Civile

Text and data mining e diritto d’autore, dalla regolamentazione UE alla nuova legge italiana sull’AI

“Estratto da “Intelligenza artificiale e diritto d’autore”, Dossier Top24 Diritto AI

di Andrea Cocco*

TDM nella Direttiva Copyright (Dir. UE 2019/790) e nell’AI Act (Reg. UE 2024/1689)

A livello comunitario, la regolamentazione del Text and Data Mining è contenuta nella Direttiva 2019/790 (c.d. Direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, nota anche come “CDSM” o più sinteticamente come Direttiva Copyright)

Nella Direttiva, il TDM (l’espressione, anche nel testo in italiano della Direttiva, viene riportata sia nella versione inglese sia nella versione tradotta «estrazione di testo e di dati»), è definito come «qualsiasi tecnica di analisi automatizzata volta ad analizzare testi e dati in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni inclusi, a titolo non esaustivo, modelli, tendenze e correlazioni».

Partendo dall’assunto che le operazioni di TDM possono, da un lato, «arrecare beneficio in particolare alla comunità di ricerca», «sostenere l’innovazione» (v. Considerando 8) e «incoraggiare» l’innovazione medesima (v. Considerando 18) e, dall’altro lato, riguardare materiali protetti dal diritto d’autore (v.Consideando 8) e determinare un potenziale pregiudizio per i titolari dei diritti (v. Considerando 17), la Direttiva si pone l’obbiettivo, sotto questo profilo, di contemperare le due distinte esigenze.

Tale obbiettivo viene perseguito impegnando gli Stati membri, secondo quanto disposto agli articoli 3 e 4 della Direttiva, a introdurre due nuove eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi riservati ai titolari di diritti d’autore:

  • un’eccezione finalizzata a consentire l’estrazione di testo e dati, per scopi di ricerca scientifica in favore di «organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale» (art. 3);
  • un’eccezione o limitazione finalizzata a consentire il TDM nei casi diversi da quelli suindicati (art. 4).

Entrambe le eccezioni richiedono inoltre che l’utente abbia avuto «legalmente accesso» alle opere e ai materiali oggetto di riproduzione ed estrazione.

Per le ipotesi regolate dall’art. 4 (ossia per tutti i soggetti diversi dagli organismi di ricerca e dagli istituti di tutela del patrimonio culturale che agiscano per scopi di ricerca scientifica), l’eccezione opera tuttavia solo quando l’utilizzo delle opere «non sia stato espressamente riservato dai titolari dei diritti». È dunque onere del titolare dei diritti, che intenda bloccare l’operatività dell’eccezione di TDM, esercitare il cosiddetto opt-out, attraverso una espressa riserva dei diritti.

La citata norma specifica, tuttavia, che la riserva dovrà essere esercitata «in modo appropriato»: si intende esercitata in modo appropriato la riserva fatta, a titolo di esempio, «attraverso strumenti che consentano lettura automatizzata in caso di contenuti resi pubblicamente disponibili online». Trattandosi tuttavia di una previsione esemplificativa, l’appropriatezza dovrà essere valutata in concreto.

Va in ogni caso precisato che le eccezioni menzionate non hanno ad oggetto le attività di TDM in sé considerate, quanto piuttosto «le riproduzioni e le estrazioni» di opere e materiali protetti dal diritto d’autore, effettuate per finalità di Text and Data Mining.

L’attività di TDM, di per sé, risulta invece sostanzialmente indifferente per il diritto d’autore, allorché abbia ad oggetto «semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d’autore», nel qual caso – infatti – non viene in rilievo alcuna violazione potenziale dei diritti, con cui contemperare le esigenze sottese al TDM (v. Considerando 9).

Al tempo stesso, restano al di fuori dell’ambito di applicazione della Direttiva Copyright gli «atti di riproduzione temporanea» di opere e altri materiali tutelati, così come disciplinati dall’art. 5 della Direttiva 2001/29/CEsull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione” (c.d. Direttiva Infosoc). La norma (trasfusa in Italia nell’art. 68-bis lda), ha riguardo esclusivamente a quegli atti definiti come «privi di rilievo economico proprio» e «transitori e accessori», che – nei limiti e alle condizioni della citata norma – sono esentati dal diritto di riproduzione. Mentre dunque tale eccezione dovrebbe trovare applicazione anche con riferimento alle «tecniche di estrazione di testo e di dati che non comportino la realizzazione di copie al di là dell’ambito di applicazione dell’eccezione stessa» (v. Considerando 9), le eccezioni previste dalla Direttiva 2019/790 troveranno invece applicazione anche alle riproduzioni ed estrazioni non temporanee, purché sempre finalizzate all’effettuazione di operazioni di TDM.

È inoltre opportuno rilevare che le eccezioni e limitazioni previste dagli artt. 3 e 4 della Direttiva non fanno riferimento genericamente a qualsiasi riproduzione o estrazione, ma esclusivamente a quelle che incidano su alcuni specifici diritti esclusivi già regolati da altre disposizioni di matrice comunitaria.

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TEXT AND DATA MINING E DIRITTO D’AUTORE - Dalla regolamentazione europea alla nuova legge italiana sull’intelligenza artificiale
A cura dell’Avv. Andrea Cocco, Estratto da “Intelligenza artificiale e diritto d’autore”, Dossier Top24 Diritto AI

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