REATI CONTRO LA PERSONA
Atti persecutori - Reciprocità dei comportamenti molesti - Configurabilità del reato - Condizioni. (Cp, articolo 612-bis)
IL PRINCIPIO
La reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, piuttosto incombendo sul giudice, in tali ipotesi, un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita.
In altri termini, nel caso di reciprocità dei comportamenti deve verificarsi se vi sia una posizione di ingiustificata predominanza di uno dei due contendenti, tale da consentire di qualificare le iniziative minacciose o moleste come atti di natura persecutoria e le reazioni della vittima come esplicazione di un meccanismo di difesa volto a sopraffare la paura: in tal caso, non potendosi accettarsi che la vittima sia necessariamente inerme, alla mercè del suo molestatore ed incapace di reagire, la situazione di stress o di ansia in cui questa si trovi ben può ingenerare reazioni incontrollate anche nei riguardi del proprio molestatore, che non escludono la sussistenza del reato (cfr. sezione III, 23 maggio 2013, U.; in senso conforme, in punto di rilevanza della reciprocità dei comportamenti, anche sezione V, 24 giugno 2021, A.; nonché, sezione V, 5 febbraio 2010, M.)
Violenza sessuale - Consenso della persona offesa. (Cp, articolo 609-bis)
IL PRINCIPIO
In tema di violenza sessuale, il consenso deve investire non solo l'an dell'atto sessuale, ma anche il "tipo" di atto sessuale da compiere, e deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, potendosi la revoca del consenso intervenuta in itinere desumere da fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà.
La Corte, in parte motiva, ha spiegato che l'articolo 609- bis del Cp prevede due distinte ipotesi di "violenza sessuale": la prima, commessa mediante "costrizione", in cui viene sanzionata la condotta di chi "con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali" (comma 1), e la seconda, commessa mediante "induzione", che sanziona la condotta di chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali «abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto» ovvero «traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona» (comma 2). Tale disposizione va necessariamente integrata con il successivo articolo 609-quater, il quale prevede una autonoma fattispecie di reato in cui viene sanzionata la condotta di chi "compie atti sessuali" con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Dal sistema, così come delineato, secondo la Cassazione, emerge con chiarezza che il legislatore ha articolato un sistema di tutela "multilivello", in cui: a) fino all'età di quattordici anni la persona offesa, con presunzione iuris et de iure, non è in grado di esprimere un valido consenso al compimento di atti sessuali (fermo restando che, nel caso ricorrano le ipotesi di violenza sessuale mediante costrizione o induzione si applicherà la pena prevista per il delitto di cui all'articolo 609- bis del Cp); non a caso, mentre l'articolo 609-bis parla di costrizione o induzione «a compiere o subire atti sessuali», evidenziando la centralità della persona offesa, l'articolo 609- quater si focalizza sulla condotta dell'agente che «compie atti sessuali», sottolineando come la tematica del consenso sia del tutto estranea dalla fattispecie; b) tra i quattordici e i diciotto anni, la presunzione di cui sopra opera in presenza di particolari situazioni di "affidamento" o di "fiducia", di cui l'agente abbia approfittato per compiere atti sessuali col minore, situazione che, per certi versi, può essere assimilata alla violenza per induzione, con la fondamentale differenza che, in questo caso, il dissenso è assolutamente presunto e non occorre alcuna prova di "approfittamento", essendo sufficiente la semplice esistenza, oggettiva, della condizione di affidamento o convivenza; c) oltre i diciotto anni, il "consenso" diviene elemento costitutivo (implicito) della fattispecie: esso deve essere anche "libero" (posto che nella violenza per induzione il consenso esiste, ma non è libero), e "validamente" prestato (ossia in modo esplicito e senza ambiguità) in relazione al momento del compimento dell'atto stesso , sicché è irrilevante l'antecedente condotta provocatoria tenuta dalla persona offesa, né la sua presenza può essere dedotta da circostanze estranee al perimetro del fatto, come dall'essersi la persona offesa fatta riaccompagnare a casa dall'agente o addirittura dai "costumi sessuali" della stessa. Il consenso, inoltre, non può desumersi implicitamente dall'assenza di reazione da parte della vittima, essendo non infrequente, nella casistica giudiziaria, la situazione di vittime di violenza sessuale (spesso di gruppo) che, durante i rapporti, rimangono inerti, quasi prive di coscienza e volontà proprie, meccanismo che mima quello che, in natura, è la strategia della "preda". In questi casi, l'abbassamento delle difese da parte della vittima, che, temendo per la propria vita o incolumità fisica, finisce per accedere senza apparenti reazioni di contrasto alle violenze a suo danno, non vale in alcun modo ad elidere la violenza o ad alimentare dubbi circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo al reo.
CIRCOLAZIONE STRADALE
Veicoli - Targhe di riconoscimento - Modifica dei dati identificativi della targa - Trattamento sanzionatoro. (Cp, articoli 477 e 482; codice della strada, articolo 100, comma 12)
Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative, di cui al combinato disposto degli articoli 477 e 482 del Cp, la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante l'applicazione di nastro adesivo, non potendosi configurare in tal caso l'illecito amministrativo previsto dall'articolo 100, comma 12, del codice della strada, che sanziona chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, nel caso in cui non sia l'autore della contraffazione. Infatti, mentre l'illecito amministrativo previsto dal codice della strada sanziona la circolazione con un veicolo munito di targa contraffatta (o non propria), quando il conducente non sia l'autore della contraffazione, l'illecito penale ha riguardo alla contraffazione o alterazione, da parte dell'agente, della targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo: l'illecito amministrativo è posto a tutela della funzione di identificazione del veicolo in circolazione, il reato di contraffazione o alterazione di targa è invece posto a tutela della fede pubblica, e della connessa funzione certificativa della targa, quale documento che rileva non ai fini della mera circolazione bensì ai fini della regolarità e legittimità dell'immatricolazione [nella specie, è stato ravvisato il reato, essendosi accertato che l'imputato aveva fatto uso di una targa che egli stesso aveva alterato -e non meramente coperto- con del nostro adesivo di colore nero, cosi da modificare i dati identificativi del veicolo.
