Civile

Recesso discrezionale dalla Srl con efficacia solo dopo il preavviso

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di Angelo Busani ed Elisabetta Smaniotto

Quando, a seguito di una «valutazione personale e discrezionale in merito all’opportunità di prosecuzione del rapporto», venga esercitato il recesso da una Srl contratta a tempo indeterminato (recesso ad nutum), la dichiarazione di recesso produce effetto decorso il termine di preavviso previsto nello statuto della società, che non può essere inferiore a 180 giorni. Il rimborso del valore della partecipazione del socio uscente va effettuato nei 180 giorni successivi a quello nel quale il recesso ha prodotto i suoi effetti. L’ha deciso dal Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza del 18 marzo 2019 (r.g. n. 16959/2018).

Il tema del dibattito

Si è dunque dibattuto in ordine al momento nel quale il socio che esercita il diritto di recesso da una Srl a tempo indeterminato perde la sua qualità di socio e, quindi, del momento in cui il recesso produce i suoi effetti. È una questione controversa poiché il legislatore non ha individuato il «momento di efficacia del recesso e dei suoi conseguenti effetti», pur avendo chiarito che nel «caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete in ogni momento, e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni» (articolo 2473, comma 2, del Codice civile).

Il punto è estremamente delicato e produce effetti assai rilevanti, in modo particolare per l’esercizio dei diritti sociali da parte del «socio uscente prima dell’avvenuto rimborso della sua quota sociale». Nel silenzio della legge, l’orientamento prevalente formatosi a seguito della riforma del diritto societario del 2003, qualifica il diritto di recesso come un «atto unilaterale recettizio», che produce effetti «dal momento in cui la relativa comunicazione perviene alla società» (in questo senso, ad esempio, Cassazione n. 5548 del 19 marzo 2004).

Il tribunale di Bologna ha però osservato che occorre tener distinto il caso del diritto di recesso attribuito al socio a causa della durata indeterminata della società dal diritto di recesso che compete al socio non consenziente nel caso di adozione, da parte dell’assemblea dei soci, di determinate deliberazioni (tassativamente elencate dalla legge come presupposti dell’esercizio del diritto di recesso).

Preavviso ed effetti

Nell’ipotesi di società contratta a tempo indeterminato, infatti, il legislatore ha imposto al socio recedente di dare un congruo preavviso (di almeno 180 giorni e non superiore a un anno) per garantire, da un lato, «l’integrità patrimoniale» della società, evitando «potenziali pregiudizi di carattere patrimoniale» «per effetto di un recesso improvviso del socio» e, d’altro lato, il diritto del socio di svincolarsi dalla società senza rimanervi «imprigionato», e di ottenere la liquidazione della partecipazione.

Il termine di preavviso imposto dalla legge è pertanto preordinato a bilanciare questi interessi e «determina uno slittamento in avanti degli effetti del recesso, i quali non si produrranno fino allo spirare dello stesso, in guisa che la società abbia il tempo necessario per poter reperire le risorse utili a liquidare la quota del socio uscente».

Da ciò consegue che, in pendenza del termine previsto per il preavviso, non essendosi ancora prodotti gli effetti del recesso, il socio che ha manifestato la volontà di uscire dalla società non cessa di correre il rischio d’impresa dal momento in cui ha esercitato il diritto, ma partecipa pienamente alla vita sociale e a tutte le sue conseguenze fino al momento in cui la sua dichiarazione produce gli effetti desiderati, quindi dal momento della completa decorrenza del preavviso. Soltanto da tale momento prende avvio l’ulteriore termine di 180 giorni previsto dalla legge per il rimborso della quota di partecipazione di titolarità del socio recedente.

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