Penale

Reati stradali: prelievo ematico e consenso dell'interessato

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Circolazione stradale - Reato stradale - Accertamento del reato - Prelievo di sangue - Consenso dell'interessato - Necessità - Condizioni.
In tema di reati stradali, in caso di prelievo ematico richiesto dall'autorità giudiziaria e finalizzato all'accertamento della presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue, il conducente può opporre un espresso dissenso al prelievo, fatte salve le conseguenze penali di tale dissenso. Diverso il caso di prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive all'incidente stradale, non preordinato a fini di prova della responsabilità penale, ma di cura e di assistenza, i cui risultati possono essere utilizzati per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza senza che rilevi la mancanza di un preventivo consenso dell'interessato.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 5 giugno 2018 n. 25127

Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Accertamento dello stato di ebbrezza - Prelievo ematico - Utilizzabilità - Condizioni - Limiti.
In tema di accertamento ematico utilizzabile per la dimostrazione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, possono verificarsi due distinte situazioni a seconda che il prelievo ematico venga eseguito nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso, ovvero a mera richiesta della polizia giudiziaria qualora i sanitari abbiano ritenuto invece di non sottoporre il conducente a cure mediche e a prelievo ematico. Nel primo caso, l'acquisizione del risultato dall'accertamento ematico è prevista espressamente dalla legge (articolo 186, comma 5, C.d.s.) onde non è affatto necessario che l'interessato venga avvertito, a tutela del diritto di difesa, della facoltà di nominarsi un difensore, mentre un suo eventuale rifiuto al prelievo ematico, se informato previamente della finalità del prelievo medesimo, potrebbe condurre alla configurazione del reato di rifiuto di cui al comma 7 del citato articolo 186. Diversamente, nella seconda ipotesi, la richiesta degli organi di polizia giudiziaria di effettuare l'analisi del tasso alcolemico per via ematica, in presenza di un dissenso espresso dell'interessato, è illegittima e, quindi, l'eventuale accertamento, comunque effettuato a mezzo del prelievo ematico da parte dei sanitari, sarebbe inutilizzabile ai fini della responsabilità per una delle ipotesi di reato previste dal comma 2 dell'articolo 186 C.d.s.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 30 gennaio 2017 n. 4234

Circolazione stradale - Stato di ebbrezza - Analisi del sangue - Inutilizzabilità - Trasgressore - Assistenza di un legale.
Nell'ipotesi di guida in stato di ebbrezza sono inutilizzabili le analisi del sangue effettuate in ospedale dopo il sinistro su richiesta della polizia se non viene comunicato al trasgressore che può farsi assistere da un legale.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 30 maggio 2016 n. 22711

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento dello stato di ebbrezza - Prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria in assenza di esigenze sanitarie - Utilizzabilità - Condizioni - Limiti - Previo avviso delle facoltà difensive - Omissione - Nullità - Deducibilità - Fattispecie.
In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, se i sanitari abbiano ritenuto di non sottoporre il conducente a cure mediche e a prelievo ematico, la richiesta degli organi di polizia giudiziaria di effettuare l'analisi del tasso alcolemico per via ematica presuppone l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, in mancanza del quale si configura una nullità a regime intermedio, non più deducibile, secondo le regole generali, dopo la deliberazione della sentenza di primo grado, alla stregua di quanto previsto dall'articolo 180 del C.p.p., richiamato dall'articolo 182, comma 2°, secondo periodo, del C.p.p. (da queste premesse, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna basata solo su un accertamento ematico irritualmente effettuato senza il previo avviso all'interessato delle garanzie defensionali, sul rilievo che l'eccezione di nullità era stata tempestivamente sollevata dal difensore nell'udienza celebrata in primo grado con giudizio abbreviato).
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 23 novembre 2015 n. 46386

Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Accertamenti preliminari all'effettuazione dell'alcoltest - Avviso della facoltà di nominare un difensore - Necessità - Esclusione - Ragioni.
In tema di disciplina della circolazione stradale, la polizia giudiziaria non ha l'obbligo di dare avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia alla persona sottoposta agli accertamenti qualitativi non invasivi e alle prove previsti dall'art. 186, comma terzo, cod. strada, in quanto gli stessi hanno funzione meramente preliminare rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro e, come tali, restano estranei alla categoria degli accertamenti di cui all'art. 354 cod. proc. pen.
•Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 5 febbraio 2015 n. 5396

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