secondo una giurisprudenza di legittimità consolidata (Cassazione, sentenze nn. 25411/24 e 524/23), il curatore del fallimento che intenda promuovere la revoca ordinaria di un atto dispositivo compiuto dal debitore poi fallito, a norma degli articoli 66 legge fallimentare e 2901 del codice civile, per dimostrare il presupposto dell'eventus damni, ha l'onere di provare in giudizio, per un verso, la sussistenza di preesistenti ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole (rimaste, naturalmente, insoddisfatte e, come tali, poi ammesse al passivo del fallimento del debitore che ne è stato l'autore), e, per altro verso, il mutamento qualitativo e/o quantitativo che il patrimonio del debitore ha subito per effetto di tale atto, sempre che dalla valutazione complessiva e rigorosa di questi elementi dovesse emergere, in fatto, che, in conseguenza dell'atto impugnato, sia divenuta, in ragione del valore o della natura del residui beni, oggettivamente più incerta o difficoltosa la soddisfazione dei crediti anteriori al suo compimento ed ammessi al passivo. (M.Pis.)
ASSICURAZIONE
Per responsabilità professionale - Clausola contrattuale - Interpretazione - Obbligo dell'assicurato di "uberrima bona fides" - Conseguenze. (Cc, articoli 1892 e 2697)
L'articolo 1892 del codice civile è espressione del consolidato principio per cui il contratto di assicurazione esige dall'assicurato la uberrima bona fides, in quanto solo l'assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentiranno all'assicuratore di valutare l'intensità del rischio e fissare il relativo premio, di talché la clausola contrattuale che subordini l'operatività della garanzia in favore dell'assicurato, per fatti suscettibili di comportarne la responsabilità professionale, alla duplice (alternativa) condizione che il medesimo «non abbia ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie», ovvero che «non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità», deve essere interpretata attribuendo a tale seconda condizione autonoma rilevanza rispetto alla prima, con conseguente obbligo di separata verifica anche di quella. (M.Pis.)
AVVOCATO
Compensi - Per prestazioni giudiziali civili - Patto di quota lite - Validità temporale - Presupposti. (Cc, articoli 1261 e 2233)
Il patto di quota lite - stipulato dopo la riformulazione dell'articolo 2233 comma 3 del codice civile operata dal Dl n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006 e prima dell'entrata in vigore dell'articolo 13 della legge n. 247/2012 - che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all'articolo 1261 del codice civile, è valido se - valutato sotto il profilo causale della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dai contraenti, nonché sotto il profilo dell'equità alla stregua della regola integrativa di cui all'articolo 45 del codice deontologico forense, nel testo deliberato il 18 gennaio 2007 - la stima tra il compenso e risultato effettuata dalle parti all'epoca della conclusione dell'accordo non risulti sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, stante lo scopo di prevenire eventuali abusi a danno del cliente e di impedire la stipula di accordi iniqui a tutela di interessi generali. (M.Pis.)
CONDOMINIO
Assemblea - Delibera autorizzativa dell'allaccio di nuove utenze domestiche di un immobile - Azione di accertamento della nullità - Proposta anche dal condomino che aveva espresso voto conforme - Ammissibilità. (Cc, articoli 1130, 1136, 1137 e 1421)
La domanda diretta a far accertare la non conformità alla legge o al regolamento del contenuto della decisione approvata in una assemblea di condominio, avente ad oggetto l'autorizzazione, e le eventuali limitazioni, dell'allaccio di nuove utenze domestiche di una unità immobiliare a una rete di servizi integra gli estremi di un'azione di accertamento della nullità e può pertanto essere proposta da un condomino, seppure abbia partecipato all'assemblea ed espresso voto conforme, se a tale accertamento egli abbia un interesse concreto e attuale, diretto a eliminare la situazione di obiettiva incertezza che la delibera genera quanto al contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata. Non rileva, in senso contrario, che tale autorizzazione assembleare sia stata richiesta e, appunto, votata, anche dal condomino attore, in quanto, da un lato, il principio di cui all'articolo 1421 del codice civile, secondo cui la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, salvo diverse disposizioni di legge, non è derogato dalle norme in tema di condominio, e, dall'altro, la regola per la quale chi ha dato causa ad una nullità non può farla valere è propria della materia processuale, mentre è estranea alla materia sostanziale. (M.Pis.)
