Utilizzabili le intercettazioni anche su nuove schede e su utenze estere
Sono utilizzabili le intercettazioni “spostate” su altre utenze telefoniche, su automobili diverse e anche quelle effettuate, attraverso i ponti telefonici, in altro Stato. La Cassazione, con la sentenza 4484 depositata ieri, respinge un ricorso teso ad affermare la non utilizzabilità dei risultati probatori frutto di intercettazioni ambientali diverse da quella autorizzate in origine. Il ricorrente lamentava che, senza un nuovo provvedimento, erano state fatte intercettazioni su utenze mobili che utilizzavano non solo Sim differenti ma anche diversi codici Imei.
Contestate anche le registrazioni disposte su autovetture noleggiate o di nuovo acquisto e quelle effettuate “estero su estero” senza rogatoria.
Per la Cassazione però il primo provvedimento del giudice basta ad estendere l’intercettazione su tutte le schede utilizzate dalla medesima persona e lo stesso vale per le registrazioni ambientali nelle autovetture. Non comporta infine la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, la procedura dell’”istradamento” che consente la captazione di telefonate che transitano dalle centrali poste nel territorio italiano.
Corte di cassazione – Sezione IV – Sentenza 3 febbraio 2016 n.4484