Tfr, nel computo anche voci retributive non indicate nel Ccnl
Lo ha chiarito la Cassazione, ordinanza n. 30331 depositata oggi
Ai fini del calcolo del Tfr, la mancata menzione di alcune voci retributive nel contratto collettivo nazionale non significa che esse debbano essere escluse dalla liquidazione. Ciò che conta è che siano state effettivamente pagate e in modo non occasionale. Né si può affermare che spetti al lavoratore doverne dimostrare l’incidenza nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, sarà invece chi ne invoca l’esclusione a doverlo provare. Lo ha chiarito la Cassazione, ordinanza n. 30331 depositata oggi, accogliendo con rinvio il ricorso di una pattuglia di dipendenti di Autostrade.
I lavoratori avevano chiesto il ricalcolo del Tfr includendo gli importi corrisposti mensilmente per lavoro supplementare; straordinario; richiamo in servizio; trasferta; ex festività; turni sfalsati, ecc. Il Tribunale di Roma aveva accolto la richiesta ma la Corte di appello, rovesciando il verdetto, l’aveva bocciata. Secondo il giudice di secondo grado il contratto individuava espressamente le voci da considerare ai fini del Tfr, “di talché, a contrario, le altre dovevano ritenersi escluse”.
Per la Sezione lavoro l’art. 22 del Ccnl laddove indica gli “elementi della retribuzione” fa riferimento alle voci retributive cd. standard “ma che non possono certamente fare escludere ulteriori emolumenti versati per specifici aspetti della prestazione di lavoro, non riferibili a tutti i lavoratori e non a tutte le prestazioni”. È dunque errato affermare che siccome le parti sociali avevano identificato alcune indennità computabili nel Tfr, allo stesso tempo avevano escluso le altre a contrario.
Quel che conta, prosegue la Corte, è che tali elementi siano erogati con “carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese” e per un “tempo significativo”, tale da escludere il carattere occasionale (Cass. n. 14242/2024).
Non è vero neppure che incombeva sui lavoratori indicare le norme del Ccnl che dispongono l’incidenza nel Tfr anche degli emolumenti esclusi dal computo. Come chiarito in precedenza (Cass. n. 15889/2004), infatti, a meno di una diversa previsione, “la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese”. Mentre l’esclusione di una o più voci dalla base retributiva, costituendo una deroga, “presuppone in primo luogo una volontà della norma collettiva che neghi espressamente l’inclusione ed esige, poi, una specifica prova di questa negazione da parte di colui che la invoca”.
Quindi, una volta allegata la corresponsione della indennità e degli emolumenti a titolo non occasionale e non di rimborso spese, non spetta ai lavoratori indicare le norme del Ccnl che dispongono l’incidenza degli stessi nella base del calcolo del Tfr.
In sede di rinvio, la Corte di appello dovrà dunque svolgere quella indagine, a oggi mancata, sugli emolumenti inclusi nella domanda originaria (lavoro supplementare, ecc.), necessaria “in mancanza di una negazione espressa della contrattazione collettiva”.

-U01768015408MIA-735x735@IlSole24Ore-Web.jpg?r=86x86)





