Dopo una lunga evoluzione normativa e giurisprudenziale, la Suprema Corte, anche in un'ottica convenzionalmente orientata, inizia a riconoscere come anche le manifestazioni di violenza "economica" di un coniuge ai danni dell'altro rientrano direttamente nell'ambito delle condotte maltrattanti – e non vanno più viste solo quali meri indici delle condotte di prevaricazione a cui la vittima soggiace – ampliando il perimetro di incriminazione del delitto
Le condotte di violenza economica assurgono autonomamente nell'ambito oggettivo dei maltrattamenti in famiglia. Mentre fino a poco tempo fa gli atti di limitazione dell'autonomia economica ai danni del coniuge assurgevano ad integrare il delitto ex articolo 572 Cp solo laddove si traducessero in atto di prevaricazione della sfera psico-fisica del partner, la sentenza n. 1268 del 2025 cambia prospettiva esegetica non richiedendo questo secondo passaggio: alla stessa stregua della violenza fisica e...
Argomenti
I punti chiave
- La violenza economica come indice "indiretto" di configurazione dei maltrattamenti in famiglia
- Il cambio di passo: l'autonoma rilevanza delle forme di violenza economica
- Tempus commissi delicti e successione di leggi modificative nei reati necessariamente abituali
- Si confonde l'abitualità con la permanenza del reato?
EDITORIALE - Semplificazione norme, una nuova legge che getta le basi per un piano di riordino
di Marcello Clarich, Ordinario di diritto amministrativo Sapienza Università di Roma e Andrea Nardi, Avvocato del Foro di Roma
