Le due pronunce in commento si impongono all'attenzione del lettore perché affrontano e risolvono due questioni rilevantissime sotto i profili tanto teorico, quanto - soprattutto, essendo assai frequenti nella prassi dei rapporti bancari - pratico-applicativo. In particolare chiariscono: le condizioni di validità del "mutuo solutorio", definendone esattamente i contorni e specificandone le differenze rispetto alle figure simili; gli elementi necessari per riconoscere l'efficacia esecutiva ai contratti bancari di mutuo conclusi con le forme dell'atto pubblico o della scrittura privata e che prevedano la contestuale costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari
Le due pronunce in commento si impongono all'attenzione del lettore perché affrontano e risolvono due questioni rilevantissime sotto i profili tanto teorico, quanto - soprattutto, essendo assai frequenti nella prassi dei rapporti bancari - pratico-applicativo.
In particolare, con le due sentenze in esame le Sezioni Unite chiariscono:
- da un lato, le condizioni di validità del "mutuo solutorio", definendone esattamente i contorni e specificandone le differenze rispetto alle figure simili, ma distinte...
I punti chiave
- Le sentenze "sorellastre"
- La definizione di "mutuo solutorio" e il contrasto giurisprudenziale
- Le figure affini
- Esclusione della necessaria invalidità del "mutuo solutorio"
- La possibile inefficacia del "mutuo solutorio"
- Le condizioni necessarie affinché l'atto pubblico o la scrittura privata contenenti un contratto di mutuo abbiano efficacia esecutiva…
- … la definizione di "mutuo tecnicamente condizionato"…
- … una questione di interpretazione del contratto di mutuo
Diritto intelligente e AI legale, dall'ossimoro alla realtà operativa
di Giovanni Comandè - Ordinario di diritto privato comparato presso l'Università Sant'Anna di Pisa