Penale

Retroattiva la "scelta" delle sezioni Unite a favore di orientamento anche minoritario

Il favor rei opera solo nel caso di overruling sfavorevole all'imputato, ma anche totalmente imprevedibile

L'applicazione da parte del giudice di merito della nuova interpretazione nomofilattica delle Sezioni Unite che decide la legittimità di un orientamento giurisprudenziale rispetto a un altro non è impedita dal principio del favor rei in quanto non caratterizzata da imprevedibilità. Non contrasta cioè con l'articolo 7 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo che vieta l'overruling dell'interpretazione sfavorevole all'imputato, ma solo se la "nuova" regola giurisprudenziale si connota per la sua imprevedibilità. La Corte di cassazione con la sentenza n. 1731/2021 ha escluso in radice la non prevedibilità di una data interpretazione nomofilattica se questa era stata già espressa seppur in maniera fortemente minoritaria.

Nel caso di specie si trattava dell'interpretazione delle nuove regole del processo in assenza relativamente alla decorrenza del termine per appellare la sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato. I ricorrenti escludevano di aver impugnato tardivamente la decisione di primo grado in quanto avevano rispettato il termine calcolato a decorrere dalla notifica della sentenza.

Al contrario la Cassazione fa rilevare la legittimità della decisione di inammissibilità dell'appello in quanto i giudici di merito avevano applicato l'interevenuta decisione delle sezioni unite del 2019 che escludeva la notifica dell'estratto della sentenza all'imputato non comparso in giudizio abbreviato. E ha definito come irrilevante - ai fini del computo dell'inizio del decorso del termine a impugnare in appello - la circostanza dell'avvenuta notifica della sentenza emessa nel caso concreto. A nulla rileva che la cancelleria del giudice abbia fatto un adempimento non richiesto dalla legge. Vale quindi la regola della non dovuta notifica con il conseguente effetto sfavorevole per i ricorrenti.

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