Civile

Amministrazione di sostegno, dopo il 28 febbraio 2023 reclami al tribunale

La Cassazione, ordinanza n. 15189/2025, chiarisce che la nuova competenza decisa dalla riforma Cartabia si applica anche alle amministrazioni già aperte per i procedimenti successivi

di Francesco Machina Grifeo

La Corte di cassazione con un principio di diritto chiarisce i termini per l’applicazione della nuova competenza del tribunale, disposta dalla riforma Cartabia, per i reclami avverso i decreti del giudice tutelare nel corso di una amministrazione di sostegno. Ebbene, l’ordinanza n. 15189/2025 della Prima sezione civile afferma che “la competenza per il reclamo avverso i decreti del giudice tutelare va individuata nel tribunale e non più nella corte d’appello per tutti i decreti del giudice tutelare emessi all’esito di un procedimento instaurato, anche nell’ambito di un’amministrazione di sostegno già aperta, dopo il 28 febbraio 2023”. Dunque, tutto ruota intorno alla data in cui è stato avviato il singolo procedimento e non l’intera amministrazione: se prima del 28 febbraio 2023 la competenza rimane della Corte d’Appello; se dopo il 28 febbraio 2023 ci si dovrà rivolgere al Tribunale, ai sensi del nuovo articolo 473-bis.58 c.p.c.

Secondo il Tribunale di Brindisi, che ha proposto il ricorso per regolamento di competenza, la competenza a giudicare sul reclamo contro il decreto di revoca dell’amministratore, emesso dal giudice tutelare il 14 novembre 2023 e depositato il 24 dello stesso mese, era di competenza della Corte d’Appello di Lecce e non del Tribunale di Brindisi.

La revoca era stata disposta per la “non conforme redazione dei rendiconti periodici delle spese”, e ciò “nonostante gli inviti rivolti a proceder al deposito dei rendiconti secondo legge”.

La Corte d’appello, tuttavia, aveva ritenuto di non essere competente in quanto il procedimento era stato proposto dopo il 28 febbraio 2023. Il tribunale ritenendo non condivisibile la conclusione in quanto il decreto del giudice tutelare riguardava la fase gestoria di un procedimento di Ads aperto nel 2012 e, dunque, regolato dalla vecchia disciplina, ha proposto ricorso in Cassazione.

La Suprema corte spiega però che l’amministrazione di sostegno è una misura “destinata a durare nel tempo” e che i provvedimenti che si collocano fra l’apertura e la cessazione dell’’Ads “danno luogo a segmenti procedimentali autonomi e distinti rispetto a quello iniziale di apertura della procedura e nomina dell’amministratore di sostegno, e che si concludono con decreti che secondo la nuova previsione dell’art. 473-bis.58 sono reclamabili al tribunale ai sensi della generale regola dell’art. 739 cod.proc. civ. e non più alla corte d’appello (come previsto dall’art. 720bis cod. proc.civ.), con possibilità altresì di ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale collegiale”.

E allora, conclude la Corte, deve ritenersi (alla luce del principio dell’articolo 5 cod. proc. civ.) che la “Disciplina transitoria”, e cioè l’articolo 35, co. 1, del Dlgs 149/2022, “giustifichi l’interpretazione secondo la quale la competenza per il reclamo vada individuata nel tribunale e non più nella corte d’appello per tutti i decreti del giudice tutelare emessi all’esito di un procedimento instaurato dopo il 28 febbraio 2023, anche se nell’ambito di un’amministrazione di sostegno aperta in epoca precedente”.

Mentre la diversa conclusione prospettata dal Tribunale di Brindisi e dal PG della Cassazione non tiene conto del “carattere duraturo” dell’istituto dell’Ads e della “funzione strumentale” dei vari segmenti procedimentali che lo caratterizzano e che si esauriscono con i decreti via via emessi dal giudice tutelare o dal giudice dell’impugnazione.

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