Rifugiati, il ricongiungimento familiare non può imporre la comparizione dei richiedenti in una sede diplomatica
La presentazione personale può risultare impossibile in scenari di conflitto armato e quando si tratti di minori
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che viola il diritto Ue una normativa nazionale che impone ai familiari del soggiornante, rifugiato riconosciuto, di recarsi personalmente presso la sede diplomatica o consolare di uno Stato membro competente - ai fini della presentazione di una domanda di ingresso e di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare. In particolare, se i richiedenti si trovino in situazioni in cui è impossibile o eccessivamente difficile recarsi di persona presso tali sedi indicate. E compresa la possibilità per lo Stato membro interessato dalla domanda di richiedere che la comparizione personale dei familiari del soggiornante avvenga comunque nella fase successiva della procedura relativa alla domanda di ricongiungimento familiare.
Con la sentenza sulla causa C-1/23 la Cgue ha affermato quindi il principio generale secondo cui sia illegittima una normativa nazionale che richieda senza eccezioni la presentazione "personale" presso una sede diplomatica della domanda di ricongiungimento familiare. Ciò non esclude però che sia richiesta la comparizione personale a uno stadio ulteriore dell'iter di trattazione della domanda di ricongiungimento familiare.
Il caso a quo
Il caso riguarda la domanda di ricongiungimento familiare presentata dalla moglie e dai figli di un uomo siriano che aveva ottenuto il riconoscimento in Belgio dello status di rifugiato. L'avvocato che rappresentava la donna e i suoi figli aveva inoltrato per posta elettronica la domanda di ingresso e di soggiorno a titolo del ricongiungimento familiare, sostenendo che i suoi assistiti versavano in «condizioni eccezionali che impediscono loro effettivamente di recarsi presso una sede diplomatica belga al fine di ivi presentare una domanda di ricongiungimento familiare», come invece richiesto dalla legge belga. E, in effetti, l'Ufficio stranieri belga aveva risposto all'istanza dicendo che non era possibile presentare una domanda di ingresso e di soggiorno a titolo del ricongiungimento familiare per posta elettronica invitando i richiedenti a contattare l'ambasciata belga competente. Da tale situazione è scaturito il ricorso al giudice belga che ha rinviato la questione alla Cgue.
La Cgue ha fornito la propria interpretazione indicando che gli Stati membri sono tenuti a dimostrare che la propria legge nazionale offra la flessibilità necessaria al fine di permettere la presentazione di una domanda di ricongiungimento familiare "in tempo utile", consentendo in particolare il ricorso ai mezzi di comunicazione a distanza.
Al contrario l'assenza di flessibilità, l'obbligazione indiscriminata di comparire personalmente al momento della presentazione della domanda non consente di tener conto degli ostacoli che possono impedire un tale adempimento rendendo l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare pressoché impossibile. In particolare in scenari difficili e dove la volontà del ricongiungimento familiare provenga da minori l'ostacolo di dover comparire personalmente potrebbe essere insormontabile.
La Corte constata che l'obbligazione di comparizione personale al momento della presentazione di una domanda di ricongiungimento, senza che siano ammesse deroghe al riguardo per tener conto della situazione concreta in cui versano i familiari del soggiornante, finisce col rendere praticamente impossibile l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare. Una tale regolamentazione, applicata senza la flessibilità necessaria, lede l'obiettivo perseguito dal diritto dell'Unione e priva quest'ultimo del suo effetto utile.
Quindi la legge nazionale che richieda, senza eccezioni, la comparizione personale dei familiari del soggiornante per la presentazione di una domanda d ricongiungimento familiare, anche quando tale comparizione è impossibile o eccessivamente difficile, viola il diritto al rispetto della unità della famiglia. Ciò non impedisce però di richiedere taleecomparizione personale a uno stato ulteriore dell'iter di trattazione della domanda.