La circostanza che il de cuius si fosse espresso a monosillabi o con gesti espressivi del capo non inficia la validità del testamento, ove tali modalità siano le uniche coerenti con le condizioni di salute del testatore, caratterizzate da un deficit motorio tale da non incidere sulle capacità, né sulla possibilità di esprimere in maniera intellegibile la propria volontà. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza 9534/2025.

Corte di cassazione - Sezione II civile - Ordinanza 25 marzo-11 aprile 2025 n. 9534 - Presidente Di Virgilio; Relatore Fortunato

LE MASSIME

Successioni e donazioni - Testamento pubblico - Deficit motorio del testatore - Consenso espresso con monosillabi o gesti espressivi - Sufficienza - Sussiste. (Cc, articoli 603, 606) 

La circostanza che il de cuius si fosse espresso a monosillabi o con gesti espressivi del capo non inficia la validità del testamento, ove tali modalità siano le uniche coerenti con le condizioni di salute del testatore, caratterizzate da un deficit motorio tale da non incidere sulle capacità, né sulla possibilità di esprimere in maniera intellegibile la propria volontà.

Magistrati - Magistratura onoraria - Giudice ausiliare partecipante al collegio giudicante - Illegittimità costituzionale - Nullità della sentenza - Sussiste - "Temporanea tollerabilità costituzionale" - Sussiste. (Costituzione, articolo 106; Cpc, articolo 158; Dl 21 giugno 2013 n. 69 convertito dalla legge. 9 agosto 2013 n. 98, articoli da 62 a 72)

È nulla la sentenza pronunciata da un collegio cui abbia partecipato un magistrato ausiliario, salva la "temporanea tollerabilità costituzionale" fino al 31 ottobre 2025, per non privare immediatamente le Corti d'appello dell'apporto necessario alla riduzione dell'arretrato.

Le ultime volontà possono essere espresse nella maniera comunque esperibile per il testatore, purché siano sicure e libere: è un difficile equilibrio che deve verificare il notaio rogante allorché riceve le dichiarazioni del de cuius fisicamente inabile e roga il testamento pubblico. È questa la conclusione cui giunge la seconda sezione della Cassazione nell'ordinanza 11/4/2025 n. 9534 col ritenere valide le ultime volontà espresse a monosillabi o con gesti espressivi del capo del testatore con deficit...

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