Penale

Terra dei fuochi, via libera definitivo della Camera al Dl 116/2025

Molte le modifiche al codice dell’ambiente con l’introduzione di nuove fattispecie penali per l’abbandono dei rifiuti

Con 137 voti a favore e 85 contrari l’aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto terra dei fuochi. Il provvedimento contiene disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. Il testo, composto da 15 articoli, modifica il Codice dell’ambiente prevedendo, tra l’altro, tre reati: l’abbandono di rifiuti non pericolosi, di natura contravvenzionale, il delitto di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari e il delitto di abbandono di rifiuti pericolosi.

Accanto al rafforzamento degli strumenti repressivi e investigativi, il provvedimento prevede misure di sostegno per la bonifica della Terra dei fuochi e per la gestione delle emergenze ambientali e calamità naturali. Nel corso dell’esame al Senato, il testo è stato ulteriormente arricchito con disposizioni in materia di RAEE, interdizioni per i condannati per reati ambientali e interventi straordinari a favore delle aree del Sud.

L’articolo 1, comma 1, lett. a), spiega il Dossier parlamentare prevede una particolare disciplina sanzionatoria per l’impresa che, esercitando abusivamente l’attività di trasporto di cose per conto di terzi, commetta una violazione delle disposizioni del codice dell’ambiente. Le lettere b) e c) modificano il Codice dell’ambiente riformando le fattispecie penali che sanzionano condotte di abbandono di rifiuti, attraverso la previsione di tre distinti reati: l’abbandono di rifiuti non pericolosi, di natura contravvenzionale, il delitto di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari e il delitto di abbandono di rifiuti pericolosi. La lettera d) qualifica come delitti gli illeciti contravvenzionali di gestione non autorizzata di rifiuti e di realizzazione e gestione di una discarica abusiva già previsti dalla disposizione novellata. La lett. e), interviene sulla disciplina relativa al reato di “Combustione illecita di rifiuti”. La lettera f), interviene sulle violazioni nella tenuta dei registri di carico e scarico nelle operazioni concernenti la gestione dei rifiuti, nonché in materia di trasporto di rifiuti in violazione delle disposizioni concernenti il formulario di identificazione degli stessi e il certificato di analisi di rifiuti.

Mentre la lettera g) modifica il reato di traffico illecito di rifiuti, trasformando la fattispecie contravvenzionale ex art. 259 Codice dell’ambiente in delitto. La pena per la commissione del predetto fatto di reato diventa la reclusione da 1 a 5 anni, con aumento del trattamento sanzionatorio nel caso di rifiuti pericolosi. La lettera h) prevede un aumento del trattamento sanzionatorio quando determinate fattispecie concernenti la gestione illecita dei rifiuti sono compiute nell’ambito di un’attività di impresa; dall’altro lato, introduce la punibilità anche a titolo di colpa di specifiche fattispecie delittuose in materia di rifiuti, introducendo, a tal fine, una circostanza attenuante.

L’articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), al fine di semplificare la raccolta e il deposito dei RAEE e contrastare il fenomeno di abbandono dei rifiuti.

L’articolo 2 apporta alcune modifiche al codice penale finalizzate ad escludere la tenuità del fatto per la commissione di taluni reati ambientali e ad introdurre una nuova fattispecie aggravata relativa ai delitti di traffico e abbandono di materiale radioattivo e di traffico illecito di rifiuti, procedendo altresì alla rideterminazione dell’aumento di pena per tutte le circostanze aggravanti.

L’articolo 2-bis, introdotto nel corso dell’esame in Senato, stabilisce l’interdizione da talune licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni, elencate dal medesimo articolo, nei confronti di soggetti condannati in via definitiva per i seguenti reati ambientali: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. L’interdizione si applica per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni e determina la decadenza dalle medesime licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni. Si prevede, altresì, nei confronti dei medesimi soggetti condannati, il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti.

L’articolo 3 modificando l’articolo 382-bis c.p.p., estende l’ambito di applicazione dell’istituto dell’arresto in flagranza differita anche a una serie di gravi reati ambientali.

L’articolo 4, amplia il novero dei reati per i quali può applicarsi l’istituto della tecnica investigativa speciale delle operazioni sotto copertura.

L’articolo 5 amplia il novero dei reati per i quali può applicarsi la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende prevista dal codice delle leggi antimafia. Una disposizione introdotta al Senato attribuisce la facoltà di proporre, nei medesimi casi, l’applicazione della misura di prevenzione in esame anche al Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona sottoposta a procedimento penale la cui attività possa essere agevolata dal libero esercizio delle attività economiche.

L’articolo 6 apporta una serie di modifiche all’articolo 25-undecies del decreto legislativo n. 231 del 2001, il quale disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di commissione di reati ambientali.

L’articolo 7 apporta modifiche al Codice della Strada al fine di sanzionare la condotta di chi deposita o getta piccoli rifiuti non pericolosi sulla strada da veicoli in sosta o in movimento.

L’articolo 8 introduce la possibilità di utilizzare la Carta nazionale dell’uso del suolo dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l’accertamento, nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione, di talune condotte illecite nell’ambito del trattamento dei rifiuti, di inquinamento e disastro ambientale nonché di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

L’articolo 9, al fine di consentire al Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati di realizzare gli interventi per la bonifica dell’area denominata “Terra dei fuochi” ad esso affidati, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie, autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2025 (comma 1). È altresì disciplinata la copertura degli oneri e stabilito che le risorse in questione confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario (comma 2). Infine sono attributi al Commissario, in caso di abbandono di rifiuti o di individuazione di un sito contaminato, i poteri necessari per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e per addivenire alla bonifica del sito, ivi incluse le azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei responsabili (comma 3).

L’articolo 9-bis, introdotto al Senato, prevede la soppressione della Struttura di missione ZES ed il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Dipartimento per il Sud, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Attribuisce al nuovo Dipartimento funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dell’azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per il Sud.

L’articolo 10 reca, al comma 1, disposizioni volte a chiarire i requisiti per il riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione (CAS), in favore dei soggetti evacuati in conseguenza di eventi calamitosi di rilievo nazionale, anche successivamente alla scadenza dello stato di emergenza. Il comma 1-bis, introdotto al Senato, reca disposizioni finalizzate a precisare la non ripetibilità delle somme percepite dal beneficiario del CAS qualora vengano meno i requisiti suddetti.

L’articolo 11 proroga dal 17 settembre 2025 al 31 dicembre 2025 il termine dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata.

I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1- septies, introdotti al Senato, disciplinano la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei Comuni di Chieti e di Bucchianico, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 facendo applicazione dei poteri ed alle procedure previsti dalla Legge quadro in materia di ricostruzione postcalamità.

L’articolo 12 regola l’entrata in vigore del decreto-legge. Nello specifico, l’unico dispone che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 9 agosto 2025. Conseguentemente, il termine per la sua conversione in legge scade il 7 ottobre 2025.

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