Professione e Mercato

Sospeso l’avvocato che non paga l’affitto dello studio

Lo ha deciso il Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), con la sentenza n. 128/2025, resa nota in questi giorni

di Francesco Machina Grifeo

Commette un illecito deontologico l’avvocato che non paga puntualmente il canone di locazione dell’immobile dove esercita la propria attività professionale. Il Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), con la sentenza n. 128/2025, resa nota in questi giorni, ha così confermato la sospensione per 6 mesi di un avvocato del foro di Treviso che aveva commesso anche altre infrazioni. In particolare, ripetute ed ingiustificate assenze alle udienze davanti al Giudice di Pace; nonché la mancata comunicazione della propria sospensione amministrativa al magistrato.

Quanto all’immobile in cui faceva studio, non aveva neppure ottemperato alla sentenza del Tribunale di Venezia che ne aveva accertato l’occupazione senza titolo con conseguente condanna al rilascio immediato e pagamento di € 20.626 euro oltre spese di lite. Comportamento che ha compromesso la dignità e l’immagine della professione forense nonché l’affidamento di terzi. Anche considerato che dopo la accettazione della sua controproposta da parte della proprietaria non aveva dato seguito agli impegni assunti.

La decisione rimarca che «commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense».

«E ancora più grave – prosegue - risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ufficiali giudiziari».

Il Consiglio di disciplina di Venezia aveva comminato la più pesante pena di 18 mesi di sospensione. Il Cnf accogliendo parzialmente le doglianze l’ha ridotta ad un terzo affermando che in tal modo la sanzione “è in linea con i precedenti in materia”, posto che in fattispecie analoghe è stata comminata la sanzione della sospensione all’avvocato che non abbia corrisposto il canone dell’immobile condotto in locazione e non abbia pagato le bollette delle utenze (Cnf 3 aprile 2024 n. 118, ha ritenuto congrua la sospensione per quattro mesi) o che, sfrattato per morosità, non abbia restituito l’immobile al locatore (Cnf 24 marzo 2021 n. 50, sospensione per sei mesi).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©