Lavoro

Tfr al Fondo di tesoreria, alle S.U. la natura retributiva o previdenziale dei versamenti

La Sezione lavoro, ordinanza n. 25175/2025, ha rimesso la questione alle Sezioni unite per via di un contrasto interpretativo

di Francesco Machina Grifeo

La quota di Tfr che i datori di lavoro con più di cinquanta dipendenti, dal 2007, devono versare al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps, in mancanza di destinazione al sistema di previdenza complementare, ha natura retributiva o contributiva? È questo il quesito, già oggetto di contrasto tra le Sezioni semplici, posto dalla Cassazione, ordinanza n. 25175/2025, alle Sezioni unite.

Dalla risoluzione della questione, nata a seguito della riforma previdenziale, dipende per esempio la possibilità di un intervento contemporaneo del Fondo di Tesoreria e del Fondo di Garanzia, in caso di mancata soddisfazione del credito per inadempimento datoriale; o l’applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, o ancora il regime prescrizionale proprio dell’obbligazione contributiva.

Qualora cioè si dovesse ritenere che la quota da versare al Fondo di Tesoreria mantenga inalterata la sua natura retributiva, nulla osterebbe alla coesistenza dei due Fondi, con intervento di quello di Garanzia (ai sensi della legge n. 287 del 1982) in caso di credito insoddisfatto per inadempimento datoriale. Viceversa, ove si dovesse affermare che l’accantonamento abbia natura contributiva e la successiva prestazione per Tfr sia meramente previdenziale, andrebbe ipotizzato l’intervento esclusivo del Fondo di Tesoreria, anche in ipotesi di omesso versamento delle quote mensili, con il limite però della prescrizione dei contributi e la conseguente perdita della percezione integrale del Tfr.

Il caso parte dal ricorso Inps contro la decisione della Corte d’appello di Reggio Calabria che aveva riconosciuto a un lavoratore il diritto a percepire il Tfr residuo tramite il Fondo di garanzia, nonostante la datrice di lavoro finale, in procedura concorsuale, non avesse versato le quote al Fondo di Tesoreria. Nel ricorso, l’Istituto di previdenza ha sostenuto, tra l’altro, che le quote di Tfr maturate dopo il 1° gennaio 2007, destinate al Fondo di Tesoreria, non potessero essere coperte dal Fondo di Garanzia, perché aventi natura previdenziale e non più retributiva.

La Cassazione ricorda che il Fondo di Tesoreria e il Fondo di Garanzia, sebbene entrambi gestiti dall’Inps, sono distinti e finanziati con criteri differenti: quello di Tesoreria, in particolare, è aperto su un conto corrente dello Stato e, per conto di quest’ultimo, è amministrato dall’Inps. È previsto dalla riforma della previdenza complementare del 2005, entrata in vigore, con modifiche, nel 2007. Il legislatore (art. 1, co. 755 e ss., L. n. 296/2006), infatti, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro che occupano più di cinquanta dipendenti non possono trattenere il TFR in azienda e – se non viene opzionata la previdenza complementare - devono versarlo al Fondo di Tesoreria.

Sono due, dunque, gli indirizzi contrapposti. Per il primo orientamento (Cass. 10082/2025), il Tfr conserva la natura di retribuzione differita, il datore resta debitore, in caso di insolvenza interviene il Fondo di Garanzia. Per il secondo, il Tfr successivo al 2007 gestito dal Fondo Tesoreria ha natura previdenziale, a carico esclusivo dell’Inps, con automaticità delle prestazioni (Cass. 25035/2023 e seguenti). Ricapitolando la natura retributiva permetterebbe al lavoratore di insinuarsi al passivo fallimentare; mantenere il privilegio ex art. 2751-bis c.c. e l’intervento del Fondo di Garanzia in caso di insolvenza. Mentre quella previdenziale vedrebbe l’Inps (Fondo Tesoreria), come unico obbligato, anche senza versamenti; ma col rischio di prescrizione dei contributi.

Per la Cassazione però la ricostruzione del Fondo di Tesoreria come forma di previdenza del Tfr “ridurrebbe sensibilmente l’intervento del Fondo di Garanzia”. “Questo – prosegue - resterebbe circoscritto ai soli casi di insolvenza delle aziende con meno di cinquanta dipendenti e a garanzia delle quote di Tfr antecedenti all’istituzione del Fondo di Tesoreria (antecedenti cioè al gennaio 2007)”.

Infine, conclude l’ordinanza, la natura retributiva ovvero previdenziale delle quote di Tfr si riverbera (come anche evidenziato da Cass. n. 10082 del 2025) sul diritto dell’Inps al recupero delle somme corrisposte, in caso di insolvenza datoriale, modulando diversamente la partecipazione dell’ente previdenziale alle procedure concorsuali.

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