Sfratto in due mesi senza ricorso al giudice, al Senato il Ddl che taglia le procedure
Partono oggi le audizioni per il Ddl (1610) presentato dal senatore di Fdi Paolo Marcheschi di Fdi. Tajani: “Va nella giusta direzione”
Al via oggi le audizioni per il Ddl (n. 1610) mirante ad ottenere procedure di sfratto più semplici per le case date in affitto a inquilini morosi da almeno due mesi consecutivi. Il disegno di legge, in tutto 5 articoli, presentato dal senatore di Fdi Paolo Marcheschi di Fdi, punta a ridurre il contenzioso civile introducendo una procedura amministrativa speciale che autorizza, per le vie brevi, l’intervento dell’ufficiale giudiziario. Prevista anche un’autorità ad hoc che presiede all’intera procedura. L’Unione Inquilini protesta, plaude invece la Confedilizia. Per il vicepresidente Tajani, “va nella giusta direzione. In settimana - dice - ci riuniremo per fare il punto e preparare gli emendamenti necessari per migliorarla”.
Nella presentazione del Ddl si legge che sono oltre 70.000 le richieste di esecuzione di sfratto all’anno, mentre le esecuzioni superano le 20.000 unità. Oltre l’80 per cento dei procedimenti, è riconducibile alla morosità. A Roma, per esempio, sono ci sono circa 15.000 casi annui di morosità, 12.000 a Milano e circa 10.000 a Napoli. La proposta si ispira al modello spagnolo della cosiddetta «procedura express» che consente, in assenza di opposizione, di ottenere rapidamente il rilascio dell’immobile. Ma anche in Finlandia il recupero del possesso può avvenire con procedura documentale presso l’autorità di esecuzione.
“La ratio – spiega Marcheschi - è quella di agevolare la possibilità di liberare immobili in affitto, introducendo una procedura più snella e rapida, e con un’Autorità dedicata, nell’ottica anche di poter ridurre i contenziosi civili. Così facendo, si incide sull’emergenza abitativa che spesso in Italia vede abitazioni destinate ad affitti brevi, anche per la difficoltà dei proprietari di riavere immobili da inquilini che non pagano più l’affitto “. ”Ovviamente – prosegue - nel testo non mancano le garanzie già previste per legge per i diritti degli inquilini in difficoltà e i casi delle cosiddette morosità incolpevoli”.
L’articolo 1, per ridurre il contenzioso, introduce una procedura amministrativa speciale per il rilascio dell’immobile in caso di morosità acclarata intesa come il mancato pagamento di almeno due canoni mensili consecutivi.
L’articolo 2 istituisce l’Autorità per l’esecuzione degli sfratti (AES) alla quale il locatore si può rivolgere per ottenere il titolo esecutivo dopo aver notificato al conduttore la morosità e averlo invitato a sanarla entro quindici giorni. Qualora il termine decorra inutilmente, il locatore presenta istanza all’AES per ottenere il titolo di rilascio allegando:
a)il contratto di locazione registrato;
b) gli estratti bancari o le ricevute dei pagamenti effettuati dal conduttore;
c) i solleciti a sanare inviati tramite Pec o raccomandata;
d) eventuali comunicazioni giustificative del conduttore.
L’AES, valutata la documentazione e in assenza di contestazioni fondate, emette il titolo esecutivo entro sette giorni. L’esecuzione si conclude entro trenta giorni, termine che può essere prorogato fino a un massimo di novanta qualora sussistano comprovate esigenze. Il conduttore può proporre opposizione entro sette giorni. L’opposizione è ammessa:
a) in caso di errore materiale;
b) nei casi di situazione di comprovata difficoltà economica temporanea, con figli minori o familiari anziani, non autosufficienti o con disabilità.
L’articolo 3 concerne i casi in cui il locatore dichiari falsamente l’esistenza della morosità, presenti documentazione contraffatta o alterata, ometta intenzionalmente di indicare i pagamenti effettuati e utilizzi la procedura per finalità estranee alla tutela del credito locativo, come la liberazione dell’immobile per scopi speculativi. In questo caso è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro. 
L’articolo 4 istituisce presso il Ministero delle politiche sociali il Fondo nazionale per l’emergenza abitativa destinato a sostenere con l’erogazione di contributi le situazioni di morosità e favorire la ricollocazione abitativa del conduttore con ISEE inferiore a 12.000 euro, o che si trovi in una situazione straordinaria quale il licenziamento, la malattia grave, la separazione. L’articolo 5, infine, riguarda la copertura finanziaria.







