IMPUGNAZIONI

Corte d'appello di Roma, sezione II penale, ordinanza 1° aprile 2025 - Pres. M. Flamini; rel. A.M. Bonagura; imputato S.H.

Penali - Termini per l'impugnazione - Processo in assenza - Concessione di ulteriori quindici giorni al difensore per depositare l'atto di impugnazione - Articolo 581, comma 1-quater, Cpp, come modificato dalla legge n. 114/2024 - Onere formale, previsto a pena di inammissibilità, limitato al solo difensore d'ufficio - Articolo 585, comma 1-bis, Cpp - Violazione dell'articolo 3 della Costituzione - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza e non manifesta infondatezza. (Costituzione, articolo 3; Cpp, articolo 585, comma 1-bis; Dlgs n. 150/2022, articolo 33, comma 1, lettera f); Legge n. 114 del 2024, articolo 2)

IL PRINCIPIO

È rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 585, comma 1-bis, Cpp, in riferimento all'articolo 581, comma 1-quater, Cpp, come modificato dall'articolo 2 della legge n. 114 del 2024, nella parte in cui non limita al difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza la concessione di ulteriori quindici giorni, rispetto ai termini ordinari del comma 1, per proporre impugnazione.

Nota

La Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza sopra massimata ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 585, comma 1-bis, Cpp, come introdotto dall'articolo 33, comma 1, lettera f), Dlgs n. 150/2022 (riforma Cartabia del processo penale).In parte motiva il giudice a quo prende le mosse dai nuovi oneri formali stabiliti dal legislatore delegato in materia di impugnazioni, rammentando che con il comma 1-quater dell'articolo 581 Cpp, introdotto dall'articolo 33, comma 1, lettera d), Dlgs n. 150/2022, il novellatore del 2022 ha elaborato un quadro specifico per l'imputato assente in primo grado, disponendo in tal caso che con l'impugnazione il difensore depositi, a pena d'inammissibilità della stessa, specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.Consapevole che l'assenza dell'imputato può comportare una maggiore difficoltà di contatti con il difensore, e quindi ostacolare quest'ultimo nel munirsi del mandato a impugnare richiesto dall'articolo 581, comma 1-quater, Cpp, lo stesso legislatore delegato ha concesso al difensore dell'imputato giudicato in assenza un termine di quindici giorni aggiuntivi rispetto ai termini ordinari di cui all'articolo 585, comma 1, Cpp, proprio per rendergli più agevoli le ricerche dell'imputato in vista del deposito del mandato a impugnare.Senonché su tale assetto - rammenta il giudice a quo - ha inciso in maniera decisa l'articolo della legge "Nordio" 9 agosto 2024, n. 114 (in vigore dal 25 agosto 2024: vedi «Guida al diritto», 2024, n. 32-33, pagine 64 e seguenti) che, all'articolo 2, lettera o), oltre ad aver abrogato il comma 1-ter dell'articolo 581 Cpp (eliminando, quindi per le impugnazioni proposte dopo il 25 agosto 2024 - nell'interpretazione fornita da Cassazione, sezioni Unite 24 ottobre 2024, dep. 2025, n. 13808, De Felice, Ced 287855 - la necessità che la parte o il difensore depositino, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio), per quanto qui di interesse ha poi limitato l'operatività del successivo comma 1-quater al solo difensore d'ufficio, stabilendo che solo il difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza sia onerato, a pena d'inammissibilità, a presentare con l'atto di impugnazione lo specifico mandato ad impugnare (e correlativa dichiarazione o elezione di domicilio) rilasciato dopo la sentenza da sottoporre a gravame. Ciò perché, sempre nell'intento di selezionare le impugnazioni in entrata, si è ritenuto che il rapporto di fiducia tra imputato e difensore potesse in qualche modo fin dall'inizio comprendere il mandato ad impugnare la sentenza sfavorevole, mentre analoga conclusione non può darsi per il rapporto, certamente meno qualificato, tra imputato e difensore d'ufficio, per il quale la legge continua a esigere la prova di una scelta personale della parte di impugnare la sentenza del grado precedente.Il profilo problematico conseguente al nuovo assetto legislativo per la Corte d'appello di Roma sta nel fatto che la legge n. 114/2024, nel limitare giustappunto l'operatività dell'articolo 581, comma 1-quater, Cpp al solo difensore d'ufficio, liberando quello di fiducia dall'onere formale - previsto a pena di inammissibilità - di munirsi di specifico mandato ad impugnare, non è però intervenuta sull'articolo 585, comma l-bis, Cpp, che continua ad applicarsi al «difensore dell'imputato giudicato in assenza», senza distinzione tra difensore di fiducia e d'ufficio. Pertanto, se i quindici giorni ulteriori previsti dalla norma censurata rispetto a quelli ordinari sono funzionali esclusivamente a che il difensore dell'imputato giudicato in assenza abbia più tempo per cercare il proprio assistito dopo la sentenza e munirsi dello specifico mandato ad impugnare, una volta che tale onere previsto a pena di inammissibilità del gravame è stato eliminato per il difensore di fiducia e mantenuto per il solo difensore d'ufficio, non si vede per quale ragione il difensore di fiducia dell'imputato giudicato in assenza debba continuare a fruire di quel termine aggiuntivo. Di qui il profilo di irragionevolezza della norma processuale indubbiata.Nel caso di specie il principio di uguaglianza - secondo la Corte rimettente - è violato in un duplice senso:a) posizioni del tutto differenti come quelle del difensore d'ufficio (su cui continuano a gravare gli oneri di ricerca e deposito imposti dall'articolo 581, comma 1-quater, Cpp a pena d'inammissibilità dell'impugnazione) e del difensore di fiducia (per il quale la legge n. 114/2024 ha eliminato quegli oneri) continuano ad essere equiparate dall'articolo 585, comma 1-bis, Cpp che, per un evidente difetto di coordinamento da parte del legislatore del 2024, continua a concedere anche al difensore di fiducia quel termine aggiuntivo di quindici giorni per presentare l'impugnazione che era funzionale all'assolvimento di oneri che la legge prevede ormai esclusivamente per il difensore d'ufficio;b) posizioni del tutto identiche come quelle del difensore di fiducia dell'imputato assente e del difensore di fiducia dell'imputato presente (del tutto equiparate sul punto, visto che anche il primo non ha più l'onere di munirsi del mandato specifico ad impugnare ex articolo 581, comma 1-quater, Cpp) sono trattate in modo diverso dalla legge, poiché l'immutato comma 1-bis dell'articolo 585 Cpp concede al primo - e, ovviamente, non al secondo - il termine aggiuntivo di quindi giorni, termine che era finalizzato specificamente a procurarsi quel mandato ad hoc.In conclusione l'articolo 585, comma 1-bis, Cpp nell'interpretazione letterale datane dalla Corte rimettente, viola l'articolo 3 della Costituzione, imponendo un trattamento identico (la fruizione di quindici giorni aggiuntivi per proporre impugnazione) a situazioni soggettive ed oggettive assai differenti tra loro (il difensore di fiducia e quello d'ufficio di imputato giudicato in assenza, solo per il secondo dei quali quel termine è funzionale al fine di procurarsi dall'imputato il mandato ad impugnare la sentenza).

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