Riconoscibilità alle fondazioni bancarie del beneficio della riduzione a metà dell'aliquota Irpeg
Tributi - Fondazioni bancarie - Riduzione aliquota Irpeg ex articolo 6 d.P.R. n. 601 del 1973 - Esclusione – Presunzione di esercizio di impresa bancaria - Limiti - Onere della prova di svolgimento in via esclusiva o prevalente di un'attività di promozione sociale e culturale senza fini di lucro.
Le fondazioni bancarie, quali enti di gestione della quota maggioritaria del capitale delle aziende di credito conferite in apposite società per azioni ai sensi del d.lgs. n. 356 del 1990, non possono essere assimilate agli enti ed istituti aventi finalità generali di assistenza, beneficenza, istruzione e cultura, ai quali l'articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 riconosce il beneficio della riduzione a metà dell'aliquota sull'Irpeg. L'esistenza, in capo a tali fondazioni, di una presunzione di esercizio di impresa bancaria comporta, infatti, che esse, ove intendano beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 6 cit., devono fornire la prova, in applicazione della regola generale prevista dall'articolo 2697 cod. civ., di aver svolto, in via esclusiva o prevalente, un'attività di promozione sociale e culturale senza fini di lucro, in luogo di quella, prevista dal legislatore, di controllo e governo delle partecipazioni bancarie.
• Corte cassazione, sezione Tributaria, sentenza 20 aprile 2016 n. 7882
Tributi - Fondazioni bancarie - Agevolazioni fiscali – Riduzione aliquota Irpeg ex articolo 6 d.P.R. n. 601/1973 - Esclusione.
Le fondazioni bancarie, come disciplinate dal D.Lgs. 20/11/1990 n. 356, nel sistema previgente all'emanazione del D.Lgs. 17/5/1999 n. 153, non possono godere della riduzione alla metà dell'aliquota Irpeg prevista per taluni enti ed istituti dall'articolo 6 D.P.R. 29/9/1973 n. 601.
• Corte cassazione, sezioni Unite, sentenza 22 gennaio 2009 n. 1576
Tributi - Irpeg - Articolo 6 del d.p.r. n. 601/1973 - Riduzione a metà dell'aliquota – Condizioni di applicabilità alle fondazioni bancarie - Assenza di finalità di lucro - Insufficienza - Carattere non imprenditoriale dell'attività - Necessità - Prova - Onere a carico del contribuente.
In tema di Irpeg, ai fini del riconoscimento in favore delle fondazioni bancarie del beneficio della riduzione a metà dell'aliquota, prevista dall'articolo 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, è necessario che tale agevolazione non venga in concreto ad assumere la valenza di un aiuto di Stato, lesivo del principio comunitario di concorrenza: a tal fine, occorre accertare che l'attività della fondazione non presenti i connotati propri dell'esercizio di un'impresa, tenendo conto che è qualificabile come tale, indipendentemente dal carattere non lucrativo dei compiti istituzionalmente assegnati all'ente, anche l'esclusiva gestione dell'originaria partecipazione nella banca conferitaria, e che la completa dismissione di tale partecipazione non comporta automaticamente il venir meno dei predetti connotati, quando le risorse da essa ricavate siano state utilizzate per acquisire partecipazioni in altre imprese, anche non bancarie. La prova di tali requisiti, posta a carico del soggetto che invoca l'agevolazione, può essere fornita mediante la produzione di estratti dei libri contabili o idonee certificazioni del collegio dei revisori o del collegio sindacale delle società partecipate, e la relativa verifica presuppone che il tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo.
• Corte cassazione, sezione Tributaria, sentenza 4 maggio 2007 n. 10258
Tributi - Agevolazione di cui all'articolo 6 d.P.R. n. 601/1973 - Fondazioni bancarie - Spettanza – Condizioni.
In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio della riduzione alla metà dell'aliquota IRPEG riservata ai soggetti elencati nell'articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973, spetta anche alle Fondazioni bancarie in ragione delle finalità di interesse pubblico e di utilità sociale perseguite e considerato che l'«amministrazione della partecipazione» nella società conferitaria dell'azienda bancaria costituisce attività strumentale, che fornisce le rendite necessarie per il perseguimento degli scopi statutari e non ne forma l'oggetto principale.
• Corte cassazione, sezione Tributaria, sentenza 18 dicembre 2003 n. 19445