Responsabilità

Se l'alunna cade scendendo dallo scuolabus c'è concorso di responsabilità tra comune e scuola

Nonostante ben tre enti fossero nella posizione di dover vigilare e manutenere l'area ove è avvenuto l'infortunio, nessuno è intervenuto o ha fatto alcunché - anche mediante segnalazioni - per evitare l'evento dannoso

di Andrea Alberto Moramarco


Se l'alunna scendendo dallo scuolabus scivola sul tombino non visibile perché ricoperto di acqua e fogliame, dei danni subiti risponde l'istituto scolastico per non aver accuratamente vigilato sulla idoneità dei luoghi, tra i quali rientra anche l'area di sosta del pulmino che accompagna i ragazzi a scuola. Se poi tale area è di uso promiscuo, cioè non è solo di pertinenza dell'istituto scolastico, allora sussiste una corresponsabilità tra gli altri enti interessati, come provincia o comune. Questo è quanto si afferma nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 5610/2021.

La vicenda
Sfortunata protagonista dell'incidente da cui origina la controversia è una studentessa del quarto anno di un istituto tecnico che, una mattina di settembre in uno dei primi giorni dell'anno scolastico, nello scendere dal pulmino che la accompagnava a scuola scivolava su un tombino, ricoperto di acqua e fogliame, sito sul manto stradale del viale antistante l'edificio scolastico, riportando una frattura alla caviglia.
L'incidente avveniva lungo un viale antistante la scuola, che serviva da sosta per gli scuolabus e da accesso all'istituto e ad altre abitazioni nelle vicinanze, sicché nella causa civile intentata dalla ragazza venivano citati in giudizio o chiamati in causa tutti gli enti presuntivamente responsabili: il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca per conto della scuola, la provincia e il comune.

La decisione
Il Tribunale adito ritiene, innanzitutto, configurabile la responsabilità dell'Istituto scolastico, e dunque del Miur, in quanto grava sulla scuola «l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni e, quindi, anche l'obbligo di vigilare sull'idoneità dei luoghi, predisponendo gli accorgimenti necessari in conseguenza del loro stato». Pertanto, la scuola avrebbe dovuto effettuare la manutenzione delle pertinenze dell'edificio scolastico e, dunque, anche alle aree predisposte per l'utilizzo da parte degli alunni, quale appunto il viale di accesso al plesso scolastico.

Trattandosi, poi di area a uso promiscuo, in quanto in parte deputata al pubblico transito, sussiste una corresponsabilità anche dell'ente provinciale e dell'amministrazione comunale, «per non aver provveduto alla idonea pulizia dell'area». Per il giudice, infatti, si è verificato nella fattispecie «un concorso di violazioni e omissioni tutte idonee a provocare la situazione di pericolo per l'incolumità degli alunni: nonostante ben tre enti fossero nella posizione di dover vigilare e manutenere l'area ove è avvenuto l'infortunio, nessuno è intervenuto o ha fatto alcunché - anche mediante segnalazioni - per evitare l'evento dannoso».

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