Lavoro

Stranieri disabili con residenza elettiva, alla Consulta il maxi contributo per il Ssn

Il rinvio è stato disposto dal Tribunale di Milano anche in considerazione dell’aumento del costo, passato dall’anno scorso da 387 a 2 mila euro

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 6 settembre 2025, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme del Testo Unico Immigrazione che escludono le persone straniere con disabilità e permesso di soggiorno “per residenza elettiva” dall’iscrizione gratuita al Servizio Sanitario Nazionale e impongono il pagamento di 2mila euro per l’iscrizione.

L’art. 34 comma 1 TUI disciplina il diritto all’assistenza sanitaria per le persone straniere regolarmente soggiornanti distinguendo tra iscrizione obbligatoria – nel senso di dovuta – e gratuita (per i titolari dei permessi di soggiorno più comuni, come quelli per lavoro, famiglia o protezione) e iscrizione a pagamento. Il permesso per “residenza elettiva” – che nella maggior parte dei casi è rilasciato a stranieri con disabilità proprio perché titolari di una prestazione di invalidità – non figura nell’elenco di quelli che danno diritto all’iscrizione gratuita.

Dal 2024 la somma minima per ottenere l’iscrizione a pagamento è stata elevata da 387 euro a 2000 euro con la conseguenza che persone con disabilità con reddito spesso dell’ordine di 6.000 euro l’anno, autorizzate a restare sul territorio nazionale proprio a causa della loro disabilità, dovrebbero pagare un terzo del loro reddito annuo per ottenere cure che spesso sono necessarie alla stessa sopravvivenza (si pensi ai malati oncologici o ai trapiantati).

Il paradosso, scrive in una nota l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi), è che costoro non possono nemmeno ottenere le cure “urgenti ed essenziali” garantite dall’art. 35 TUI agli stranieri privi di un titolo di soggiorno, perché non sono irregolari, ma regolari privi di iscrizione al SSN.

Il Tribunale di Milano – accogliendo quanto prospettato da un cittadino egiziano e uno pakistano – ha ritenuto che tale situazione sia del tutto irragionevole e violi gli artt. 3 e 32 della Costituzione, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nonché la Carta sociale europea, quantomeno nei casi (come quelli esaminati) in cui il permesso per residenza elettiva derivi da un precedente permesso di soggiorno per famiglia o per lavoro e dunque stranieri già ampiamente “radicati” in Italia. Ha quindi chiesto alla Corte Costituzionale di dichiarare incostituzionale l’esclusione dall’iscrizione gratuita di coloro che si trovano in questa situazione o, in subordine, di dichiarare incostituzionale la fissazione di un minimo così elevato, privo di qualsiasi proporzione con il reddito effettivo percepito e tale da non poter essere in concreto pagato da persone che sopravvivono grazie alla sola prestazione di invalidità.

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