ESECUZIONE PENALE
Magistratura di sorveglianza - Competenza per territorio. (Cpp, articolo 677)
Ai sensi dell'articolo 677, comma 1, del Cpp, la competenza a conoscere materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio ufficio del procedimento. Detta competenza, in forza del principio della perpetuatio jurisdictionis, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti.
Misure alternative alla detenzione - Liberazione anticipata - Rigetto - Rilevanza della sanzione disciplinare. (Legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 54)
Ai fini del rigetto dell'istanza di liberazione anticipata, il tribunale di sorveglianza può tenere conto del contenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui la successiva sanzione inflitta al condannato sia stata annullata per vizi formali (per esempio, per mancanza di adeguata motivazione), in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione al trattamento rieducativo.
Misure alternative alla detenzione - Liberazione anticipata - Valutazione frazionata - Riduzioni della pena - Rilevanza. (Legge 26 luglio 1975 n. 354, articolo 54; dpr 30 giugno 2000 n. 230, articolo 103)
Il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri contigui, con precipuo riferimento a quelli antecedenti, sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto e, a tal fine, deve essere particolarmente accurato l'apprezzamento della gravità della trasgressione in sé e con riguardo al grado di partecipazione del condannato al trattamento rieducativo nel tempo precedente, esposto agli effetti negativi della violazione, alla stregua dei parametri indicati nell'articolo 103, comma 2, del dpr 30 giugno 2000 n. 230.
IMPUGNAZIONI
Appello - Atti preliminari al giudizio - Citazione per il giudizio - Mancata osservanza del termine per la comparizione - Rinvio per concedere l'intero termine - Ammissibilità. (Cpp, articolo 601)
Nell'ipotesi in cui all'imputato sia stata regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello senza l'osservanza del termine dilatorio per comparire di cui all'articolo 601 del Cpp, nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii, preliminarmente, il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine nel rispetto di quanto previsto dalla norma, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato non presente, in quanto l'avviso orale al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito.
PROVA PENALE
Sequestro penale - Sequestro preventivo - Sequestro finalizzato alla confisca - Presupposti - Periculum in mora - Necessità - Motivazione. (Cpp, articolo 321, comma 2; cp, articolo 240)
Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'articolo 321, comma 2, del Cpp, finalizzato alla confisca di cui all'articolo 240 del Cp, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege [secondo la Corte, quindi, non è sufficiente un generico e indistinto richiamo ad un pericolo di dispersione di beni] (cfr. sezioni Unite, 24 giugno 2021, Ellade).
REATI CONTRO LA PERSONA
Violenza sessuale - Condizioni di inferiorità psichica - Assunzione anche volontaria di bevande alcooliche o stupefacenti - Reato - Configurabilità. (Cp, articolo 609 bis, comma 1).
Sussiste il reato di violenza sessuale laddove l'atto sessuale sia compiuto nei confronti di persona che si trovi in condizioni di minorata difesa a seguito di assunzione (anche volontaria) di sostanze in grado di offuscare la capacità di giudizio e quindi di espressione di libero consenso. Infatti, l'assunzione, da parte della persona offesa, di sostanze alcoliche o stupefacenti in quantità tali da comportare l'assoluta incapacità di esprimere il proprio consenso, rende configurabile, nei suoi confronti, il delitto di violenza sessuale per costrizione, di cui all'articolo 609-bis, comma 1, del Cp, e non quello di violenza sessuale per induzione di cui all'articolo 609- bis, comma 2, del Cp.
REATO
Recidiva - Giudizio di equivalenza o di prevalenza delle circostanze attenuanti - Impugnazione dell'imputato finalizzata all'esclusione della recidiva qualificata - Interesse ad impugnare - Sussistenza - Ragioni. (Cp, articoli 69 e 99; cpp, articolo 568)
Sussiste l'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva qualificata, anche nel caso in cui non è conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di equivalenza o di prevalenza delle circostanze attenuanti, posto che tale aggravante, conferendo maggiore gravità al fatto, può avere ricadute sulla determinazione della pena ex articolo 133 del Cp e, comunque, produce effetti sulla concessione dei benefici penitenziari, sulle condizioni per la riabilitazione e sull'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo.
STUPEFACENTI
Attività illecite - Cessione a titolo gratuito. (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73)
In tema di stupefacenti, la cessione a titolo gratuito della sostanza non elide la tipicità del fatto ma può semmai giustificare il riconoscimento della ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 73 del Dpr n. 309 del 1990.
Uso di gruppo - Acquisto congiunto - Mandato all'acquisto ad uno degli assuntori - Reato - Sussistenza - Esclusione - Condizioni. (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articoli 73 e 75)
Ricorre l'ipotesi di "consumo di gruppo" di sostanze stupefacenti, che implica l'irrilevanza penale del fatto, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori; b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto. Tali requisiti debbono sussistere cumulativamente, sicché la mancata presenza, in concreto, di anche uno solo di essi, determina l'applicabilità della disciplina sanzionatoria approntata dal Dpr n. 309 del 1990 (cfr. sezioni Unite, 31 gennaio 2013, Galluccio).


