Dopo una lunga evoluzione normativa e giurisprudenziale, la Suprema Corte, anche in un'ottica convenzionalmente orientata, inizia a riconoscere come anche le manifestazioni di violenza "economica" di un coniuge ai danni dell'altro rientrano direttamente nell'ambito delle condotte maltrattanti – e non vanno più viste solo quali meri indici delle condotte di prevaricazione a cui la vittima soggiace – ampliando il perimetro di incriminazione del delitto

Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 14 novembre 2024-13 gennaio 2025 n. 1268 - Presidente De Amicis, Relatrice Traviglini; Pm - difforme - Patarnello

LA MASSIMA

Reati contro la famiglia - Maltrattamenti contro familiari e conviventi - Condotte di violenza economica - Integrazione del reato. (Cp articolo 572, Cedu, articoli 3 e 8)

Le condotte volte a osteggiare il coniuge nella ricerca dell'attività lavorativa, finalizzati alla limitazione dell'autonomia economica della persona offesa integrano il delitto di maltrattamenti in famiglia laddove emerge l'imposizione di un sistema di potere asimmetrico all'interno del nucleo familiare, di cui la componente economico-patrimoniale rappresenta un profilo di particolare rilievo perché oggetto di decisone assunta unilateralmente dall'imputato, tale da incidere sull'autonomia, la dignità umana e l'integrità psico-fisica del coniuge.

Le condotte di violenza economica assurgono autonomamente nell'ambito oggettivo dei maltrattamenti in famiglia. Mentre fino a poco tempo fa gli atti di limitazione dell'autonomia economica ai danni del coniuge assurgevano ad integrare il delitto ex articolo 572 Cp solo laddove si traducessero in atto di prevaricazione della sfera psico-fisica del partner, la sentenza n. 1268 del 2025 cambia prospettiva esegetica non richiedendo questo secondo passaggio: alla stessa stregua della violenza fisica e...

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