Comunitario e Internazionale

Una bevanda analcolica non può essere venduta con la denominazione “gin” riservata agli alcolici

Il fatto che la denominazione legale di «gin» sia accompagnata dall’indicazione «non alcolico» è irrilevante riguardo alle prescrizioni del diritto Ue in materia

Con la sentenza sulla causa C-563/24 la Cgue ha affermato che l’uso di una denominazione riservata a una bevanda alcolica non può essere utilizzata per un prodotto che ne rappresenta la versione analcolica.

Il caso a quo

Un’associazione tedesca per la lotta contro la concorrenza sleale ha citato un’impresa dinanzi a un giudice tedesco per farle vietare la vendita di una bevanda analcolica denominata “Virgin Gin non alcolico”.

L’associazione ritiene che tale designazione sia contraria al diritto dell’Unione, secondo il quale il gin dovrebbe essere prodotto mediante aromatizzazione con bacche di ginepro di un alcol etilico di origine agricola e presentare un titolo alcolometrico volumico minimo del 37,5 %.

Il rinvio pregiudiziale

Il giudice tedesco ha interpellato la Corte di giustizia a tal riguardo.

La Corte constata che il diritto dell’Unione vieta chiaramente di presentare ed etichettare una bevanda come quella di cui trattasi come «gin non alcolico», per il fatto stesso che tale bevanda non contiene alcol. Il fatto che la denominazione legale di «gin» sia accompagnata dall’indicazione «non alcolico» è irrilevante a tal riguardo.

La libertà d’impresa sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non osta a tale divieto e non lo rende quindi invalido.

In particolare, il divieto non impedisce la vendita del prodotto in questione, ma solo di venderlo con la denominazione legale riservata a una bevanda spiritosa specifica, il gin.

Inoltre, tale divieto è proporzionato, nella misura in cui mira a proteggere i consumatori da qualsiasi rischio di confusione circa la composizione dei prodotti e i produttori di gin che soddisfano i requisiti di diritto dell’Unione da una concorrenza sleale.

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