Società

"Santal" è un marchio forte, per la Cassazione gode di una tutela estesa

La Suprema corte, sentenza n. 37355 di oggi, ha ritenuto inammissibile il ricorso romena SC Rieni Drinks S.A

di Francesco Machina Grifeo

Si chiude a favore di Parmalat Spa la lunga querelle con la società romena SC Rieni Drinks S.A. che nel lontano 1997 aveva registrato (nella medesima classe) il marchio "Sante" dichiarato nullo perché coincidente con il più noto marchio di succhi di frutta "Santal". La Corte di cassazione, sentenza n. 37355 depositata oggi, ha infatti ritenuto inammissibile il ricorso della società contro la decisione della Corte di appello di Bologna - Sezione specializzata in materia di impresa del 2017.

Con quella decisione, ampliando ad altre categorie la tutela già accordata in primo grado al marchio dal Tribunale di Bologna, la Corte territoriale affermava che "la rinomanza appare pacifica al punto che il marchio Santal da lungo tempo suscita nel consumatore italiano la rappresentazione visiva del succo di frutta". E ciò comporta "un particolare rigore nella valutazione di nullità del marchio SANTE", non essendo neppure "necessario dimostrare un concreto pregiudizio". In questo senso il titolare del marchio rinomato "ha diritto di vietare ai terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato anche per prodotti non affini" qualora si profili un indebito vantaggio del terzo. La tutela fu così estesa non solo alle categorie delle bevande alcooliche, del caffè (per via della penetrazione di Parmalat nel settore prima colazione) e dell'abbigliamento (merchandising), ma anche a carne, pesce e prodotti igienici.

Una lettura confermata oggi dalla Suprema corte secondo cui "la tutela di un marchio 'forte' (cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti) si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi 'deboli', perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico espressivo, che costituisce l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante".

Inoltre, prosegue la Cassazione, il giudizio di "affinità" di un prodotto rispetto a un altro coperto da un marchio notorio o rinomato "deve essere formulato secondo un criterio più largo di quello adoperato per i marchi comuni". Con riguardo ai marchi cosiddetti "celebri" - ai quali cioè il pubblico ricollega non solo un prodotto, ma un prodotto di qualità "soddisfacente" e che quindi garantiscono un successo del prodotto stesso a prescindere dalle sue qualità intrinseche – "occorre tener conto del pericolo di confusione in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione anche di altri prodotti, non rilevantemente distanti sotto il piano merceologico e non caratterizzati - di per sé - da alta specializzazione, cosicché il prodotto meno noto si avvantaggi di quello notorio e del suo segno".

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