Penale

Sequestro preventivo, il difensore del “terzo” può proporre riesame solo con procura speciale

A differenza dell’imputato o dell’indagato che possono agire personalmente essendo assistiti da avvocato nominato e munito di solo mandato difensivo

di Paola Rossi

Contro la misura anticipatoria del sequestro preventivo è inammissibile l’istanza di riesame proposta dal terzo interessato per il tramite del proprio difensore sprovvisto di specifica procura speciale.

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 35219/2025 - ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale sulla legittimazione a impugnare in sede di riesame la misura impeditiva del sequestro preventivo da parte di chi non indagato o imputato nel procedimento penale rivendichi l’estraneità rispetto al processo penale instaurato del bene sottoposto a sequestro in quanto ne rivendica la titolarità a titolo di soggetto terzo. E, viene affermato, che il difensore del terzo interessato non è legittimato a proporre il riesame del sequestro per accertare la titolarità del bene in capo al suo cliente quale terzo interessato, se non sia stato munito di procura speciale ad hoc.

Afferma la Cassazione che in tal caso si applicano le regole civilistiche dell’articolo 83 del Cpc sulla procura alle liti come correttamente richiamato dall’articolo 100 del Codice di procedura penale (dove si afferma che il difensore delle altre parti private - in particolare che qui rileva, il responsabile civile - devono munire di procura speciale il proprio difensore tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata da parte del difensore stesso o da altra persona abilitata).

Non è quindi ammissibile l’azione giudiziale mirata al riesame del sequestro preventivo introdotta tramite l’avvocato nominato dalla parte, ma munito del solo mandato difensivo.

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