Rassegne di Giurisprudenza

Risarcibilità iure successionis del danno biologico terminale

Responsabilità e risarcimento

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di a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto.


Responsabilità civile - Danno da morte dei congiunti - Danno biologico - Danno terminale - Riconoscimento
La persona che, ferita, non muoia immediatamente, può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento di due pregiudizi: il danno biologico temporaneo, che di norma sussisterà solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore (tale essendo la durata minima, per convenzione medico-legale, di apprezzabilità dell'invalidità temporanea), che andrà accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta cosciente; ed il danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, che andrà accertato caso per caso, e potrà sussistere solo nel caso in cui la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente.
Corte di Cassazione, sezione VI-3, ordinanza 6 ottobre 2020, n. 21508

Risarcimento del danno - Morte di congiunti (parenti della vittima) danno 'biologico terminale' - Risarcibilità 'iure successionis' - Condizioni - Permanenza in vita per almeno 24 ore - Necessità - Stato di coscienza - Necessità - Esclusione.
Il danno biologico cd. terminale è configurabile e trasmissibile "iure successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell' apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente.
Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 5 luglio 2019, n. 18056

Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) danno non patrimoniale - Danno biologico terminale e danno morale terminale - Risarcibilità - Condizioni - Fattispecie.
In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto al risarcimento del danno, e, quindi, la conseguente trasmissibilità "iure hereditatis", rappresentato dall'agonia, sia sotto il profilo strettamente biologico che sotto quello psicologico-morale, nonostante la lucidità del soggetto, peraltro medico, manifestata dalla descrizione da parte sua della dinamica del sinistro ai sanitari del pronto soccorso).
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 ottobre 2018, n. 26727