Comunitario e Internazionale

Sì all'assistenza medica nello Stato membro ospitante per cittadini Ue inattivi anche con iscrizione non gratuita

All'esercizio del diritto di soggiorno negli altri Paesi Ue non può corrispondere un'esclusione per chi non è lavoratore

di Paola Rossi

Dalla Corte Ue giunge la conferma del diritto dei cittadini dell'Unione europea, che siano economicamente inattivi e risiedano in Stato membro diverso da quello di origine, di venire iscritti al sistema pubblico di assicurazione malattia dello Stato membro ospitante. Con la sentenza sulla causa C-535/19 la Cgue da un lato afferma il diritto a beneficiare della prestazioni di cure mediche finanziate dallo Stato Ue ospitante dall'altro lato non impone che l'iscrizione al sistema pubblico sanitario sia gratuita.

La causa origina da una vicenda in cui era stata negata l'iscrizione al sistema pubblico di assicurazione malattia obbligatoria, in quanto il richiedente non rientrava in alcuna delle categorie di beneficiari non essendo né lavoratore dipendente né autonomo nello Stato ospitante. Dunque la Cgue, in primis, chiarisce che i cittadini originari di altro Stato membro della Ue sono una categoria che ha diritto alle prestazioni pubbliche di cure mediche anche quando versano nella condizione di piena inattività economica.

Conclude la sentenza affermando che le prestazioni di cure mediche finanziate dallo Stato ed erogate ai benficiari individuati dalla legge nazionale - prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali - sono «prestazioni di malattia»e non prestazioni di «assistenza sociale e medica». E la normativa Ue non consente l'esclusione di cittadini dell'Unione economicamente inattivi, residenti in altro Stato membro, che esercitano il loro diritto di soggiornare nel territorio dello Stato ospitante.

Si tratta di categoria di cittadini che, in linea di principio ricevono prestazioni di sicurezza sociale dallo Stato membro di residenza.
Vanno però applicate le norme del regolamento Ue n. 883/2004 che risolve i conflitti tra gli ordinamenti nazionali per determinare la normativa applicabile all'erogazione delle prestazioni di sicurezza sociale e tali norme Ue si impongono imperativamente senza lasciare al singolo Paese la facoltà di diversamente graduare la misura di applicabilità della propria normativa o di quella di altro Stato membro.Per cui uno Stato membro non può rifiutare l'iscrizione al proprio sistema pubblico di assicurazione malattia a un cittadino dell'Unione che ne abbia diritto in base all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004.

La Corte coordina tale diritto alle previsioni della direttiva 2004/38, dove prevede che - per tutta la durata del soggiorno nel territorio dello Stato membro ospitante superiore a tre mesi e inferiore a cinque anni - il cittadino dell'Unione economicamente inattivo deve disporre, per sé e i propri familiari, di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi al fine di non diventare un onere eccessivo per le finanze pubbliche di tale Stato membro. Da cui deirva che per tale categoria di cittadini Ue lo Stato ospitante può escludere l'iscrizione gratuita al sistema pubblico che eroga le prestazioni per malattia. Può farlo però entro un perimetro di proporzionalità.


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©