Civile

Riforma del processo civile, la nuova disciplina dell'udienza cartolare

Con l'art. 127-ter c.p.c. è stato inserito, nel codice di rito, l'istituto del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza. Dalla sua collocazione sistematica si evince la tendenziale applicabilità alla generalità dei procedimenti e delle tipologie di udienza. Tuttavia, occorre coordinare la norma con le altre disposizioni processuali contenute nel Codice ed interpretarne sistematicamente l'ambito applicativo

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di Riccardo Paglia e Alfredo Talenti*

L'art. 127-ter c.p.c ., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, inserisce nel codice di rito l'istituto del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, previsto per la prima volta dalla legislazione emergenziale per fare fronte al diffondersi della pandemia (e prorogato, successivamente, sino al 31 dicembre 2022), anche se con soluzioni tecniche differenti.

L'art. 127-ter c.p.c. trova applicazione (anche ai procedimenti pendenti) a partire dal 1° gennaio 2023

La nuova disciplina della c.d. udienza cartolare è già entrata in vigore, trovando applicazione ai giudizi civili pendenti a partire dal 1° gennaio 2023. Diversamente dalla gran parte delle disposizioni della riforma del processo civile introdotta con il d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, che saranno applicabili ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023.

Tale soluzione si spiega in quanto la previgente disposizione in materia (l'art. 221 c.4 del D.L. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020), a fronte della più recente proroga prevista dal D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, poteva trovare applicazione soltanto sino al 31/12/2022. Conseguentemente, per non dare adito a vuoti normativi, il legislatore ha deciso di annoverare l'art. 127-ter c.p.c. tra le disposizioni con entrata in vigore anticipata rispetto al complesso della riforma del processo civile.

Trattazione scritta: facoltà generale e discrezionale del giudice (salvo eccezioni)

Il nuovo comma 3° dell'art. 127 c.p.c. (che disciplina il potere di direzione dell'udienza da parte del Giudice) riconosce al Giudice la facoltà di disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli artt. 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.

L'art. 127-ter c.p.c., rubricato "Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza", prevede al comma 1° che il Giudice possa discrezionalmente determinarsi nel senso di sostituire l'udienza già fissata (con apposito provvedimento successivo all'originario decreto di fissazione), ovvero ancora da fissarsi (quindi sin dal primo decreto di fissazione dell'udienza), con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti.

Tale facoltà è di carattere generale (fatto salvo quanto si dirà in conclusione sull'ambito applicativo della disposizione) e discrezionale (eccetto l'ipotesi di richiesta congiunta delle parti).

Pertanto, di regola, la decisione di sostituire l'udienza in presenza con la trattazione scritta rientra in una valutazione discrezionale del Giudice. Qualora il Giudice non se ne valga, le parti costituite in giudizio hanno, a loro volta, facoltà di chiedere lo scambio di note scritte ed in tal caso il Giudice perde la possibilità di scelta ed è tenuto a disporre in conformità.

Peraltro, lo stesso comma primo dell'art. 127-ter c.p.c. esclude che possano essere tenute in modalità c.d. cartolare le udienze in cui sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del Giudice (quale ad esempio l'udienza di escussione di testimoni).

Il provvedimento di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte

Il comma 2° della disposizione in commento – diversamente dalla normativa emergenziale che prevedeva dei termini a ritroso da calcolarsi rispetto alla data di udienza originariamente fissata - stabilisce che il Giudice, con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza, assegna un termine da calcolarsi in avanti, espressamente definito come perentorio, per il deposito delle note. Ciascuna delle parti può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione ed entro i successivi cinque giorni il Giudice provvede con decreto non impugnabile. Se però la richiesta di svolgimento dell'udienza in presenza è proposta congiuntamente da tutte le parti, non vi è margine discrezionale per il Giudice che deve disporre in conformità.

I provvedimenti conseguenti all'udienza cartolare

Spirato il termine assegnato per lo scambio delle note scritte, il Giudice, in base al comma 3° dell'art. 127-ter c.p.c. ha 30 giorni per provvedere, come confermato anche dal comma 5° della disposizione in commento, a norma del quale il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti e di conseguenza, da tale momento, il fascicolo è da considerarsi in riserva.

Quanto precede - a differenza della prassi sino ad ora invalsa nella maggior parte dei Tribunali - esonera i Giudici dalla necessità di redigere un fittizio verbale di udienza, in quanto il fascicolo di causa alla scadenza dei termini per il deposito è da considerarsi automaticamente in riserva.

Il mancato tempestivo deposito delle note scritte

Per l'ipotesi in cui nessuna delle parti depositi le note scritte nel termine fissato dal Giudice la nuova disposizione prevede un meccanismo analogo a quello per l'udienza in presenza di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., per cui viene fissato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte ovvero viene fissata udienza in presenza. Se nessuna delle parti deposita le note anche in tale circostanza o nessuno compare in udienza la causa viene cancellata dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.

Considerazioni sull'ambito applicativo dell'art. 127-ter del Codice di procedura civile

Dalla collocazione sistematica dell'art. 127-ter c.p.c. nell'ambito del libro primo del codice di rito, dedicato ai principi generali, si evince la sua tendenziale applicabilità alla generalità dei procedimenti e delle tipologie di udienza, salvo il presupposto soggettivo espressamente indicato dal comma 1° della disposizione stessa. Tuttavia, occorre altresì coordinare l'art. 127-ter c.p.c. con le altre disposizioni processuali contenute nel Codice di procedura civile ed interpretarne sistematicamente l'ambito applicativo.

Sotto il primo profilo esiste un'eccezione espressa rappresentata dalla pubblica udienza dinanzi alla Corte di Cassazione che, ai sensi dell'art. 379 c.p.c., si svolge sempre in presenza.

Inoltre, da un punto di vista sistematico, l'udienza in forma scritta pone dei dubbi di compatibilità con la nuova prima udienza ex art. 183 c.p.c., come riformulata dal d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, considerata la previsione della comparizione personale delle parti, del loro interrogatorio libero da parte del Giudice e del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 185 c.p.c. Infatti, difficilmente le suddette attività potranno essere utilmente espletate in mancanza di incontro tra le parti ed il Giudice.

Il medesimo limite è ravvisabile in relazione all'udienza ex art. 185 c.p.c., alla prima udienza di comparizione nel rito del lavoro (art. 420 c.p.c.) e nel nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie ( art. 473-bis.21 c.p.c.).

Si evidenzia, infine, un ulteriore possibile profilo di incompatibilità tra la trattazione dell'udienza in forma scritta e l'udienza ex art. 429 c.p.c., nella misura in cui il Giudice è tenuto a dare lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.

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*A cura degli Avv.ti Riccardo Paglia e Alfredo Talenti, Lègister Avvocati

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