La circostanza che il de cuius si fosse espresso a monosillabi o con gesti espressivi del capo non inficia la validità del testamento, ove tali modalità siano le uniche coerenti con le condizioni di salute del testatore, caratterizzate da un deficit motorio tale da non incidere sulle capacità, né sulla possibilità di esprimere in maniera intellegibile la propria volontà. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza 9534/2025.
Le ultime volontà possono essere espresse nella maniera comunque esperibile per il testatore, purché siano sicure e libere: è un difficile equilibrio che deve verificare il notaio rogante allorché riceve le dichiarazioni del de cuius fisicamente inabile e roga il testamento pubblico. È questa la conclusione cui giunge la seconda sezione della Cassazione nell'ordinanza 11/4/2025 n. 9534 col ritenere valide le ultime volontà espresse a monosillabi o con gesti espressivi del capo del testatore con deficit...
Avvocatura e IA, transizione graduale per difendere il diritto con l'innovazione
di Carlo Foglieni - Presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati (Aiga)