Separazioni, no alla condanna alle spese nel giudizio di reclamo
No alla condanna al pagamento delle spese processuali nel giudizio di reclamo avverso un provvedimento presidenziale. È questo l’innovativo principio di diritto espresso con la sentenza 8432 della prima sezione della Cassazione del 30 aprile 2020.
I giudici, nell’esaminare il ricorso di una moglie, alla quale non era stato riconosciuto l’assegno di mantenimento ma solo quello perequativo in favore dei figli minori della coppia, hanno in primo luogo confermato la sostanziale non ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi dalla Corte d’appello in tema di revisione dell’ordinanza presidenziale; quest’ultima, infatti, regolando la controversia allo stato degli atti, non assurge a provvedimento definitivo ma ha carattere meramente interinale.
Ma nel caso esaminato l’esito è diverso, perché la ricorrente ha impugnato il capo della pronuncia dei giudici di appello che l’aveva condannata al pagamento delle spese processuali della fase del reclamo. Spese che, secondo la ricorrente, dovevano essere, al contrario, liquidate solo all’esito definitivo del giudizio separativo.
Orientamenti diversi
La Cassazione ha riconosciuto che sul giudizio del reclamo esistono orientamenti diversi e ha poi osservato che la disciplina che deve regolare il quesito proposto con il ricorso si può considerare sostanzialmente analoga a quella che regola «il provvedimento cautelare emesso in corso di causa» per il quale «non vi è necessità di una pronuncia immediata sulle spese del relativo procedimento, il quale s’innesta sul giudizio di merito come una fase incidentale e ne condivide normalmente la sorte, essendo il suo esito destinato a rimanere assorbito dalla pronuncia della sentenza definitiva».
Tale spunto interpretativo, dunque, può ben estendersi all’analisi dei giudizi di reclamo, previsti dall’articolo 708, comma 3, del Codice di procedura civile che stabilisce la facoltà del reclamo alla Corte d’appello contro i provvedimenti emessi nella fase presidenziale della separazione e del divorzio.
La Suprema corte
La Cassazone specifica che «la natura dei provvedimenti in questione, destinati anch'essi a rimanere assorbiti dalla decisione di merito, e il carattere necessariamente incidentale del procedimento preordinato alla loro adozione, non consentita ante causam, consentono di estendere agli stessi le considerazioni svolte in riferimento ai procedimenti cautelari emessi in corso di causa e ad escludere quindi la necessità di una distinta pronuncia sulle spese anche in sede di reclamo, dovendo la regolamentazione delle stesse trovare spazio nella sentenza emessa a conclusione del giudizio».
Il ricorso è quindi stato accolto, con la cassazione del decreto impugnato e con una pronuncia immediata, nel merito, che ha stabilito la revoca della condanna al pagamento delle spese processuali con compensazione delle spese del giudizio di Cassazione per la novità della questione trattata.