Civile

Trust, poteri e revoca del "Guardiano"

La nomina del Guardiano integra di fatto una misura di garanzia nell'interesse del Beneficiario poiché allo stesso è affidato il compito di vigilare sull'effettiva realizzazione delle finalità per le quali è stato istituito il Trust

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di Marzia Baldassarre*

Nello schema tipico del Trust sono previsti tre soggetti necessari: il Disponente, o settlor in inglese, che è colui che conferisce i beni in Trust per il raggiungimento di una determinata finalità indicata nell'atto costitutivo, il Trustee, che è il soggetto preposto all'amministrazione dei beni conferiti per il soddisfacimento dello scopo previsto, ed il Beneficiario che è colui a favore del quale si concretizzano gli effetti del Trust.

Accanto a tali soggetti è possibile affiancare un'altra figura che è quella del Guardiano o protector in inglese. La nomina del Guardiano non è obbligatoria ma solo eventuale.
Tale nomina può essere contestuale all'atto di costituzione del Trust o anche successiva ad esempio con disposizione testamentaria.

La stessa integra di fatto una misura di garanzia nell'interesse del Beneficiario poiché al Guardiano è affidato il compito di vigilare sull'effettiva realizzazione delle finalità per le quali è stato istituito il Trust.

In tale ottica al Guardiano, che può essere sia una persona fisica che una persona giuridica, è attribuito un potere di gestione diretta del Trust, nel quale rientra ad esempio la revoca o la sostituzione del Trust, il controllo delle decisioni adottate dal Trustee con l'apposizione di una firma di consenso, un potere di direzione o di istruzione nei confronti del Trustee con riguardo al compimento di determinati atti.

Per il raggiungimento della finalità in parola l'atto costitutivo del Trust può determinare alcune materie, come ad esempio l'alienazione di beni del fondo o la distribuzione del capitale al Beneficiario, in cui il Guardiano può esercitare un diritto di veto sulle decisioni adottate sul punto del Trustee. Al Guardiano è poi riservato un potere di controllo sul rendiconto sulle attività del Trust che deve essere predisposto dal Trustee. Tuttavia le ampie facoltà ora descritte trovano un espresso limite nel senso che possono essere esercitate solo ed esclusivamente nell'ambito della verifica dell'osservanza delle finalità previste espressamente dall'atto costitutivo del Trust e che al di fuori di tali ipotesi le stesse risultano non ammissibili.
Diversamente opinando la figura del Guardiano andrebbe materialmente a sostituirsi al Trustee assumendo gli obblighi sullo stesso ricaduti.

La figura del Guardiano come anche quella del Trustee è caratterizzata da una forte connotazione fiduciaria. Considerata tale circostanza, sembra che si possa affermare che per la revoca della figura del Guardiano, così come per la revoca del Trustee, non sia necessario individuare una giusta causa.

La questione non è però pacifica e sulla stessa si sono aperte due scuole di pensiero. La prima con tutta evidenza privilegia rispetto all'elemento fiduciario la necessità di evitare che la revoca del Trustee e/o del Guardiano sia lasciata al mero arbitrio del soggetto che la richiede (che può essere il Disponente o il Beneficiario o anche il Trustee stesso nei confronti del Guardiano o quest'ultimo verso il Trustee), ma sia ancorata ad elementi oggettivi e a specifiche inadempienze.

La seconda pone l'accento sull'aspetto fiduciario del rapporto escludendo che per la revoca sia necessario individuare una giusta causa.

La problematica relativa a quelli che sono i presupposti per l'esercizio della revoca del Trustee al quale è assimilabile quella del Guardiano non è purtroppo semplice e di pronta soluzione.

Al riguardo si ritiene, tuttavia, che si possa formulare una considerazione.

Il Trust è un istituto diverso dal negozio giuridico fiduciario. In tale contratto, infatti, il fiduciario ha l'obbligo nella gestione del patrimonio, che rimane di proprietà del fiduciante, di attenersi alle specifiche indicazioni di quest'ultimo.
La gestione, quindi, secondo quanto previsto dall'istituto di cui si discute, viene esercitata a nome e per conto del fiduciante stesso.

Ben diversa è invece la disciplina del Trust così come sono ben differenti i poteri e le facoltà riconosciute al Trustee. Nel Trust, infatti, la proprietà del patrimonio passa dal Disponente al Trustee.

Quest'ultimo per la gestione del patrimonio non è vincolato alle istruzioni del Disponente. Infatti egli decide gli atti di gestione in piena autonomia con l'unico limite del rispetto e del conseguimento delle finalità previste nell'atto costitutivo del Trust.

Ne consegue che prevedere una possibilità di revoca svincolata da qualsivoglia giusta causa e lasciata al più ampio potere discrezionale del soggetto che la può esercitare finirebbe per minare l'autonomia decisionale del Trustee e quindi essere anche in contrasto con gli interessi del Trust.

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*A cura dell'avv. Marzia Baldassarre, Studio Legale Baldassarre - Partner 24 ORE Avvocati

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