L’ANALISI/1 - Necessario un nuovo intervento per superare i difetti
Le intenzioni che animarono nel 2011 l'introduzione dell'articolo 603-bis del Cp sono note. Si trattava di mettere in campo uno strumento di contrasto all'impiego di lavoratori in condizione di sfruttamento particolarmente degradante o pericoloso, che, soprattutto in certi settori produttivi (edilizia, agricoltura, allevamento, per limitarsi ad alcuni esempi) costituisce una vera e propria piaga, diffusa e purulenta.
Il turpe fenomeno si colloca al crocevia della criminalità organizzata di tipo mafioso, che dal reclutamento e dall'organizzazione della manodopera clandestina, o comunque estranea al circuito del collocamento legale, ricava cespiti e potere. Esso rappresenta peraltro – non si può ignorare – anche uno degli effetti della disciplina e della gestione dell'immigrazione di cui il nostro ordinamento soffre: una disciplina che sembra (e non solo sembra) tesa a provocare «strutturalmente» clandestinità, e quindi emarginazione, e quindi riflusso nell'illegalità, e quindi soggezione alla sovranità della mafia. Un autentico paradigma criminogenetico.
La nuova formulazione dell'articolo 603-bis - L'articolo 603-bis, chiamato a colmare una lacuna di tutela compresa tra gli abissi della schiavitù o della condizione simile alla schiavitù (da cui la situazione del lavoratore sfruttato dovrebbe distinguersi: in misura per verità spesso periclitante) e la semplice offesa alle funzioni di controllo amministrativo sul mercato e sulle condizioni del lavoro, non ha potuto rispondere all'appello: troppo deboli le sue spalle, troppo incerto il suo passo. Com'è stato giustamente rilevato da un'autorevole dottrina (cfr. A. Di Martino, «“Caporalato” e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata», in «Diritto Penale Contemporaneo» 2015 (2), p. 112), il nuovo reato rivela «una sorta d'inidoneità strutturale […] a svolgere la funzione per la quale è stato specificamente introdotto».
Riepilogando i termini di questa inefficienza congenita, segnata da «slabbrature e incongruenze» (cfr. A. Di Martino, ivi, pagina 113) si profila in primo luogo l'identificazione della condotta tipica con l'«intermediazione», attribuendo così la qualità di autore a un soggetto che non ha normalmente parte nell'attività di sfruttamento, realizzata invece dal datore di lavoro (o comunque dall'utilizzatore della manodopera), la cui figura resta, sorprendentemente, in ombra. Se ne può certo prospettare il recupero in termini concorsuali, ma non senza esiti incongrui e talvolta paradossali (sui quali si rinvia ancora ad A. Di Martino, ivi, p. 110).
In secondo luogo, la fattispecie originaria dell'articolo del codice penale risulta gravata da requisiti di tipicità decisamente incongrui. Per assumere rilevanza, l'attività organizzata di intermediazione di un'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento deve attuarsi «mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori». Perciò, il lavoratore «solamente» oppresso dal bisogno o costretto dalla necessità, è sottratto alla tutela se nei suoi confronti non si esercita anche violenza, minaccia o intimidazione; quasi che bisogno o necessità non siano strumenti sufficientemente persuasivi per indurlo ad accettare condizioni di lavoro degradanti o vessatorie. La vittima resa docile, remissiva e rassegnata dalle asprezze della vita fonda così l'immunità del proprio sfruttatore: un vero gioiello normativo.
Infine, spicca negativamente, nel contesto originario, la mancata previsione di una responsabilità amministrativa a carico dell'ente nel cui interesse o a cui vantaggio sia stata prestata l'opera del lavoratore sfruttato, e l'assenza di una disciplina specifica per impedire la definitiva acquisizione dei profitti ottenuti mediante lo sfruttamento dei lavoratori, la cui confisca può essere disposta solo negli angusti limiti dell'articolo 240, 1° comma, del codice penale.
In definitiva, l'articolo 603-bis ha costituito l'ennesimo esempio di un intervento normativo di riforma dal quale scaturisce, illico et inmediate, l'urgenza di una riforma (della riforma), in una spirale che vede insipienza e velleitarismo armoniosamente sinergici. E il futuro applicativo della nuova disposizione – come si potrà tra breve apprezzare – non è destinato a smentire questa italica massima d'«esperienza» legislativa.
