Penale

Reati edilizi: la responsabilità del proprietario non committente deve basarsi su gravi indizi

di Giuseppe Amato

In tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario non committente non può essere oggettivamente dedotta dal diritto sul bene né può essere configurata come responsabilità omissiva per difetto di vigilanza, attesa l'inapplicabilità dell'articolo 40, comma 2, del Cp, ma deve essere dedotta da indizi ulteriori rispetto all'interesse insito nel diritto di proprietà, idonei a sostenere la sua compartecipazione, anche morale, al reato. In particolare, precisa la Cassazione con la sentenza n. 6126 del 2016, questa responsabilità può dedursi da elementi oggettivi di natura indiziaria (la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, se congruamente motivata) quali la piena disponibilità della superficie edificata, l'interesse alla trasformazione del territorio, i rapporti di parentela o affinità con l'esecutore del manufatto, la presenza e la vigilanza durante lo svolgimento dei lavori, il deposito di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria, la fruizione dell'immobile secondo le norme civilistiche sull'accessione nonché tutti quei comportamenti (positivi o negativi) da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione anche morale alla realizzazione del fabbricato.

I due principi in materia - In materia, risultano pacifici due principi. In primo luogo, quello in forza del quale l'autore materiale del reato edilizio va individuato in colui che, con propria azione, esegue l'opera abusiva, ovvero la commissiona ad altri, anche se difetta della qualifica di proprietario del suolo sul quale si è edificato, mentre il semplice comportamento omissivo dà luogo a responsabilità penale solo se l'agente aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento, obbligo che certamente non sussiste in capo al nudo proprietario dell'area interessata dalla costruzione, non essendo esso sancito da alcuna norma di legge (sezione III, 21 gennaio 2014, G. e altro; nonché sezione III, 10 ottobre 2013, Menditto).

In secondo luogo, l'altro principio, ribadito dalla sentenza in rassegna, secondo cui la responsabilità del proprietario dell'immobile, che non risulti formalmente committente, per la realizzazione di una costruzione abusiva non può basarsi solo sul titolo di proprietà, ma può e deve dedursi positivamente da indizi gravi, precisi e concordanti tra i quali assumono rilievo, come elementi indicativi di un contributo soggettivo all'abusiva edificazione, la presenza in loco all'atto dell'accertamento e i rapporti di parentela con il beneficiario dell'opera, l'occupazione o comunque il godimento dell'immobile abusivo, e simili (tra le tante, sezione III, 30 maggio 2012, Zeno e altro; nonché, in precedenza, sezione feriale, 9 settembre 2008, Grimaldi; sezione III, 2 dicembre 2008, Vergati).

Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 15 febbraio 2016 n. 6126

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