Assemblea - Deliberazioni obbligatorie e vincolanti per tutti i condomini - Configurabilità delle delibera quale proposta o accettazione - Esclusione. (Cc, articoli 1109, 1118, 1123, 1137, 1372, 1394 e 1395)
Al di fuori dei casi in cui l'amministratore proceda immediatamente a concludere un contratto per conto del condominio, operando quale rappresentante nei limiti delle sue attribuzioni, il condominio provvede ad assumere obbligazioni nei confronti dei terzi proprio per il tramite di deliberazioni dell'assemblea, le quali non sono sindacabili nel merito. Ai sensi dell'articolo 1137 del codice civile, peraltro, le deliberazioni dell'assemblea sono obbligatorie e vincolanti per tutti i condòmini, compresi i dissenzienti e gli assenti, restando soggette unicamente all'impugnazione a norma dell'articolo 1137 del codice civile per contrarietà alla legge o al regolamento di condominio, impugnazione che neppure sospende l'esecuzione della delibera, salvo che la sospensione non sia ordinata dal giudice. Tuttavia, la delibera dell'assemblea che approvi un determinato atto di gestione non dà luogo a un atto di autonomia negoziale configurabile quale proposta o accettazione ai fini del perfezionamento del contratto. L'assemblea non conclude contratti (potendo, semmai, essa costituire l'occasione per consacrare nel verbale della riunione un accordo stipulato all'unanimità), ma autorizza, quando occorra, l'amministratore a concluderli ed approva le spese conseguenti. L'obbligo dei condòmini di concorrere a tali spese discende, quindi, non dall'efficacia soggettiva del contratto ex articolo 1372 del codice civile, quanto direttamente dalla legge in base agli articoli 1118 e 1123 del codice civile. (M.Pis.)
Azioni giudiziarie - Sopraelevazione - Ricorso cautelare ex articolo 688 del Cpc - Efficacia interruttiva della prescrizione - Sussiste. (Cc, articoli 1120 e 1127; Cpc, articolo 688)
Al ricorso cautelare, proposto ai sensi dell'articolo 688 del cpc, va riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione dell'azione del condomino volta, previo accertamento della illegittimità della sopraelevazione posta in essere da un altro condomino in violazione dell'aspetto architettonico dell'edificio condominiale, alla restitutio in integrum". (M.Pis.)
CONTRATTO
Conto corrente - Accertamento delle partite debitorie - Deposito degli estratti periodici di conto - Mancanza - Conseguenze. (Cc, articoli 1284, 1325, 1346, 1350 e 2697)
Laddove l'attore correntista non adempia compiutamente all'onere di dare prova - mediante deposito di tutti gli estratti periodici di conto - tanto dei pagamenti che dell'assenza di valida causa debendi in riferimento a un determinato periodo di durata del rapporto, per determinare il saldo del periodo successivo a quello non documentato si partirà dal primo saldo disponibile; e laddove detto primo saldo risulti a debito del cliente, non dovrà procedersi all'azzeramento del rapporto con riferimento al periodo precedente non documentato (ovvero non si deve partire dal un saldo pari a zero) essendo onere del correntista la dimostrazione dell'andamento del rapporto dal suo inizio, ed anche di dimostrare che il saldo debitore risultante dal primo estratto disponibile sia minore ovvero insussistente; quindi il sollecitato accertamento del dare e dell'avere fra le parti del cessato rapporto deve essere effettuato dal giudice di merito partendo dal primo saldo a debito del cliente, risultante dal primo estratto disponibile prodotto dall'attore oppure dalla banca in adempimento di un ordine di esibizione a lei impartito dal giudice di merito. (M.Pis.)
Del consumatore - Soggetto legittimato alla tutela - Spettanza alle sole persone fisiche - Presupposti. (Cc, articoli 1469 bis e 2909)
In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'articolo 1469 bis del Cc (ora articolo 33 del Codice del consumo, approvato con Dlgs n. 206 del 2005), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale. (M.Pis.)
