La sentenza conferma e ribadisce il trattamento sanzionatorio da riservare alla coltivazione di piante da sostanza stupefacente, allorquando si tratti di una modesta coltivazione "domestica", il cui ricavato, attuale o potenziale, altrettanto modesto, ne accrediti la destinazione al solo uso personale del coltivatore.

LA MASSIMA

Stupefacenti - Attività illecite - Coltivazione - Rilevanza penale - Condizioni - Limiti - Irrilevanza penale della coltivazione domestica di minime dimensioni. (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articoli 73 e 75; Cp, articolo 49)

Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile, indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente. Tuttavia, devono ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore (cfr. sezioni Unite, 19 dicembre 2019, Caruso).

Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 8 ottobre 2025 n. 33193 - Presidente Vignale; Relatore Arena; Pm - difforme - Esposito; Ricorrente Ri.

La sentenza conferma e ribadisce il trattamento sanzionatorio da riservare alla coltivazione di piante da sostanza stupefacente, allorquando si tratti di una modesta coltivazione "domestica", il cui ricavato, attuale o potenziale, altrettanto modesto, ne accrediti la destinazione al solo uso personale del coltivatore.

Il cambio di interpretazione delle sezioni Unite

La Corte recepisce e "attua" i principi affermati dalla sentenza delle sezioni Unite, 19 novembre 2019, Caruso, dove, come è noto, superando la precedente giurisprudenza "di rigore" (...

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