Le due pronunce in commento si impongono all'attenzione del lettore perché affrontano e risolvono due questioni rilevantissime sotto i profili tanto teorico, quanto - soprattutto, essendo assai frequenti nella prassi dei rapporti bancari - pratico-applicativo. In particolare chiariscono: le condizioni di validità del "mutuo solutorio", definendone esattamente i contorni e specificandone le differenze rispetto alle figure simili; gli elementi necessari per riconoscere l'efficacia esecutiva ai contratti bancari di mutuo conclusi con le forme dell'atto pubblico o della scrittura privata e che prevedano la contestuale costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari
LA MASSIMA
Mutuo - Contratti - Bancario - Perfezionamento del contratto - Presupposto - Somma mutuata posta nella disponibilità giuridica del mutuatario mediante accredito sul conto corrente - Rilevanza - Destinazione delle somme a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Mutuo solutorio - Natura di titolo esecutivo - Idoneità. (Cpc, articolo 474)
Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'articolo 474 del codice di procedura civile, costituisce valido titolo esecutivo.
LA MASSIMA
Mutuo - Contratto di mutuo - Valido titolo esecutivo - Mutuante - Nessuna necessità di atto pubblico o scrittura privata.
Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo, di per sé idoneo, senza che occorra un nuovo atto pubblico o una scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuta somma, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.
Le due pronunce in commento si impongono all'attenzione del lettore perché affrontano e risolvono due questioni rilevantissime sotto i profili tanto teorico, quanto - soprattutto, essendo assai frequenti nella prassi dei rapporti bancari - pratico-applicativo.
In particolare, con le due sentenze in esame le Sezioni Unite chiariscono:
- da un lato, le condizioni di validità del "mutuo solutorio", definendone esattamente i contorni e specificandone le differenze rispetto alle figure simili, ma distinte...


