I soci di una Snc pagano in prima persona, senza il beneficio della preventiva escussione della società, se non hanno fatto opposizione alla ingiunzione di pagamento del creditore diretta anche nei loro confronti. Le strade, dunque, si separano definitivamente e nulla conta neppure l'eventuale accoglimento dell'opposizione della società. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 27367 depositata il 13 ottobre scorso, affermando un principio di diritto.

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 13 ottobre 2025 n. 27367 - Presidente De Stefano; Relatore Gianniti; Pm - difforme Soldi 

LA MASSIMA

Società e imprese - Società in nome collettivo - Debiti sociali - Responsabilità solidale e sussidiaria dei soci - Domanda monitoria contro la società e in solido e incondizionatamente contro i soci - Decreto ingiuntivo opposto dalla società ma non dai soci - Impossibilità per i soci di eccepire l'eventuale violazione della regola di sussidiarietà - Impossibilità per i soci di giovarsi di eventuali successivi giudicati favorevoli alla società. (Codice civile, articoli 2291, 2304 e 1306; Cpc, articolo 615)

In caso di decreto che ingiunga il pagamento di una somma di denaro a una società in nome collettivo ed ai suoi soci illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, ma diretta e incondizionata, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci intimati in base al monitorio divenuto definitivo nei loro confronti, essendo la fonte dell'obbligazione dei soci non il rapporto sociale, ma il titolo giudiziale definitivo come concretamente formatosi. Ne consegue che, per effetto della mancata opposizione, la posizione debitoria dei soci rimane indipendente da quella della società e insensibile pure ad un eventuale accoglimento dell'opposizione di quest'ultima.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato un principio di diritto che fa chiarezza sui rapporti e sull'interpretazione coordinata delle norme di cui agli articoli 2291 e 2304 del codice civile, e sui risvolti sostanziali e processuali delle stesse. La sentenza merita di essere analizzata, e studiata – e alla stessa va dato opportuno risalto – in quanto mette in guardia da possibili incauti affidamenti nel senso di ritenere in ogni caso superflua, o, comunque, non necessaria...

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