Lavoro

Scuola, escluso il dirigente scolastico da incarico di direzione degli uffici amministrativi

La Cassazione distingue il caso degli incarichi assegnati nelle funzioni apicali rispetto alle temporanee coperture di ruoli dirigenziali vacanti

di Paola Rossi

Il dirigente scolastico non può lamentare come illegittima la sua esclusione dalla selezione per l’attribuzione dell’incarico di direzione degli uffici di livello dirigenziale in quanto per specie ne è escluso ai sensi del comma 5 dell’articolo 19 del Dlgs 165/2001. Al contrario non è escluso dal ruolo dirigenziale amministrativo il dirigente scolastico a fronte di selezione promossa ai sensi del comma 5 bis del medesimo articolo del testo unico del pubblico impiego. E in tale ultimo caso l’esperienza maturata che dà diritto di ingresso alla selezione non è per forza quella svolta in ruoli di dirigenza.

In effetti il ricorso lamentava l’illegittimità di due diverse procedure selettive per l’attribuzione di incarichi di direzione della dirigenza amministrativa e di copertura di posti da dirigente amministrativo: in un caso l’esclusione a priori del ricorrente in quanto dirigente scolastico appunto non amministrativo e nell’altro la preferenza accordata ad altro candidato preferito per le sue pregresse esperienze, anche se non di livello dirigenziale.

Scelte del datore di lavoro pubblico, contrarie ai desiderata del ricorrente, che la Corte di cassazione civile, sezione Lavoro con la sentenza n. 24653/2025 ha considerato legittime.

Quindi quando la funzione è quella di direzione della dirigenza amministrativa la dirigenza scolastica non è requisito legittimante alla partecipazione alla selezione. Per tale motivo la Cassazione conferma come legittima la non presa in considerazione della candidatura del ricorrente alla funzione apicale della dirigenza amministrativa, in quanto dirigente scolastico.

Così come - aggiunge la Cassazione - fino a quando l’ipotesi del comma 5-bis dell’articolo 19 del testo unico - rispetto alla quale il ricorrente era stato invece preso in considerazione anche se poi preferito ad altro - è stata caratterizzata dall’esistenza di percentuali limitative, è naturale che i dirigenti di altra Pa o a essi parificati, come i dirigenti scolastici nel caso di selezione per dirigenti amministrativi, potessero partecipare alle selezioni ai sensi del comma 6. Ciò che in effetti era stato rispettato in quanto il ricorrente/dirigente scolastico in tale ipotesi non aveva subito alcuna esclusione a priori.

Per tali considerazioni la Suprema Corte ha respinto la lamentata esclusione del dirigente scolastico dalla direzione della dirigenza amministrativa e ha invece affermato la piena legittimità dell’incarico di dirigente amministrativo assegnato ad altra figura che aveva realizzato la propria esperienza professionale valorizzata ai fini dell’attribuzione dell’incarico a soggetto diverso dal ricorrente che l’aveva maturata in altra amministrazione.

Per addivenire a una più omogenea interpretazione delle norme del Dlgs 165/2001 coinvolte nella vicenda la suprema Corte ha infine dettato i seguenti principi di diritto:
- «in tema di pubblico impiego e di dirigenza in ambito scolastico, sono distinti, anche per struttura e regole di reclutamento i ruoli dei dirigenti scolastici (art. 25 del d. lgs. n. 165 del 2001) e quelli dei dirigenti amministrativi (art. 23 del medesimo d. lgs.) e pertanto ad una selezione svolta ai sensi dell’art. 19, co. 5 del d. lgs. n. 165 del 2001 rispetto a posti di dirigenza amministrativa non può partecipare il dirigente scolastico, che è invece legittimato a partecipare alle selezioni svolte ai sensi dell’art. 19, co. 5-bis, non potendo egli non essere parificato almeno ai dirigenti di altro ente pubblico non economico, in quanto entrambi dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all’art. 23 cit. della P.A. di riferimento»;
- «in tema di pubblico impiego e di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell’art. 19, co. 6, del d. lgs. n. 165 del 2001, il requisito delle concrete esperienze maturate per almeno un quinquennio in posizioni funzionali per l’accesso alla dirigenza non fa riferimento allo svolgimento di pregressi incarichi di rango esclusivamente dirigenziale, ma più in generale ad esperienze “di lavoro” purché qualificanti rispetto alla posizione della quale si proceda alla copertura».

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