FALLIMENTO
Accertamento del passivo - Associazione tra professionisti - Creditori privilegiati - Presupposti. (Cc, articolo 2751 bis)
L'associazione tra professionisti può essere ammessa al passivo del fallimento del cliente poi fallito per il credito al compenso professionale maturato nei confronti di quest'ultimo, con il riconoscimento del privilegio previsto dall'articolo 2751-bis n. 2 del codice civile, sia nel caso in cui il rapporto di prestazione d'opera professionale si sia instaurato direttamente tra cliente e singolo professionista il quale, come titolare del credito al relativo compenso, l'abbia poi ceduto (anche a mezzo di clausola statutaria) all'associazione cui appartiene, sia nel caso in cui il predetto rapporto contrattuale sia giuridicamente sorto direttamente tra il cliente poi fallito e l'associazione professionale, quale autonomo centro di imputazione di interessi e controparte contrattuale; a condizione, però, tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, che l'associazione istante deduca e dimostri (in qualunque modo) in giudizio che: - il credito al compenso sia il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno (o più) tra i professionisti associati (anche avvalendosi di collaboratori o sostituti: art. 2232 del codice civile); - le somme così maturate siano destinate, in forza degli accordi distributivi tra gli associati, a retribuire, anche solo in parte, proprio il professionista che ha personalmente eseguito la relativa prestazione lavorativa e proprio la prestazione lavorativa che è a fondamento del compenso invocato, "soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un'attività lavorativa" e sia, dunque, di pertinenza del professionista che l'ha eseguita. (M.Pis.)
Accertamento del passivo - Privilegio del credito -Collocazione del credito per interessi - Determinazione. (Legge fallimentare, articolo 54; Cc, articoli 1284, 2749 e 2788)
In tema di ammissione al passivo fallimentare, la misura legale alla quale rinvia l'articolo 2749 del codice civile, comma 2, ai fini dell'individuazione dei limiti della collocazione privilegiata del credito per interessi deve intendersi riferita, al pari di quella prevista dagli articoli 2788 e 2855 del codice civile per i crediti pignoratizi e ipotecari non già al saggio d'interesse stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito, ma a quello previsto in via generale dall'art. 1284 del codice civile; quest'ultimo è infatti destinato a trovare applicazione nella situazione di concorso con altri creditori derivante dall'apertura di una procedura concorsuale, avuto riguardo alla natura speciale della legge fallimentare, che disciplina in via generale gli effetti derivanti dall'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza, ed alla conseguente prevalenza del richiamo in essa contenuto alla disciplina dettata dal codice civile sul riferimento ad altri tassi eventualmente previsti da leggi speciali. (M.Pis.)
Effetti del fallimento - Atti compiuti dal fallito - Azione d'inefficacia - Assoggettamento al procedimento di mediazione - Esclusione. (Legge fallimentare, articolo 44; Cc, articolo 2901)
L'azione di inefficacia ex articolo 44 della legge fallimentare - non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo invece natura personale per perseguire solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore - non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex articolo 5, del Dlgs n. 28 del 2010. (M.Pis.)
Stato d'insolvenza del debitore - Concessione al medesimo di un ulteriore credito - Fondamento. (Legge fallimentare, articolo 67; Cc, articoli 2697, 2727 e 2729)
La concessione di un ulteriore credito al debitore non è circostanza di per sé inconciliabile con la conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore medesimo, potendo trovare fondamento sia nella speranza che quest'ultimo, per effetto del finanziamento, superi la crisi economica, sia nell'offerta di garanzie che escludano l'assunzione di rischi e possano essere utilizzate anche come mezzi di pagamento per la riduzione della precedente esposizione del debitore. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Appello - Costituzione dell'appellante con deposito cartaceo dell'atto di appello notificato a mezzo pec - Nullità - Sanabilità. (Cpc, articoli 165, 325, 326 327 342, 347 e 348)
La tempestiva costituzione dell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appello notificato a mezzo pec, anziché mediante deposito telematico dell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'articolo 348, comma 1, del cpc, ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Produzione della sentenza gravata munita della relata di notifica - Necessità - Mancanza - Improcedibilità del ricorso. (Cpc, articoli 327, 369 e 372)
n tema di notifica della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, dall'eventuale dichiarazione, contenuta nel ricorso, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata deriva per il ricorrente, in un'ottica di autoresponsabilità processuale, l'onere di depositare, nel termine perentorio stabilito dall'articolo 369 del cpc, la copia della sentenza munita della relata di notifica (o, in caso di notifica telematica, i messaggi Pec di spedizione e ricezione, in originale o in copia cartacea munita allora di asseverazione di conformità). La mancata tempestiva produzione di tale documentazione nel termine previsto dall'articolo 369, comma 2, n. 2, del cpc, determina l'improcedibilità del ricorso, vizio rilevabile d'ufficio, anche in assenza di eccezioni della parte intimata. Tale improcedibilità, prevista per ragioni di ordine pubblico processuale, non è sanata dalla successiva e tardiva produzione documentale (ad esempio, tramite memoria ex articolo 378 del cpc), né è superata dal fatto che il ricorso risulti notificato entro il termine ordinario, o "lungo", di sei mesi. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Violazione dell'articolo 116 del cpc - Presupposti. (Cpc, articoli 115 e 116)
In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'articolo 116 del cpc è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato articolo 360, primo comma, n. 5 del cpc, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. (M.Pis.)
