Comunitario e Internazionale

Vacanza da incubo, l’aver goduto di alcuni servizi non preclude il risarcimento integrale

Lo ha stabilito la Corte Ue, causa C-469/24, affrontando il caso di un albergo soggetto a pesanti lavori di demolizione (piscina ecc.) da parte dell’autorità pubblica

L’aver usufruito di alcuni servizi contenuti all’interno di un pacchetto turistico, non fa perdere il diritto al rimborso integrale in caso di scorretta esecuzione del contratto. Lo ha stabilito la Corte Ue nella causa C-469/24 con riguardo a un caso in cui “l’inesatta esecuzione dei servizi turistici era così grave da rendere il pacchetto turistico privo di oggetto e il viaggio oggettivamente privo di interesse per il viaggiatore”.

Il caso - Due viaggiatori polacchi erano partiti per un soggiorno «tutto compreso» in un hotel a cinque stelle in Albania. Il giorno successivo al loro arrivo, sono stati svegliati dal rumore dei lavori di demolizione delle piscine dell’hotel, ordinati dalle autorità albanesi. I lavori sono proseguiti per quattro giorni, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, al termine le piscine, la passeggiata lungomare e la banchina erano completamente demolite. I viaggiatori hanno anche dovuto attendere a lungo in coda per avere i pasti, peraltro non sufficienti per tutti gli ospiti.

I viaggiatori hanno presentato ricorso al fine di ottenere il rimborso integrale del prezzo del viaggio nonché il risarcimento del danno. Il giudice polacco si è rivolto alla Corte di giustizia.

La decisione - La Corte ritiene che un viaggiatore abbia diritto al rimborso integrale del prezzo pagato non soltanto nel caso in cui tutti i servizi turistici non siano stati eseguiti o siano stati eseguiti in maniera scorretta, ma anche nel caso in cui, nonostante la fornitura di alcuni servizi, la loro esecuzione inesatta sia così grave da rendere il pacchetto turistico privo di oggetto e il viaggio oggettivamente privo di interesse per il viaggiatore. Spetta al giudice nazionale valutare il singolo caso.

La Corte ricorda inoltre che al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra che la mancata esecuzione o l’inesatta esecuzione dei servizi turistici forniti è imputabile a un terzo ed è imprevedibile o inevitabile.

Per quanto riguarda la questione se i lavori di demolizione possano essere considerati «una circostanza inevitabile e straordinaria», che esonera l’organizzatore dall’obbligo di versare un risarcimento, la Corte rileva che essi derivano da un atto di esercizio del potere pubblico. E sono generalmente adottati in modo trasparente e preceduti da una certa pubblicità. Il giudice nazionale dovrà dunque verificare se l’organizzatore di viaggi o il gestore dell’infrastruttura fossero stati informati. In quest’ultimo caso, la demolizione non può essere considerata imprevedibile. Di conseguenza, l’organizzatore non può essere esonerato dall’obbligo a esso incombente di risarcire i viaggiatori.

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