Penale

Scippo, no alla attenuante della lieve entità

La Consulta, sentenza n. 171 depositata oggi, ha affermato che non è costituzionalmente illegittima la mancata previsione della circostanza attenuante della lieve entità nel furto con strappo

È legittima la mancata previsione della attenuante della lieve entità nel furto con strappo. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 171, depositata oggi, ritenendo non fondate le questioni sollevate in proposito dai Tribunali di Firenze e di Milano.

La Consulta ha affermato che si tratta di un reato estremamente “compatto” in relazione all’omogeneità della sua portata offensiva, che è sempre caratterizzata da una significativa violenza percepita dalla vittima.

La Corte non ha ravvisato la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena per la mancata previsione della circostanza attenuante della lieve entità, in considerazione dell’intrinseca gravità del furto con strappo, che è dimostrata dal fatto che esso si accompagna sempre a una intrusione nella sfera personale della vittima attraverso il contatto con l’autore del reato (sia pure mediato dal bene sottratto).

Inoltre, lo scippo presenta profili di pericolosità significativi, dal momento che può facilmente degenerare in un reato più grave e comunque determinare ulteriori conseguenze dannose tali da alimentare una diffusa sensazione di insicurezza e frustrazione che incidono sulla qualità della vita, potendo condizionare le future decisioni relative ai propri spostamenti.

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