Spese di lite: Iva e oneri accessori si liquidano solo se indicati
Sulle spese di lite l’Iva e gli oneri accessori devono essere liquidate solo se espressamente indicato in sentenza. In caso contrario la somma va intesa come omnicomprensiva. A fornire questa interpretazione è la Ctr Lombardia con la sentenza 3253/10/2017, depositata il 19 luglio 2017 (presidente e relatore Bonomi).
Il ricorso
Una contribuente proponeva un ricorso di ottemperanza affinché l’ufficio eseguisse l’integrale pagamento delle spese di lite liquidate con una sentenza del giudizio di appello. Più precisamente, la ricorrente evidenziava che era avvenuto un pagamento solo parziale, poiché mancavano l’Iva e altri oneri accessori previsti per legge.
L’Agenzia si costituiva, eccependo che il pagamento coincideva con la somma liquidata nella decisione, dal momento che doveva intendersi omnicomprensiva.
Secondo l’articolo 70 del Dlgs 546/1992, la parte interessata può richiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della Ctp, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della Ctr.
Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento a carico dell’ente impositore o, in mancanza di tale termine, dopo 30 giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l’obbligo non sia estinto.
Per il pagamento di importi fino a 20mila euro, e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dalla Commissione in composizione monocratica. In base alla normativa, il giudice deve adottare i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza degli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione.
La sentenza
Il giudice milanese, alla luce di tali disposizioni, ha respinto il ricorso. Nella decisione è stato precisato che nel giudizio di ottemperanza non si può svolgere alcuna attività di integrazione del contenuto disposto con la pronuncia. Si tratta, infatti, di un giudizio di esecuzione e il “comando” va individuato dal contenuto del dispositivo e nella relativa motivazione.
Nel caso di specie, l’ufficio aveva liquidato la somma risultante dalla sentenza, mentre la contribuente chiedeva anche gli accessori di legge. Ciò, però, comportava un’attività di integrazione, preclusa nel giudizio di ottemperanza, dato che il giudice avrebbe dovuto liquidare anche l’Iva e i contributi alla cassa previdenziale, nonostante non vi fosse alcuna menzione nel dispositivo o nella motivazione.
La decisione fa riflettere poiché, non di rado, i collegi giudicanti si limitano a un’indicazione “semplificata” della somma liquidata, verosimilmente dando per scontato la debenza di Iva e accessori, proprio perché previsti per legge. Alla luce, però, di tale possibile interpretazione, è auspicabile un maggior grado di dettaglio nelle sentenze oppure in caso contrario - soprattutto dinanzi a somme particolarmente rilevanti - converrebbe impugnare la decisione.
In questo contesto, il nuovo articolo 69 del Decreto sul processo tributario prevede che il pagamento delle somme dovute a seguito di sentenza debba essere eseguito entro 90 giorni dalla sua notificazione, ovvero dalla presentazione della garanzia se richiesta. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l’ottemperanza.