Società

Riduzione del capitale sociale per perdite: la Massima n. 203 – 5 luglio 2022 del Consiglio Notarile di Milano

Nota alla Massima n. 203 del 5 luglio 2022 – Consiglio Notarile di Milano

di Francesca Torricelli e Abram Farina *

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 203 del 5 luglio 2022 , ha affrontato il tema della riduzione del capitale sociale di società per azioni e società a responsabilità limitata nell'ipotesi di perdite inferiori ad un terzo del capitale, concentrandosi, in particolare sull'individuazione delle disposizioni applicabili in tale circostanza e sulla legittimità di una delibera assembleare che preveda una riduzione di ammontare inferiore rispetto alle perdite sostenute dalla società.

Come noto, il legislatore ha espressamente disciplinato l'ipotesi di riduzione del capitale per perdite superiori ad un terzo di S.p.A. e di S.r.l., rispettivamente agli artt. 2446 - 2447 c.c. e agli artt. 2482-bis - 2482-ter c.c..

Tale disciplina codicistica individua una serie di obblighi in capo agli amministratori (ovvero, in caso di inerzia di questi, ai membri del collegio sindacale) della società che ha subito perdite di tale gravità, tra i quali si ricordano la tempestiva convocazione dell'assemblea dei soci ed il deposito, presso la sede sociale ed almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, di una relazione sulla situazione patrimoniale della società redatta dall'organo amministrativo e corredata dalle osservazioni del collegio sindacale (ovvero, se la società è una s.r.l., dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti).

Diversamente, qualora le perdite della società non eccedano la soglia della terza parte del capitale, l'iter procedurale non è chiaramente disciplinato. Il legislatore , infatti, si è limitato a prevedere una procedura "d'allarme", attivabile nel momento in cui il deficit raggiunga un determinato grado di gravità.

Tale approccio è stato altresì ribadito dalla direttiva europea – deputata a riunire in un unico strumento normativo comunitario le principali norme relative al diritto societario dell'Unione – n. 1132 del 2017, la quale afferma, all'articolo 58 , che, "in caso di perdita grave del capitale sottoscritto", i soci debbano necessariamente essere chiamati a valutare in sede assembleare l'eventuale adozione di provvedimenti idonei a far fronte alla criticità della situazione, ivi inclusa l'extrema ratio dello scioglimento del vincolo sociale.

Alla luce di tale vuoto normativo, e della conseguente incertezza da esso ingenerata, il Consiglio Notarile di Milano si è pronunciato sull'annoso tema, identificando da una parte quali norme del Codice esulino dall'ambito di applicazione delle ipotesi di perdite inferiori ad un terzo del capitale sociale e, dall'altra, quali disposizioni debbano essere, invece, osservate a prescindere dal superamento o meno della soglia qualificata come rilevante.

Tra queste ultime, rientra, secondo l'opinione dei Notai, l'obbligo di fondare la delibera di riduzione del capitale per perdite su un bilancio d'esercizio ovvero su una situazione patrimoniale infra-annuale, che siano "adeguatamente aggiornati ".

Le conclusioni raggiunte dalla pronuncia del 5 luglio aderiscono pienamente ad una consolidata posizione della giurisprudenza di merito, che trova conferma in due sentenze della Cassazione:

I.la sentenza n. 543 del 2006 ( Cassazione civile, sez. I, 13 gennaio 2006, n. 543 ), che afferma la piena applicabilità in via analogica – ai sensi dell'articolo 12, comma secondo, delle Preleggi –dei principi generali desumibili dall'articolo 2446 all'ipotesi, non espressamente regolata dal legislatore, di riduzione facoltativa del capitale sociale per perdite inferiori al terzo "con gli adattamenti resi necessari dalla discrezionalità dell'operazione" ;

II.la sentenza n. 1187 del 2020 ( Cassazione Civile, sez. I, 21 gennaio 2020, n. 1187 ) che, oltre a ribadire le conclusioni raggiunte dal su richiamato provvedimento, rimarca l'esigenza che la riduzione facoltativa – in quanto operazione portata, per sua stessa natura, ad incidere sull'assetto sociale – debba attuarsi secondo un modello predefinito, che offra idonee garanzie di protezione ai soci, alla stregua della procedura dettata dal Codice in materia di riduzione obbligatoria.

Nello scenario della riduzione facoltativa, il Consiglio Notarile ha, al contrario, ritenuto che non sussistano in capo agli amministratori della società di capitali interessata da perdite inferiori al terzo né l'obbligo di depositare la situazione patrimoniale aggiornata presso la sede sociale negli otto giorni precedenti l'adunanza né, tantomeno, l'obbligo di accompagnarla con la relazione da essi redatta. In tali ipotesi, infatti, verrebbero in rilievo le regole ordinarie in tema di tutela della partecipazione informata del socio all'assemblea.

La massima del Consiglio si è, altresì, pronunciata in favore dell'assenza di necessità di convocazione senza indugio dell'assemblea, ai fini dell'adozione di opportuni provvedimenti, adducendo a giustificazione ragioni di ordine letterale, posto che detta necessità si riferisce ai soli casi di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale.

Con riguardo, invece, al diritto di opposizione di cui agli articoli 2445 e 2482 c.c. – attribuito, per un periodo di 90 giorni – ai creditori sociali anteriori all'iscrizione della delibera di riduzione del capitale sociale, il Consiglio Notarile milanese si è espresso in senso contrario ad un'applicazione estensiva di tale diritto anche ai casi di riduzione per perdite inferiori al terzo. Infatti, in queste ipotesi, il diritto ad opporsi assumerebbe una finalità diversa rispetto a quella di protezione degli interessi dei creditori cui è di norma deputato, ovverosia quella di sollecitazione alla ricostituzione di un patrimonio sociale già perduto, fermo restando il divieto di ripartizione degli utili, imposto dall'articolo 2433, co. 3, fintantoché il capitale non sia reintegrato o ridotto conformemente alle perdite.

Un ultimo tema affrontato dai Notai è stato, infine, quello della legittimità di una deliberazione assembleare che, di fronte all'assoggettamento della società a perdite che non superino la soglia di rilevanza idonea a far scattare la procedura d'allarme disposta dal legislatore, opti per una riduzione di ammontare inferiore rispetto alle perdite sostenute dalla società. Nulla osta, secondo la Commissione, ad una delibera così articolata, alla luce – da un lato – della natura facoltativa della riduzione stessa e – dall'altro – del più intenso grado di protezione che essa offre ai creditori sociali in vista dell'obbligo di accantonamento degli utili futuri imposto in relazione a perdite pregresse non coperte dalla società.

* a cura degli Avvocati Francesca Torricelli e Abram Farina di Greenberg Traurig Santa Maria

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