Penale

Senza raggiri l'inadempimento civile non è truffa

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di Andrea Alberto Moramarco

Se il venditore, dopo il pagamento dell'acconto, non dà esecuzione al contratto perché il compratore si rifiuta di accettare l'aumento del corrispettivo inizialmente pattuito, non si configura il delitto di truffa, bensì un semplice inadempimento civilistico da verificare dinanzi ala giudice civile. In tal caso, manca infatti il rapporto causale diretto tra gli artifizi che caratterizzano il reato di cui all'articolo 640 c.p. e la prestazione del consenso viziato. A ribadire il confine tra l'inadempimento contrattuale e la truffa è il Tribunale di Trento con la sentenza 467/2015.

I fatti - All'origine della vicenda c'è la stipula di due distinti contratti per l'installazione di due impianti fotovoltaici presso l'abitazione e l'azienda agricola di un imprenditore. Gli accordi prevedevano il versamento, come acconto, della metà dell'importo, del valore complessivo di 44mila euro, prima dell'inizio dei lavori. Dopo il pagamento, la società contraente effettuava i primi sopralluoghi e richiedeva le opportune autorizzazioni al Comune. Quest'ultimo, recependo una prescrizione della Soprintendenza per i beni ambientali e il paesaggio, condizionava l'autorizzazione alla “colorazione rosso – bruna” dei pannelli da installare. Questo comportava degli aumenti dei costi per la società, che comunicava all'imprenditore la necessità di rivedere il corrispettivo pattuito. Di qui una lunga serie di missive che sfociava nella risoluzione di fatto del contratto e in una querela per truffa nei confronti della società, in quanto l'imprenditore era stato indotto in errore circa la serietà del contratto posto in essere per la fornitura di impianti fotovoltaici versando gli acconti previsti.

Necessario il rapporto causale tra artificio e consenso viziato - All'esito del giudizio abbreviato il Tribunale fuga ogni dubbio su ipotetici risvolti penali della vicenda. Il caso di specie presenta solo connotati civilistici senza profili di rilevanza penale: si ha a che fare con inadempimenti contrattuali, da verificare nell'apposita sede in ordine alle rispettive responsabilità, mentre difettano del tutto i requisiti degli artifizi o raggiri, di cui alla fattispecie dell'articolo 640 c.p.. Per il giudice, infatti, l'unilaterale modificazione in corso di esecuzione delle modalità esecutive del contratto rispetto a quelle pattuite, con conseguente aumento del prezzo, «oltre che giustificata dall'imprevedibile decisione del comune interessato di variare la tipologia dell'impianto da installare … non è comunque idonea ad integrare il delitto di truffa, in quanto manca l'elemento specifico di detta ipotesi criminosa costituito dall'esistenza di un diretto rapporto causale tra gli artifici posti in essere dall'agente e la prestazione di un consenso viziato da parte del soggetto in tal modo tratto in inganno, e può solo configurare, come detto e ricorrendone i presupposti, un inadempimento contrattuale».

Tribunale di Trento – Sezione penale - Sentenza 29 maggio 2015 n. 467

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