OFFERTA DI CONCILIAZIONE E TUTELE CRESCENTI
L’articolo 6 del Dlgs 23/2015 dispone che:1) in caso di licenziamento dei lavoratori soggetti al contratto a tutele crescenti, per evitare il giudizio, e ferma la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore può offrire al lavoratore, entro 60 giorni, in una sede protetta o presso una commissione di certificazione, un importo che non costituisce reddito imponibile, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento ...