Amministrativo

Siti industriali, il Tar Milano annulla la delibera Arera sui costi di dispacciamento

L’Autorità non ha attuato il giudicato del Consiglio di Stato approvando una delibera analoga a quella già bocciata nel 2021 dai giudici amministrativi

di Francesco Machina Grifeo

Arera ha violato i “principi di collaborazione e buona fede” approvando, nel 2022, una nuova delibera sui costi di dispacciamento dell’energia elettrica a carico degli utenti industriali, collocati all’interno di una Rete interna di Utenza (RIU), connessa alla rete pubblica, che viola le prescrizioni fornite dal Consiglio di Stato nel 2021. Il Tar Lombardia (sentenza 1° dicembre 2025 n. 3892), accogliendo il ricorso di Erg, srl ha dunque annullato la Delibera n. 329/2022/R/ dell’Autorità per “elusione del giudicato amministrativo”, disponendo che la decorrenza della decisione sia posticipata al provvedimento di ottemperanza di Arera (da adottarsi entro 90 giorni) per evitare impatti di sistema.

Il servizio di dispacciamento, spiega il Collegio, è finalizzato ad assicurare l’equilibrio continuo nella rete elettrica tra domanda e offerta. Ed è erogato da TERNA che è il gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) che recupera i costi dalla generalità degli utenti. L’Arera può impartire direttive in merito. Le RIU, invece, sono reti elettriche private che svolgono il servizio di distribuzione di energia per unità di consumo industriali.

Al termine del precedente contenzioso, che aveva portato all’annullamento della delibera Arera n. 539/2015, il Consiglio di Stato (nn. 4346/2021, 4347/2021 e 4348/2021) ha affermato che gli utenti di un sistema chiuso (SDC) a differenza degli altri utenti della rete pubblica, «consumando essenzialmente l’energia elettrica prodotta internamente da tale sistema, fanno ricorso alla rete pubblica solo nella misura residua, quando la produzione del sistema di distribuzione chiuso non è sufficiente a soddisfare i fabbisogni dei suoi utenti” ma, a parte tali situazioni eccezionali, “spetta al gestore del sistema di distribuzione chiuso garantire il bilanciamento tra la produzione e il consumo all’interno del sistema». Chi eroga il servizio, dunque, sopporta, per il dispacciamento, “costi limitati”. E allora i «criteri di individuazione della compartecipazione» dei costi a carico degli utenti della RIU deve avvenire «in termini proporzionali ed adeguati all’effettivo utilizzo».

Tuttavia, prosegue la decisione, “in sede di ri-esercizio del potere”, l’Arera ha affermato che il dispacciamento garantisce alle utenze SDC, al pari di ogni altra utenza, la disponibilità dell’energia elettrica richiesta, “indipendentemente dall’operatività e dalle scelte degli altri soggetti connessi al medesimo SDC”. Di conseguenza, i corrispettivi di dispacciamento applicati, «inclusi quelli che operano in SDC», consentono di coprire i costi sottesi a una tale «garanzia» in modo non discriminatorio. Per l’Autorità i gestori e le utenze di un SDC non possono al contempo pretendere una tale «garanzia, al pari delle altre utenze del sistema nazionale, senza peraltro farsi carico in eguale misura dei relativi costi».

Per il Tar però in tal modo il Collegio dell’Arera “non ha correttamente attuato il giudicato” in cui se era accertato che:

i) gli oneri per il servizio di dispacciamento devono necessariamente essere parametrati «con il volume di energia elettrica scambiata con la rete pubblica»; 

ii) TERNA sopporta costi limitati rispetto agli utenti di un sistema di distribuzione chiuso, dato che questi ultimi ricorrono al servizio solo in maniera «residua»;

iii) la compartecipazione ai costi del servizio deve avvenire «in termini proporzionali ed adeguati all’effettivo utilizzo».

Dunque, conclude la decisione, “ARERA non poteva prescindere, per il calcolo dei costi del servizio di dispacciamento, dalle peculiarità della fattispecie in cui utenti che operano nel SDC effettuano ridotti prelievi di energia, il che comporta per TERNA costi per il servizio di dispacciamento (tra cui la componente uplift) altrettanto ridotti rispetto a quelli che deve sostenere in relazione al servizio garantito agli altri utenti della rete pubblica”.

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