Responsabilità dei sindaci, concorso omissivo se il controllo è solo formale ma non “sostanziale”
Con la pronuncia in commento (n. 24004/2025), la Cassazione torna sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
La Corte di Cassazione, con la decisione n. 24004 del 27 agosto 2025, ha offerto interessanti spunti di ampia portata in materia di responsabilità dei sindaci di società.
Nel concreto è stato osservato che i doveri dei sindaci non si esauriscono nel mero e formale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagli amministratori.
I sindaci devono infatti chiedere notizie sull’andamento generale e su specifiche operazioni, quando queste possono suscitare perplessità. Compito essenziale è quello di verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Tra i principi di corretta amministrazione assume rilievo il dovere degli amministratori di salvaguardare l’integrità del patrimonio sociale ed il controllo dei sindaci sulle operazioni di variazione del capitale sociale deve riguardare l’esame delle deliberazioni di assemblea dei soci e della documentazione relativa all’esecuzione delle delibere.
Nello specifico, ai sindaci è stato addebitato uno profilo di inadempimento ai doveri di diligenza professionale consistente nel non avere verificato, limitandosi all’esame del dato formale e contabile, la documentazione sottostante l’operazione di versamento del capitale sociale incrementato, attuata mediante liberazione dall’esecuzione dell’obbligo del socio di corrispondere alla società il valore dell’aumento di capitale sottoscritto tramite compensazione dei crediti.
In particolare, nella fattispecie, trattandosi di operazione attinente ad un valore di bilancio di primaria importanza, data l’entità dell’importo, i sindaci avrebbero dovuto analizzare e verificare l’effettiva regolarità, non solo formale, ma sostanziale, dell’operazione contestata.
Circa il nesso di causalità è stato inoltre osservato che la responsabilità del sindaco, atteggiandosi come concorso omissivo nel fatto illecito altrui, richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità. E quindi: la condotta, l’evento di danno ed il nesso causale, da considerare esistente ove il regolare svolgimento dell’attività di controllo del sindaco avrebbe potuto impedire o limitare il danno e l’omessa vigilanza è stato ritenuto causa del danno se, in base a un ragionamento controfattuale ipotetico, l’attivazione del controllo lo avrebbe ragionevolmente evitato.
Dunque il sindaco non risponde in automatico per ogni fatto dannoso per una posizione generale di garanzia. Egli risponde solo ove sia possibile dire che, se si fosse attivato utilmente in base ai poteri di vigilanza che l’ordinamento gli conferisce ed alla diligenza che l’ordinamento pretende, il danno sarebbe stato evitato.
In definitiva, è stata confermata la responsabilità dei sindaci in quanto, ove avessero adempiuto ai propri doveri, rilevando l’anomalia dell’operazione di aumento del capitale, avrebbero dovuto nominare un amministratore giudiziario ed agire, anche in via cautelare, per il recupero del mancato versamento da parte del socio nelle casse sociali del capitale sottoscritto.
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*Antonio Martini (Partner), Ilaria Canepa (Senior Associate), Alessandro Botti (Associate ) e Silvia Spaliviero (Associate) - CBA Studio Legale e Tributario
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