La Corte ha rimesso alle sezioni Unite una lettura interpretativa complessiva dell'istituto, a volte a fronte di apprezzato contrasto interpretativo, a volte per prevenire un possibile contrasto.
LE MASSIME
Misure cautelari - Misure cautelari personali - Procedimento applicativo - Previsione del previo interrogatorio - Pluralità di soggetti indagati - Esclusione per alcuno di essi del previo interrogatorio - Disciplina applicabile - Rimessione alle sezioni Unite. (Cpp, articolo 291, comma 1-quater)
In tema di misure cautelari personali, sussistendo contrasto interpretativo, va rimessa alle sezioni Unite la questione se la regola generale dell'interrogatorio di garanzia preventivo di cui all'articolo 291, comma 1-quater, del Cpp trovi o no applicazione nel caso in cui il giudice sia investito di una domanda cautelare riguardante una pluralità di soggetti solo alcuni dei quali indagati per reati per i quali sia prevista una deroga all'interrogatorio preventivo: per alcune decisioni, il giudice, quando ritenesse sussistenti, solo nei confronti di taluno degli indagati, le condizioni di deroga, sarebbe esonerato, nei riguardi di tutti gli indagati, dall'obbligo di procedere all'interrogatorio preventivo; per altre, invece, gli indagati per i quali sussistono le esigenze cautelari di deroga dovrebbero essere riguardati da un interrogatorio di garanzia "postumo", mentre per gli altri il giudice dovrebbe procedere all'interrogatorio preventivo.
Misure cautelari - Misure cautelari personali- Procedimento applicativo - Previsione del previo interrogatorio - Omissione - Eventuale illegittimità - Conseguenze - Nullità a regime intermedio dell'ordinanza - Deducibilità - Condizioni- Rimessione alle sezioni Unite. (Cpp, articoli 178 e 291, comma 1-quater)
In tema di misure cautelari, il mancato previo interrogatorio preventivo previsto dall'articolo 291, comma 1 quater, del Cpp, integra una ipotesi di nullità a regime intermedio, ma, sussistendo contrasto interpretativo, va rimessa alle Sezioni unite la questione relativa alla deducibilità della nullità: se cioè questa debba essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto utile che si svolge alla presenza delle parti e, quindi, nell'interrogatorio di garanzia postumo, ovvero se la nullità possa essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame (o dinanzi alla Corte di cassazione nel caso di ricorso diretto ex articolo 311, comma 2, del Cpp.). In tema di deducibilità della nullità, va anche chiarito, a fronte di controverse letture interpretative, se l'interessato, specie laddove si sia avvalso della facoltà di non rispondere, debba o no adempiere all'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile.
L'istituto dell'interrogatorio "preventivo" di garanzia, nel suo complesso, viene sottoposto al vaglio interpretativo delle sezioni Unite, per rimuovere taluni contrasti interpretativi e, comunque, secondo l'ordinanza di rimessione, per fornire una ricostruzione dell'istituto che prevenga possibili dubbi. Vedremo gli esiti della decisione delle sezioni Unite, fissata all'udienza del 15 gennaio 2026.
La norma di riferimento
La questione riguarda l'articolo 291, comma 1 quater, del Cpp, come introdotto dalla legge 9 agosto...


