L’illegittimità della verifica fiscale non travolge l’accertamento penale del fatto
Commento a Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Sentenza 5 marzo 2025, n. 9140
Con la sentenza in commento, laTerza Sezione della Corte di Cassazione ha affermato un rilevante principio di diritto inerente il rapporto tra attività di verifica fiscale e processo penale, in forza del quale l’illegittimità dell’accertamento fiscale non incide sulla eventuale rilevanza penale del fatto di reato.
Questa, sinteticamente, la vicenda portata all’attenzione della Suprema Corte.
La pronuncia in esame trae origine dal ricorso presentato da uno dei soci di maggioranza di una S.n.c. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino con la quale veniva confermata la condanna per il reato di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 D.lgs. 74/2000 inflitta in primo grado all’imputato, accusato di aver dichiarato, nella propria dichiarazione dei redditi, un reddito imponibile derivante dalla quota di partecipazione alla società inferiore rispetto all’effettivo ammontare.
In particolare, con i primi due motivi di ricorso, l’imputato lamentava l’inutilizzabilità nel processo penale dell’attività di indagine effettuata in sede di verifica fiscale e, in particolare, degli elementi emersi a seguito dell’accesso domiciliare, rilevando come l’autorizzazione all’uso dei dati acquisiti dalla Guardia di Finanza fosse limitata alla persona fisica dell’imputato e non anche alla società di consulenza.
Ebbene, la Suprema Corte, respingendo le censure avanzate dal ricorrente, ha rigettato il ricorso, affermando il principio di diritto secondo cui “gli elementi raccolti durante gli accessi, le ispezioni e le verifiche compiute della Guardia di Finanza per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette sono sempre utilizzabili quale notitia criminis, in quanto a tali attività non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per l’operato della polizia giudiziaria, sicchè la mancanza o l’irregolarità formale dell’autorizzazione, se è causa di invalidità dell’accertamento fiscale, non riverbera i suoi effetti sull’accertamento penale”.
A tal proposito, infatti, gli Ermellini hanno evidenziato come la verifica fiscale, in quanto attività amministrativa, non sia soggetta alla medesima disciplina prevista dal codice di rito per l’attività svolta dalla Polizia Giudiziaria. Di conseguenza, la mancanza o l’irregolarità formale dell’autorizzazione all’accesso domiciliare, di cui all’art. 52 D.P.R. 633/1972, pur potendo costituire causa di invalidità dell’accertamento fiscale, non riverbera invece i propri effetti sull’accertamento del fatto di reato, non incidendo, dunque, in alcun modo sulla rilevanza penale dei fatti contestati.
Da ciò, conclude la Suprema Corte, discende che eventuali irregolarità formali dell’autorizzazione all’accesso domiciliare non si ripercuotono sugli atti compiuti in sede di accertamento del fatto di reato e sull’utilizzazione, in sede processuale, dei dati da essi desumibili.
Tale principio di diritto riveste un’importanza cruciale in un’ottica di contrasto ai reati tributari. La “separazione” tracciata dalla Suprema Corte tra attività di accertamento fiscale e attività di Polizia Giudiziaria mira a garantire che eventuali irregolarità formali nelle attività di accertamento fiscale non si traducano in un’automatica esclusione della prova nel giudizio penale, minando in tal modo l’efficacia dell’azione repressiva dello Stato nei confronti delle suddette condotte illecite di evasione fiscale.
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*Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente Centro Studi Borgogna e Founder Studio Legale Ventimiglia e Dott.ssa Chiara Caputo, Studio Legale Ventimiglia
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