VACCINAZIONI OBBLIGATORIE - Per il riconoscimento dell’assegno in favore dei superstiti è necessario il requisito della “vivenza a carico” della vittima
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Assegno ’una tantum’ ex art. 1, comma 3, della l. n. 238 del 1997 - Aventi diritto - Vivenza a carico della vittima - Necessità - Fondamento.
In materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il riconoscimento dell’assegno “una tantum” in favore dei superstiti, anche a seguito della modifica apportata all’art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 ad opera...
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a cura della Redazione Diritto
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