La circostanza aggravante e lo sdoppiamento della fattispecie incriminatrice - Allo scadere del lustro, l'articolo 603-bis subisce una drastica ristrutturazione. Si eliminano i requisiti modali della violenza, della minaccia e dell'intimidazione, che confluiscono (senza l'inutile coda dell'intimidazione, che altro non è se non il risultato delle prime due) in una circostanza aggravante a effetto speciale (2° comma), e si sdoppia la fattispecie incriminatrice. La prima (1° comma, n. 1) punisce il reclutamento della manodopera da destinare al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento; la seconda reprime l'assunzione e l'utilizzazione della manodopera, sempre in condizione di sfruttamento. In entrambe le ipotesi criminose è mantenuto il requisito dell'approfittamento dello «stato di bisogno», senza far più menzione della «necessità». Scompare poi dall'orizzonte della tipicità il riferimento a un'attività «organizzata» di intermediazione e all'organizzazione dell'attività lavorativa: requisiti modali della condotta che non di poco innalzavano l'asticella dei requisiti costitutivi, senza che a essi corrispondesse peraltro un'effettiva esigenza teleologica; anzi, comprimevano lo scopo di tutela apparentemente perseguito.
Il quadro è dunque decisamente trasformato. Le due distinte fattispecie incriminano ora condotte di intermediazione qualificata, la prima (il reclutamento implica ricerca e/o ingaggio del lavoratore); condotte di utilizzazione della manodopera, la seconda. Il rapporto che si stabilisce tra di esse è evidentemente di progressione: dall'una si trascorre all'altra; ma si tratta di una progressione non necessaria: l'utilizzazione può prescindere dal previo reclutamento, dato che il 1° comma n. 2 dell'articolo 603-bis del Cp precisa che l'utilizzazione o l'impiego possa avvenire «anche mediante l'attività di intermediazione di cui al n. 1»: dunque, non necessariamente. Dal canto suo, il reclutamento può non sfociare nell'utilizzazione della manodopera: nel reato previsto dal comma 1° n. 1 dell'articolo 603-bis del Cp la destinazione al lavoro presso terzi costituisce solo l'oggetto del dolo specifico.
La dilatazione dei limiti applicativi appare evidente, e si potrebbe anche definire razionale rispetto alle esigenze di tutela e ragionevole in termini di chiarezza e precisione. Ma il patrio legislatore ha ritenuto di dover intervenire anche sulla definizione degli «indici di sfruttamento», che – come è noto – finiscono con l'identificarne il contenuto. E qui il diavolo ci ha messo la coda; quel diavolo che – come è noto – sta nei particolari.
A parte la sostituzione nei primi due numeri (relativi alla retribuzione e al trattamento normativo dei lavoratori) dell'espressione «sistematica» con «reiterata» (in linea di principio da condividere: ciò che conta è la ripetizione del comportamento, non anche la sua corrispondenza a un modulo operativo), è sul n. 3 che occorre fissare l'attenzione. Dall'originaria «sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale », si passa ora alla semplice «sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro».
Non occorre dunque che la violazione sia «reiterata»; bastano, se si intende il plurale in senso collettivo e non in senso indeterminativo, due violazioni: il requisito è integrato, senza alcun altro criterio discretivo. La formula utilizzata nel testo originario risultava perfettamente adeguata a connotare una condizione di sfruttamento: rilevava infatti solo la violazione di norme direttamente incidenti sulla tutela personale del lavoratore. Ora appare invece sufficiente la violazione di qualsiasi disposizione, purché inserita nel contesto disciplinare della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro.
Perciò, anche la mancata apposizione di un qualche cartello o l'omessa redazione di un documento, o qualsiasi altra disposizione finalizzata ad assicurare regolarità o verificabilità delle procedure lavorative e sanzionata in via meramente amministrativa, potrà costituire «indice di sfruttamento», idoneo a integrare la fattispecie criminosa. Il lavoratore retribuito adeguatamente, sottoposto a un normale trattamento normativo, utilizzato in condizioni regolari, dovrebbe dirsi sfruttato perché il datore di lavoro non ha appiccicato qualche cartello o non ha redatto qualche documento.
Si obietterà che la condotta tipica postula l'approfittamento «dello stato di bisogno» e che tale requisito potrebbe fungere da limite implicito alla indiscriminata rilevanza di qualsiasi violazione in materia antiinfortunistica o di igiene del lavoro. Tuttavia, premesso che, nelle condizioni presenti, qualsiasi lavoratore subordinato ha, di regola, «bisogno» di svolgere quell'attività, perché non può scegliersene un'altra e non può campare di rendita, l'approfittarsi di tale stato finisce con il risultare in re ipsa per il solo fatto che il prestatore d'opera è sottoposto al particolare «indice di sfruttamento» individuato, nell'esercizio di un'attività lavorativa priva per lui di alternativa.
Sarà il caso di ripensarci, allora, anche perché il nuovo quadro normativo implica - come tra breve si accennerà – non solo la responsabilità amministrativa dell'ente e una confisca ad ampio spettro, ma anche l'eventuale controllo giudiziario sull'attività di impresa. Conseguenze e implicazioni pesanti, che non possono avere a monte fattispecie con slabbrature tanto vistose. Ci vorrà una riforma.
L’accredito non giustificato di somme indebitamente sottratte è frode informatica?
Avv. Marco Proietti e Avv. Simone Chiavolini – Studio Legale Proietti