LAVORO E FORMAZIONE
Procedimento del lavoro - Appello - Deposito di documenti non prodotti in primo grado - Ammissibilità - Limiti. (Cpc, articoli 345, 356, 425 e 437; Cc, articoli 1362 e 1363)
Nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello dell'accertamento della verità, sicché, ai sensi dell'articolo 437, comma 2, del cpc, il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado. (M.Pis.)
Rapporto di lavoro - Svolto dai detenuti in regime carcerario - Prescrizione dei crediti retributivi - Decorrenza - Dalla fine del rapporto lavorativo - Sussiste. (Legge 354/75, articolo 15; Cc, articolo 2697)
In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, si è pertanto affermato che la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della "chiamata al lavoro", rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus. (M.Pis.)
OBBLIGAZIONI
Adempimento da parte del terzo - Poi fallito - Atto a titolo gratuito - Presupposti. (Legge fallimentare, articoli 65 e 67; Cpc, articolo 342; Cc, articoli 1180 e 2697)
Nell'ipotesi di estinzione da parte del terzo, poi fallito, di un'obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l'atto solutorio può dirsi gratuito, ai predetti effetti solo quando dall'operazione - sia essa a struttura semplice perché esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi - il terzo non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo egli inteso così recare un vantaggio al debitore; mentre la causa concreta deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex lege. (M.Pis.)
Adempimento - Ritardo - Tasso di interessi - Misura ex articolo 1284 del codice civile - Applicabilità non solo alle obbligazioni contrattuali ma anche a quelle nascenti da fatto illecito - Ammissibilità. (Cc, articoli 1284 e 2033)
l saggio d'interessi previsto dall'articolo 1284, comma 4, del codice civile, trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale, non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, essendo applicabile anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle. Ciò in quanto la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) vale (non già a determinarne il campo di applicazione, ma) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Domanda giudiziale - Abusivo frazionamento del credito - Divieto - Limiti. (Cc, articoli 1175, 1375, 2519, 2702 e 2706)
In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria. (M.Pis.)
Domanda giudiziale - Componimento della lite - Accertamento del giudice circa la natura dell'accordo - Necessità. (Cc, articoli 1453, 1460, 1965 e 1976)
Al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se, al contrario, le stesse si siano limitate a apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti e a regolare il relativo rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese. (M.Pis.)
Fascicolo - Smarrimento di quello di parte - Richiesta di termine per la ricostituzione - Necessità - Mancato rinvenimento al momento della decisione - Conseguenze. (Cpc, articoli 115, 116, 132 e e 232; Cc, articolo 2709)
Nell'ipotesi di smarrimento del proprio fascicolo e dei documenti in esso allegati, la parte ha l'onere di richiedere al giudice il termine per ricostruirlo e, disposte infruttuosamente le opportune ricerche tramite la cancelleria, può depositare nuovamente i documenti, mentre il giudice può pronunciare sul merito della causa sulla base degli atti a sua disposizione soltanto in caso di inosservanza di detto termine. Pertanto, il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, se il fascicolo risulta depositato per tale momento, comporta per il giudice l'obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione e la possibilità per la parte di ottenere di depositarli nuovamente ovvero di ricostruirne il contenuto, se erano stati ritualmente prodotti. (M.Pis.)
PROPRIETÀ
Immissioni di rumore e di polveri sottili da traffico veicolare - Condanna dell'amministrazione comunale ad un "facere" - Ammissibilità. (Cc, articolo 2697; Cpc, articolo 702 bis)
Nelle controversie in materia di immissioni acustiche intollerabili (ma con principio estensibile anche alle immissioni di polveri sottili), secondo cui, "l'inosservanza da parte della Pa delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della Pa al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un facere, tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della Pa, ma un'attività soggetta al principio del neminem laedere. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Danno - Ambientale - Da immissioni intollerabili ex articolo 844 del codice civile - Prova a carico del danneggiato - Sussiste. (Cc, articoli 844 e 2043)
L'azione risarcitoria da immissioni intollerabili provenienti dal fondo del vicino, ex articolo 844 del codice civile, di natura personale, è solitamente inquadrata nell'egida degli articoli 2043 e seguenti del codice civile, con i conseguenti oneri probatori a carico del preteso danneggiato. (M.Pis.)
Danno - Cagionato da cose in custodia - Natura oggettiva - Colpa del custode - Esclusione - Presupposti. (Cc, articoli 1227, 2051, 2697 e 2729)
La responsabilità ex articolo 2051 del codice civile ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex articolo 1227 del codice civile (bastando la colpa del leso) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. (M.Pis.)
SOCIETÀ E IMPRESE
Scioglimento e liquidazione - Cessione della quota sociale da un socio a un altro - Contratto di divisione - Esclusione - Corrispettivo calcolato in relazione al valore della quota - Sussiste. (Cc, articoli 1337, 1375, 2266, 2283 e 2932)
Il contratto con il quale uno dei soci attribuisce ad un altro socio la sua quota sociale, sia che ne consegua lo scioglimento del rapporto soltanto nei confronti del socio cedente, sia che ne consegua il totale scioglimento della società, non è qualificabile come contratto di divisione, neppure se con esso venga attuato anche il trasferimento di quote di beni conferiti alla società o acquistati da questa nel corso del rapporto. Contenuto di tale contratto non è, infatti, la trasformazione di una quota di comunione in porzione di titolarità singola, bensì l'attribuzione ad altro socio della titolarità della quota del socio cedente; controprestazione di tale attribuzione non è un corrispettivo corrispondente al valore di una porzione di beni comuni, bensì il versamento di una somma corrispondente al valore della quota di patrimonio sociale alla data dello scioglimento. (M.Pis.)
SPESE DI GIUDIZIO
Spese di giudizio civili - Liquidazione da parte del giudice dei compensi - Compenso unitario per la trattazione e la fase istruttoria - Sussiste. (Cc, articolo 2233; Dm 55/14, articolo 4; Legge 247/12, articolo 13)
In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al Dm n. 55 del 2014, come modificato dal Dm n. 37 del 2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile". Ai fini della liquidazione dell'onorario spettante al difensore, il Dm n. 55 del 2014 non prevede un compenso specifico per la sola fase istruttoria, ma uno unitario per tale fase e per quella di trattazione, il quale spetta al detto difensore a prescindere dal concreto svolgimento o meno di un'attività istruttoria. (M.Pis.)
Spese di giudizio civili - Liquidazione spettante per tutte le controversie - Indipendentemente dalla forma dell'atto introduttivo - Ammissibilità. (Dlgs 150/11, articolo 14; Cpc, articolo 702 bis; Cc, articoli 1460, 2233, 2712 e 2719)
In tema di liquidazione dei compensi degli avvocati per prestazioni giudiziali in materia civile, la disciplina introdotta dall'articolo 14 del Dlgs n. 150/2011 - nella formulazione previgente al Dlgs n. 149/2022 - è estesa a tutte le controversie, essendo irrilevante se siano introdotte o con ricorso ex articolo 702-bis del cpc, che dà luogo a un procedimento sommario speciale disciplinato dagli articoli 3,4, e 14 del Dlgs n. 150/2011 o con ricorso per decreto ingiuntivo; è altresì irrilevante che il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur, con la conseguenza che è prevista la decisione in composizione collegiale; invece, è escluso il ricorso sia al rito sommario codicistico sia al giudizio ordinario di cognizione. (M.Pis.)
VENDITA
Contratto preliminare - Risoluzione per inadempimento - Caparra confirmatoria - Domanda di ritenzione della stessa - Azione accessoria al recesso - Sussiste. (Cc, articoli 1223, 1385 e 1453)
A fronte della proposizione dell'azione di «risoluzione» del contratto per inadempimento della controparte, con la conseguente pretesa di ritenere la caparra confirmatoria ricevuta ovvero di ottenere il doppio di quella versata, la domanda di ritenzione della caparra o di esazione del suo doppio connota l'azione spiegata a prescindere dal nomen iuris impiegato dalla parte nell'introdurre l'azione «caducatoria» degli effetti del contratto, nel senso della sua implicita accessorietà all'esercizio del diritto potestativo di recesso, quale ulteriore ipotesi di risoluzione ex lege. (M.Pis.)


